INPS - RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI MEDIANTE RUOLO - RATEAZIONE - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Con circolare 26 settembre 2000, n. 161, l'I.N.P.S. ha fornito le prime istruzioni operative concernenti le domande di dilazione delle somme dovute all'Istituto per contributi e sanzioni in relazione alle norme del decreto legislativo n. 46/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 326/1999, che ha disposto l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, e che reca una specifica disciplina in materia di riscossione delle rateazioni contributive.

Ai sensi del decreto citato, la richiesta di dilazione può essere presentata dall'azienda:

- spontaneamente, in relazione a crediti in sofferenza, prima di qualsiasi intervento da parte dell'I.N.P.S., oppure a seguito di avviso bonario di pagamento riferito a crediti già accertati dall'Istituto;

- in relazione a crediti per il recupero l'I.N.P.S. ha già provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme. L'accoglimento della domanda è subordinato, tra l'altro, alla circostanza che il concessionario non abbia iniziato gli atti esecutivi.

In entrambi i casi la competenza a concedere la dilazione di pagamento resta dell'Istituto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 del citato decreto n. 46/99. Pertanto la richiesta di rateazione deve essere presentata esclusivamente alla Sede I.N.P.S. competente.

Per le somme non ancora richieste dall'I.N.P.S. ovvero richieste tramite avviso bonario, la dilazione, ove concessa dall'Istituto, verrà attraverso un ruolo spontaneo, ex art. 32, d.lgs. n. 46/99.

Viceversa, per le istanze presentate dopo la notifica della cartella di pagamento, la dilazione verrà riscossa attraverso la rateizzazione del ruolo coattivo, ai sensi dell'art. 26, d.lgs. citato.

Le istruzioni operative contenute nella circolare diramata dall'I.N.P.S. concernono le seguenti tre ipotesi:

1) dilazioni richieste prima dell'iscrizione a ruolo;

2) dilazioni richieste dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima della notifica della cartella di pagamento;

3) dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento.

Gli adempimenti delle Sedi e dei contribuenti sono diversificati in relazione sia al momento in cui viene richiesta la dilazione sia ai criteri, normativi ed amministrativi, che hanno guidato l'avviata operazione di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S..

 

Dilazioni richieste prima dell'iscrizione a ruolo

Per quanto concerne le dilazioni richieste prima dell'iscrizione a ruolo, bisogna distinguere tra quelle concesse fino al 29 novembre 1999 e quelle concesse dopo tale data. Le prime riguardano crediti oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione SCCI che non debbono però essere iscritti a ruolo in quanto vengono gestiti direttamente dall'INPS, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni.

Le rateazioni concesse dal 30 novembre 1999 in poi possono essere richieste dal debitore spontaneamente prima di qualsiasi intervento da parte dell'INPS oppure a seguito dell'avviso bonario. Le Sedi, una volta ricevuta l'istanza di dilazione, dovranno provvedere all'istruttoria della domanda secondo le vigenti modalità. Il contribuente, nelle more della definizione, dovrà effettuare il primo versamento ed i successivi acconti alla Sede di competenza.

Dopo la delibera di accoglimento da parte del Direttore Regionale e definito il piano di ammortamento con il pagamento della prima rata, l'importo da rateizzare dovrà essere iscritto a ruolo: i successivi versamenti dovranno essere effettuati dal contribuente al concessionario dopo la notifica della cartella ed alle scadenze mensili indicate nella medesima.

 

Dilazioni richieste dopo l'iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella esattoriale

Relativamente alle dilazioni richieste dopo l'iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella esattoriale, bisogna distinguere tra le domande già definite e quelle che si trovano in fase di istruttoria. Per le domande già definite dalle Sedi INPS con l'emissione del piano di ammortamento definitivo, nonché per quelle per le quali il piano di ammortamento non sia stato emesso per motivi procedurali, ma per le quali i debitori abbiano versato tutte le rate scadute e siano al corrente con i pagamenti correnti, si dovrà provvedere allo sgravio degli importi iscritti a ruolo.

Le rate residue del piano di ammortamento dovranno essere riscosse dal concessionario mediante un ruolo rateizzato. Nel frattempo e fino al rilascio della procedura telematica, i debitori continueranno a versare le rate in scadenza alla Sede che gestisce la dilazione.

Per le domande in fase di istruttoria, prima di inviare il provvedimento di sgravio al concessionario, la Sede dovrà verificare che sussistano tutte le condizioni previste dalla normativa. Il debitore dovrà pagare alla Sede quanto dovuto secondo le consuete modalità nonché le rate della dilazione fino a quando non verrà trasmesso il piano di ammortamento al concessionario attraverso il ruolo rateizzato.

Va evidenziato che la richiesta di rateazione deve comprendere tutti i crediti contributivi esistenti, siano essi in fase amministrativa, legale o a ruolo ma non cartellati: se il contribuente decade dalla dilazione prima della formazione del ruolo rateizzato, tutti i crediti in fase amministrativa dovranno essere iscritti immediatamente a ruolo in un'unica soluzione, i crediti già a ruolo resteranno in carico al concessionario e quelli precedentemente in fase legale dovranno essere restituiti all'Ufficio Legale.

 

Dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento

Relativamente infine alle dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento, il contribuente può chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo alla Sede INPS che ha provveduto all'iscrizione. Per ottenere la dilazione su cartella il contribuente dovrà presentare alla Sede l'istanza di rateazione, allegando la quietanza di versamento rilasciata dal concessionario di almeno 1/12 dei contributi dei quali si chiede la rateazione (1/12 del totale dei contributi presenti in cartella oppure, in presenza di sole sanzioni civili, 1/12 delle sanzioni) e la quietanza relativa alle quote a carico dei lavoratori, se dovute.

Se la richiesta di rateazione viene presentata dopo il 60º giorno dalla notifica della cartella, il contribuente sarà tenuto a pagare al concessionario le ulteriori somme aggiuntive, da calcolarsi dalla data di notifica della cartella fino alla data di presentazione dell'istanza, nonché gli eventuali compensi a suo carico maturati.

Il contribuente, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decade dalla dilazione.

La nuova normativa in materia di riscossione coattiva non ha inciso su alcuni noti aspetti delle rateazioni contributive, quale la possibilità dei datori di lavoro di chiedere al Ministero del lavoro la riduzione del tasso delle sanzioni civili (fino alla misura degli interessi legali), la riduzione del tasso degli interessi di dilazione (fino al tasso di riferimento), la dilazione in 36 rate.