INPS
- RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI MEDIANTE RUOLO - RATEAZIONE -
ISTRUZIONI ISTITUTO
Con
circolare 26 settembre 2000, n. 161, l'I.N.P.S. ha fornito le prime istruzioni
operative concernenti le domande di dilazione delle somme dovute all'Istituto
per contributi e sanzioni in relazione alle norme del decreto legislativo n.
46/1999 come modificato dal decreto legislativo n. 326/1999, che ha disposto
l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, e che reca una specifica
disciplina in materia di riscossione delle rateazioni contributive.
Ai
sensi del decreto citato, la richiesta di dilazione può essere presentata
dall'azienda:
-
spontaneamente, in relazione a crediti in sofferenza, prima di qualsiasi
intervento da parte dell'I.N.P.S., oppure a seguito di avviso bonario di
pagamento riferito a crediti già accertati dall'Istituto;
-
in relazione a crediti per il recupero l'I.N.P.S. ha già provveduto
all'iscrizione a ruolo delle somme. L'accoglimento della domanda è subordinato,
tra l'altro, alla circostanza che il concessionario non abbia iniziato gli atti
esecutivi.
In
entrambi i casi la competenza a concedere la dilazione di pagamento resta
dell'Istituto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26 del citato decreto n.
46/99. Pertanto la richiesta di rateazione deve essere presentata
esclusivamente alla Sede I.N.P.S. competente.
Per
le somme non ancora richieste dall'I.N.P.S. ovvero richieste tramite avviso
bonario, la dilazione, ove concessa dall'Istituto, verrà attraverso un ruolo
spontaneo, ex art. 32, d.lgs. n. 46/99.
Viceversa,
per le istanze presentate dopo la notifica della cartella di pagamento, la
dilazione verrà riscossa attraverso la rateizzazione del ruolo coattivo, ai
sensi dell'art. 26, d.lgs. citato.
Le
istruzioni operative contenute nella circolare diramata dall'I.N.P.S.
concernono le seguenti tre ipotesi:
1)
dilazioni richieste prima dell'iscrizione a ruolo;
2)
dilazioni richieste dopo l'iscrizione a ruolo, ma prima della notifica della
cartella di pagamento;
3)
dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento.
Gli
adempimenti delle Sedi e dei contribuenti sono diversificati in relazione sia
al momento in cui viene richiesta la dilazione sia ai criteri, normativi ed
amministrativi, che hanno guidato l'avviata operazione di cartolarizzazione dei
crediti I.N.P.S..
Dilazioni
richieste prima dell'iscrizione a ruolo
Per
quanto concerne le dilazioni richieste prima dell'iscrizione a ruolo, bisogna
distinguere tra quelle concesse fino al 29 novembre 1999 e quelle concesse dopo
tale data. Le prime riguardano crediti oggetto di cessione alla società di
cartolarizzazione SCCI che non debbono però essere iscritti a ruolo in quanto
vengono gestiti direttamente dall'INPS, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
448/1998 e successive modificazioni.
Le
rateazioni concesse dal 30 novembre 1999 in poi possono essere richieste dal
debitore spontaneamente prima di qualsiasi intervento da parte dell'INPS oppure
a seguito dell'avviso bonario. Le Sedi, una volta ricevuta l'istanza di
dilazione, dovranno provvedere all'istruttoria della domanda secondo le vigenti
modalità. Il contribuente, nelle more della definizione, dovrà effettuare il
primo versamento ed i successivi acconti alla Sede di competenza.
Dopo
la delibera di accoglimento da parte del Direttore Regionale e definito il
piano di ammortamento con il pagamento della prima rata, l'importo da
rateizzare dovrà essere iscritto a ruolo: i successivi versamenti dovranno
essere effettuati dal contribuente al concessionario dopo la notifica della
cartella ed alle scadenze mensili indicate nella medesima.
Dilazioni
richieste dopo l'iscrizione a ruolo ma prima della notifica della cartella
esattoriale
Relativamente
alle dilazioni richieste dopo l'iscrizione a ruolo ma prima della notifica
della cartella esattoriale, bisogna distinguere tra le domande già definite e
quelle che si trovano in fase di istruttoria. Per le domande già definite dalle
Sedi INPS con l'emissione del piano di ammortamento definitivo, nonché per
quelle per le quali il piano di ammortamento non sia stato emesso per motivi
procedurali, ma per le quali i debitori abbiano versato tutte le rate scadute e
siano al corrente con i pagamenti correnti, si dovrà provvedere allo sgravio
degli importi iscritti a ruolo.
Le
rate residue del piano di ammortamento dovranno essere riscosse dal
concessionario mediante un ruolo rateizzato. Nel frattempo e fino al rilascio
della procedura telematica, i debitori continueranno a versare le rate in
scadenza alla Sede che gestisce la dilazione.
Per
le domande in fase di istruttoria, prima di inviare il provvedimento di sgravio
al concessionario, la Sede dovrà verificare che sussistano tutte le condizioni
previste dalla normativa. Il debitore dovrà pagare alla Sede quanto dovuto
secondo le consuete modalità nonché le rate della dilazione fino a quando non
verrà trasmesso il piano di ammortamento al concessionario attraverso il ruolo
rateizzato.
Va
evidenziato che la richiesta di rateazione deve comprendere tutti i crediti
contributivi esistenti, siano essi in fase amministrativa, legale o a ruolo ma
non cartellati: se il contribuente decade dalla dilazione prima della
formazione del ruolo rateizzato, tutti i crediti in fase amministrativa
dovranno essere iscritti immediatamente a ruolo in un'unica soluzione, i
crediti già a ruolo resteranno in carico al concessionario e quelli
precedentemente in fase legale dovranno essere restituiti all'Ufficio Legale.
Dilazioni
richieste dopo la notifica della cartella di pagamento
Relativamente
infine alle dilazioni richieste dopo la notifica della cartella di pagamento,
il contribuente può chiedere la rateazione del carico iscritto a ruolo alla
Sede INPS che ha provveduto all'iscrizione. Per ottenere la dilazione su
cartella il contribuente dovrà presentare alla Sede l'istanza di rateazione,
allegando la quietanza di versamento rilasciata dal concessionario di almeno 1/12
dei contributi dei quali si chiede la rateazione (1/12 del totale dei
contributi presenti in cartella oppure, in presenza di sole sanzioni civili,
1/12 delle sanzioni) e la quietanza relativa alle quote a carico dei
lavoratori, se dovute.
Se
la richiesta di rateazione viene presentata dopo il 60º giorno dalla notifica
della cartella, il contribuente sarà tenuto a pagare al concessionario le
ulteriori somme aggiuntive, da calcolarsi dalla data di notifica della cartella
fino alla data di presentazione dell'istanza, nonché gli eventuali compensi a
suo carico maturati.
Il
contribuente, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, decade dalla
dilazione.
La
nuova normativa in materia di riscossione coattiva non ha inciso su alcuni noti
aspetti delle rateazioni contributive, quale la possibilità dei datori di
lavoro di chiedere al Ministero del lavoro la riduzione del tasso delle
sanzioni civili (fino alla misura degli interessi legali), la riduzione del
tasso degli interessi di dilazione (fino al tasso di riferimento), la dilazione
in 36 rate.