I.N.P.S.
- TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI
DALL'11 OTTOBRE 2000
L'I.N.P.S.
ha proceduto alla rideterminazione della misura del tasso degli interessi per
il differimento e per la rateazione dei contributi e dei premi previdenziali in
esito al provvedimento 6 ottobre 2000 della Banca d'Italia, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n. 237, che ha aumentato il Tasso Ufficiale
di Riferimento da 4,50% a 4,75% a decorrere dall'11 ottobre 2000.
Con
riferimento a tale provvedimento, l'I.N.P.S., con circolare 24 ottobre 2000, n.
179, ha impartito le seguenti istruzioni.
Interessi
di dilazione
L'interesse
di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dall'11 ottobre 2000 è
calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,75% (tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di sei punti).
Interessi
di differimento
Nei
casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla
contribuzione del mese di ottobre 2000.
Somme
aggiuntive
Con
la medesima decorrenza dell'11 ottobre 2000 la misura delle somme aggiuntive è
così determinata:
-
per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denunce
obbligatorie, l'aliquota è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,75%)
maggiorato di tre punti e, quindi, al 13,75%. Nei casi di evasioni connesse a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero,
all'aliquota del 13,75% è aggiunta una sanzione "una tantum", il cui
importo è compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 100% dell'importo
dei contributi o dei premi dovuti;
-
per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nel sistema
sanzionatorio previgente, di cui alla legge n. 48/1998, il tasso degli
interessi di dilazione in vigore (10,75%) va maggiorato di cinque punti e,
pertanto, è pari al 15,75%;
-
per le inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo
contributivo, l'aliquota è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione e,
quindi, al 10,75%.