I.N.P.S. - TASSO DEGLI INTERESSI DI DIFFERIMENTO E DI DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI DALL'11 OTTOBRE 2000

 

L'I.N.P.S. ha proceduto alla rideterminazione della misura del tasso degli interessi per il differimento e per la rateazione dei contributi e dei premi previdenziali in esito al provvedimento 6 ottobre 2000 della Banca d'Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n. 237, che ha aumentato il Tasso Ufficiale di Riferimento da 4,50% a 4,75% a decorrere dall'11 ottobre 2000.

Con riferimento a tale provvedimento, l'I.N.P.S., con circolare 24 ottobre 2000, n. 179, ha impartito le seguenti istruzioni.

 

Interessi di dilazione

L'interesse di dilazione da applicare alle rateazioni concesse dall'11 ottobre 2000 è calcolato sulla base del nuovo tasso del 10,75% (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti).

 

Interessi di differimento

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 10,75% si applica a partire dalla contribuzione del mese di ottobre 2000.

 

Somme aggiuntive

Con la medesima decorrenza dell'11 ottobre 2000 la misura delle somme aggiuntive è così determinata:

- per le inadempienze rilevabili dalle registrazioni e dalle denunce obbligatorie, l'aliquota è pari al tasso degli interessi di dilazione (10,75%) maggiorato di tre punti e, quindi, al 13,75%. Nei casi di evasioni connesse a registrazioni o denunce obbligatorie omesse, o non conformi al vero, all'aliquota del 13,75% è aggiunta una sanzione "una tantum", il cui importo è compreso tra un minimo del 50% ed un massimo del 100% dell'importo dei contributi o dei premi dovuti;

- per i debiti relativi a periodi contributivi rientranti nel sistema sanzionatorio previgente, di cui alla legge n. 48/1998, il tasso degli interessi di dilazione in vigore (10,75%) va maggiorato di cinque punti e, pertanto, è pari al 15,75%;

- per le inadempienze derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, l'aliquota è pari al nuovo tasso degli interessi di dilazione e, quindi, al 10,75%.