OBBLIGO
DI FREQUENZA AD ATTIVITA' FORMATIVE -
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 144/1999
La
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000 ha pubblicato il testo del
D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000 recante il Regolamento di attuazione dell'art.
68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età.
Destinatari
dell'obbligo in parola:
1.
i giovani che nell'anno 2000 hanno assolto l'obbligo scolastico e compiono 15
anni;
2.
i giovani che nell'anno 2001 compiono 15 e 16 anni;
3.
i giovani che a partire dal 2002 compiono 15, 16 e 17 anni.
Il
decreto si applica anche ai minori stranieri presenti in Italia.
L'obbligo
medesimo si intende assolto attraverso:
-
il sistema d'istruzione scolastica, oppure mediante percorsi integrati di
formazione e istruzione;
-
il sistema di formazione di competenza regionale;
-
l'esercizio dell'apprendistato.
Nell'ambito
del percorso del sistema d'istruzione scolastica, in particolare nei percorsi
integrati di istruzione e formazione, dovrà essere considerata la formazione
alla sicurezza, sia da parte delle istituzioni scolastiche che delle regioni,
anche in relazione all'organizzazione del lavoro e con riferimento ai rischi
correlati allo svolgimento dell'attività formativa.
Devono
ricorrere al sistema di formazione o all'apprendistato i giovani che dopo aver
assolto l'obbligo scolastico non intendono proseguire il segmento
dell'istruzione.
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Per
quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo formativo all'interno del percorso
di apprendistato, i moduli formativi dovranno essere di almeno 240 ore annue,
anziché di 120 ore secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 196/97,
le quali vigono d'ora in avanti esclusivamente con riguardo agli apprendisti di
età superiore a 18 anni.
Si
tratta in definitiva dell'introduzione di moduli aggiuntivi di almeno 120 ore i
cui obiettivi, criteri e contenuti, saranno definiti entro 4 mesi dalla
pubblicazione del regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro.
Al
livello nazionale devono essere definiti standard formativi minimi per
assicurare omogeneità sul territorio della formazione.
Qualsiasi
rapporto di lavoro diverso dall'apprendistato, con i giovani rientranti nelle
suddette fasce di età e che non siano già in possesso di una qualifica, deve
assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative nell'ambito dei
due sistemi, quello d'istruzione e quello di formazione.
A
tale fine le istituzioni scolastiche possono programmare tali attività
nell'esercizio della loro autonomia anche d'intesa con gli enti locali.
Adempimenti
delle istituzioni scolastiche
Al
fine di facilitare la scelta dei giovani che nell'anno successivo compiono il
quindicesimo anno di età, le amministrazioni scolastiche territoriali, d'intesa
con la regione e la provincia, promuovono incontri informativi e di
orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con i
centri di formazione.
In
questa fase è previsto un collegamento con i servizi decentrati per l'impiego,
che dovranno essere informati dalle istituzioni e amministrazioni scolastiche
o, qualora già in funzione, dall'anagrafe degli alunni a livello provinciale in
merito ai dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il
quindicesimo anno di età ed al percorso scolastico da essi seguito.
Spetta
inoltre alle istituzioni scolastiche, all'atto dell'iscrizione all'anno
successivo, rilevare e comunicare ai predetti servizi le scelte degli alunni
soggetti all'obbligo formativo, relativamente all'eventuale prosecuzione
dell'iter scolastico o dell'inserimento nel sistema formativo anche attraverso
percorsi integrati o all'accesso all'apprendistato.
Si
tratta di un vero e proprio monitoraggio che viene esteso anche agli alunni che
durante l'anno scolastico hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra
scuola, a quelli che sono passati al percorso formativo ed a quelli che hanno
cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo.
Istituzioni
scolastiche e servizi per l'impiego, concordano con l'ente locale competente,
le forme di collaborazione per soddisfare gli adempimenti su esposti, anche ai
fini della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l'obbligo scolastico di cui all'art. 68 comma 3 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
Criteri
per l'accertamento delle competenze - I crediti formativi
Affinché
i giovani possano accedere ai differenti sistemi, le competenze e le abilità
acquisite nella formazione o nell'apprendistato costituiscono crediti formativi
per entrare nei corsi di istruzione secondaria superiore.
Per
la valutazione delle suddette conoscenze e abilità sono istituite apposite
commissioni fin dall'inizio dell'anno scolastico. Tali commissioni sono
composte da docenti ed esperti del mondo del lavoro e della formazione. Ad esse
spetta anche il compito di stabilire l'anno di corso nel quale gli allievi
possono inserirsi ed il rilascio del certificato utilizzabile dall'interessato
anche presso altre istituzioni scolastiche.
Per
il passaggio dagli anni di corso del sistema d'istruzione a quelli della
formazione e dell'apprendistato, le istituzioni scolastiche e le agenzie
formative possono determinare criteri e modalità per la valutazione dei crediti
formativi ed il loro riconoscimento. Allo stesso fine Stato, Regioni e Province
possono stipulare intese per definire gli ambiti di equivalenza dei percorsi
formativi.
Inoltre
le istituzioni scolastiche in convenzione con agenzie formative o con altri
soggetti pubblici e o privati possono progettare percorsi integrati di
istruzione e formazione.
Nel
regolamento sono state evidenziate due tipologie di percorsi formativi
integrati promossi dalle istituzioni scolastiche. Il primo percorso prevede
un'integrazione curriculare che porta al rilascio del diploma di istruzione
secondaria superiore e una qualifica professionale, il secondo tiene conto
dell'arricchimento curriculare con il quale si consegue il diploma di
istruzione secondaria superiore e la certificazione dei crediti spendibili
nella formazione professionale.
Raccordo
tra i sistemi informativi e le certificazioni finali ed intermedie
L'esigenza
di un raccordo tra il sistema d'istruzione e quello di formazione avviene tra i
rispettivi sistemi informativi del Ministero del lavoro e quello della pubblica
istruzione (servizio informativo lavoro e servizio pubblica istruzione), con
modalità e tempi da concordare.
L'obbligo
di frequenza di attività formative è attestato al servizio competente con nota
apposita inserita nella certificazione rilasciata in esito agli esami
conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore.
Nel
caso di attività integrate, le suddette certificazioni saranno completate con
le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro sentita la
conferenza unificata stato regioni città e autonomie locali.
Aspetti
finanziari
Per
l'attivazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni presso il sistema
d'istruzione pubblica sono destinati, a valere sul Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa, 30 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi
per l'anno 2001 ed un importo non ancora stabilito, ma comunque non superiore a
190 miliardi, per l'anno 2002.
Il
Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro,
provvede alla ripartizione annuale di tale somme per lo svolgimento delle
seguenti attività:
-
adempimenti delle istituzioni scolastiche ovvero di informazione, orientamento,
monitoraggio degli allievi e dei percorsi scelti;
-
iniziative di formazione e orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di
frequenza di attività formative;
-
passaggio tra sistemi;
-
percorsi integrati.
Per
l'attivazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni presso il sistema della
formazione di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato sono
destinati 200 miliardi per l'anno 1999, 430 miliardi per l'anno 2000 ed un
importo non ancora stabilito ma comunque non superiore a 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001 a valere sul Fondo per l'occupazione.