OBBLIGO DI FREQUENZA AD ATTIVITA'  FORMATIVE - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 144/1999

 

La Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2000 ha pubblicato il testo del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000 recante il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età.

 

Destinatari dell'obbligo in parola:

1. i giovani che nell'anno 2000 hanno assolto l'obbligo scolastico e compiono 15 anni;

2. i giovani che nell'anno 2001 compiono 15 e 16 anni;

3. i giovani che a partire dal 2002 compiono 15, 16 e 17 anni.

Il decreto si applica anche ai minori stranieri presenti in Italia.

L'obbligo medesimo si intende assolto attraverso:

- il sistema d'istruzione scolastica, oppure mediante percorsi integrati di formazione e istruzione;

- il sistema di formazione di competenza regionale;

- l'esercizio dell'apprendistato.

Nell'ambito del percorso del sistema d'istruzione scolastica, in particolare nei percorsi integrati di istruzione e formazione, dovrà essere considerata la formazione alla sicurezza, sia da parte delle istituzioni scolastiche che delle regioni, anche in relazione all'organizzazione del lavoro e con riferimento ai rischi correlati allo svolgimento dell'attività formativa.

Devono ricorrere al sistema di formazione o all'apprendistato i giovani che dopo aver assolto l'obbligo scolastico non intendono proseguire il segmento dell'istruzione.

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Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo formativo all'interno del percorso di apprendistato, i moduli formativi dovranno essere di almeno 240 ore annue, anziché di 120 ore secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 196/97, le quali vigono d'ora in avanti esclusivamente con riguardo agli apprendisti di età superiore a 18 anni.

Si tratta in definitiva dell'introduzione di moduli aggiuntivi di almeno 120 ore i cui obiettivi, criteri e contenuti, saranno definiti entro 4 mesi dalla pubblicazione del regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro.

Al livello nazionale devono essere definiti standard formativi minimi per assicurare omogeneità sul territorio della formazione.

Qualsiasi rapporto di lavoro diverso dall'apprendistato, con i giovani rientranti nelle suddette fasce di età e che non siano già in possesso di una qualifica, deve assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative nell'ambito dei due sistemi, quello d'istruzione e quello di formazione.

A tale fine le istituzioni scolastiche possono programmare tali attività nell'esercizio della loro autonomia anche d'intesa con gli enti locali.

Adempimenti delle istituzioni scolastiche

Al fine di facilitare la scelta dei giovani che nell'anno successivo compiono il quindicesimo anno di età, le amministrazioni scolastiche territoriali, d'intesa con la regione e la provincia, promuovono incontri informativi e di orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche in collaborazione con i centri di formazione.

In questa fase è previsto un collegamento con i servizi decentrati per l'impiego, che dovranno essere informati dalle istituzioni e amministrazioni scolastiche o, qualora già in funzione, dall'anagrafe degli alunni a livello provinciale in merito ai dati anagrafici degli alunni che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età ed al percorso scolastico da essi seguito.

Spetta inoltre alle istituzioni scolastiche, all'atto dell'iscrizione all'anno successivo, rilevare e comunicare ai predetti servizi le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, relativamente all'eventuale prosecuzione dell'iter scolastico o dell'inserimento nel sistema formativo anche attraverso percorsi integrati o all'accesso all'apprendistato.

Si tratta di un vero e proprio monitoraggio che viene esteso anche agli alunni che durante l'anno scolastico hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, a quelli che sono passati al percorso formativo ed a quelli che hanno cessato di frequentare l'istituto prima del 15 marzo.

Istituzioni scolastiche e servizi per l'impiego, concordano con l'ente locale competente, le forme di collaborazione per soddisfare gli adempimenti su esposti, anche ai fini della tenuta dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico di cui all'art. 68 comma 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

Criteri per l'accertamento delle competenze - I crediti formativi

Affinché i giovani possano accedere ai differenti sistemi, le competenze e le abilità acquisite nella formazione o nell'apprendistato costituiscono crediti formativi per entrare nei corsi di istruzione secondaria superiore.

Per la valutazione delle suddette conoscenze e abilità sono istituite apposite commissioni fin dall'inizio dell'anno scolastico. Tali commissioni sono composte da docenti ed esperti del mondo del lavoro e della formazione. Ad esse spetta anche il compito di stabilire l'anno di corso nel quale gli allievi possono inserirsi ed il rilascio del certificato utilizzabile dall'interessato anche presso altre istituzioni scolastiche.

Per il passaggio dagli anni di corso del sistema d'istruzione a quelli della formazione e dell'apprendistato, le istituzioni scolastiche e le agenzie formative possono determinare criteri e modalità per la valutazione dei crediti formativi ed il loro riconoscimento. Allo stesso fine Stato, Regioni e Province possono stipulare intese per definire gli ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.

Inoltre le istituzioni scolastiche in convenzione con agenzie formative o con altri soggetti pubblici e o privati possono progettare percorsi integrati di istruzione e formazione.

Nel regolamento sono state evidenziate due tipologie di percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni scolastiche. Il primo percorso prevede un'integrazione curriculare che porta al rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica professionale, il secondo tiene conto dell'arricchimento curriculare con il quale si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la certificazione dei crediti spendibili nella formazione professionale.

 

Raccordo tra i sistemi informativi e le certificazioni finali ed intermedie

L'esigenza di un raccordo tra il sistema d'istruzione e quello di formazione avviene tra i rispettivi sistemi informativi del Ministero del lavoro e quello della pubblica istruzione (servizio informativo lavoro e servizio pubblica istruzione), con modalità e tempi da concordare.

L'obbligo di frequenza di attività formative è attestato al servizio competente con nota apposita inserita nella certificazione rilasciata in esito agli esami conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore.

Nel caso di attività integrate, le suddette certificazioni saranno completate con le indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro sentita la conferenza unificata stato regioni città e autonomie locali.

 

Aspetti finanziari

Per l'attivazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni presso il sistema d'istruzione pubblica sono destinati, a valere sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, 30 miliardi per l'anno 2000, 110 miliardi per l'anno 2001 ed un importo non ancora stabilito, ma comunque non superiore a 190 miliardi, per l'anno 2002.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro, provvede alla ripartizione annuale di tale somme per lo svolgimento delle seguenti attività:

- adempimenti delle istituzioni scolastiche ovvero di informazione, orientamento, monitoraggio degli allievi e dei percorsi scelti;

- iniziative di formazione e orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative;

- passaggio tra sistemi;

- percorsi integrati.

Per l'attivazione dell'obbligo formativo fino a 18 anni presso il sistema della formazione di competenza regionale e nell'esercizio dell'apprendistato sono destinati 200 miliardi per l'anno 1999, 430 miliardi per l'anno 2000 ed un importo non ancora stabilito ma comunque non superiore a 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001 a valere sul Fondo per l'occupazione.