ANTICIPO
DEL CONGUAGLIO - ISTRUZIONI
(Min.
finanze, Circ. 27/10/00, n. 193/E)
Il
Ministero delle finanze ha fornito i primi chiarimenti in merito alla riduzione
dell'IRPEF applicabile ai redditi conseguiti nel 2000, introdotta dal D.L.
collegato alla finanziaria 2001 e in corso di conversione (D.L. n.268/2000).
Le
agevolazioni introdotte dal D.L. consistono in:
-
modifica dei primi due scaglioni di reddito, per cui l'aliquota IRPEF del 18,5
per cento deve essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di
lire, mentre l'aliquota del 25,5 per cento deve essere applicata per lo
scaglione di reddito che va da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire.
-
aumento, per le fasce di reddito più basse, degli importi delle detrazioni
previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché quelle
spettanti qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente
concorrano uno o più redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa
minore;
-
obbligo per i sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a
titolo di acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino a un
importo massimo di lire 350.000;
-
riduzione della misura dell'acconto ai fini IRPEF e disciplina applicativa con
riferimento ai soli soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i
redditi del periodo d'imposta 1999.
La
circolare illustra gli effetti derivanti dall'innalzamento del limite massimo
del primo scaglione di reddito e di quello minimo del secondo scaglione di
reddito soggetto a IRPEF e dall'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente
e di quelle per reddito di lavoro autonomo professionale e di impresa minore,
nonché gli adempimenti dei sostituti di imposta ai fini del conguaglio con
particolare riguardo ad alcune specifiche fattispecie (pluralità di sostituti
di imposta, rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000, data di entrata in
vigore del D.L., nuove assunzioni dal 3 ottobre, riduzione dell'acconto di
imposta e rideterminazione dello stesso).
Si
riporta, di seguito, il testo della circolare.
Ministero
delle finanze,
Circ.
27 ottobre 2000, n. 193/E
Oggetto:
Chiarimenti in merito all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Decreto
legge 30 settembre 2000, n. 268
1.
Premessa
L'articolo
1, commi da 1 a 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, pubblicato
nella "Gazzetta Ufficiale" n. 230 del 2 ottobre 2000 ed entrato in
vigore il giorno successivo, ha introdotto alcune misure urgenti in materia di
imposta sui redditi delle persone fisiche, al fine di tenere conto dei
favorevoli andamenti in corso del gettito tributario
In
particolare, per il periodo d'imposta 2000:
-
il comma 1 ha inciso sull'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificando i primi due scaglioni di
reddito ivi previsti. Per effetto di tale modifica l'aliquota del 18,5% deve
essere applicata per la fascia di reddito fino a 20.000.000 di lire, mentre
l'aliquota del 25,5% deve essere applicata per lo scaglione di reddito che va
da oltre 20.000.000 fino a 30.000.000 di lire;
-
il comma 2 modifica l'articolo 13, commi 1 e 3, del citato Testo unico,
aumentando, per le fasce di reddito più basse, gli importi delle detrazioni
previste per la produzione di reddito di lavoro dipendente, nonché quelle spettanti
qualora alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano uno
o più redditi di lavoro autonomo professionale ovvero di impresa minore;
-
il comma 3 delinea, per i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
Dpr n. 600 del 1973, l'ambito di applicazione temporale delle novità introdotte
dal decreto legge in commento prevedendo, altresì, l'obbligo per i medesimi
sostituti di imposta di restituire entro il mese di novembre, a titolo di
acconto, le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino a un importo massimo
di lire 350.000;
-
il comma 4 riduce la misura dell'acconto ai fini Irpef e, con riferimento ai
soli soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale per i redditi del
periodo d'imposta 1999, detta la disciplina applicativa cui dovranno attenersi
i sostituti d'imposta.
2.
Nuovi scaglioni di reddito e detrazioni
Con
l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 268 del 2000, come già detto, sono
stati modificati, per l'anno d'imposta 2000, i primi due scaglioni di reddito
indicati nell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del già citato Testo unico
delle imposte sui redditi. Per effetto dell'innalzamento del limite massimo del
primo scaglione di reddito (soggetto all'aliquota del 18,5%) da 15.000.000 a
20.000.000 di lire, nonché di quello minimo del secondo scaglione di reddito
(soggetto all'aliquota del 25,5%) da 15.000.000 a 20.000.000, è stata, in
sostanza, ridotta di sette punti percentuali l'aliquota applicabile sui redditi
superiori a lire 15.000.000 e fino a lire 20.000.000. Infatti, per detti
redditi l'aliquota ora applicabile è pari al 18,5% rispetto all'aliquota del
25,5% prevista ai sensi del precedente testo dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del Tuir. Conseguentemente, l'imposta lorda dovuta sui redditi compresi
nella predetta fascia subisce una riduzione massima di lire 350.000. Sempre con
riferimento al periodo d'imposta 2000, sono stati rideterminati gli scaglioni
di reddito cui fare riferimento ai fini della spettanza delle detrazioni per
lavoro dipendente, nonché di quelle per reddito di lavoro autonomo
professionale e di impresa minore, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3 del
Tuir. Per effetto di tali modifiche le predette detrazioni dall'imposta lorda
risultano incrementate rispetto alla normativa precedente qualora alla
formazione del reddito complessivo concorrano uno o più redditi di lavoro
dipendente di ammontare non superiore a lire 19.000.000 ovvero uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1, dell'articolo 49 del Tuir o di
impresa di cui all'articolo 79 dello stesso Tuir, di ammontare non superiore al
lire 19.000.000.
3.
Adempimenti dei sostituti di imposta
Come
anticipato, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del
decreto legge n. 268 del 2000, hanno effetto per il periodo d'imposta 2000.
Tuttavia, il successivo comma 3 del medesimo articolo 1 stabilisce che i
sostituti d'imposta devono tenerne conto a partire dalla data di effettuazione
delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000. Tale ultima
previsione risponde evidentemente alla necessità di rendere in ogni caso
applicabili le nuove disposizioni sui redditi del periodo di imposta 2000
tenendo conto che il decreto legge n. 268 è entrato in vigore il 3 ottobre del
medesimo anno.
Così,
per i rapporti di lavoro che proseguono dopo la data del 2 ottobre 2000,
relativamente ai quali, sulle retribuzioni erogate antecedentemente l'entrata
in vigore delle nuove disposizioni, i sostituti di imposta hanno operato le
ritenute in base agli scaglioni di reddito indicati nel testo allora vigente
dell'articolo 11, comma 1, del Tuir, i medesimi sostituti sono tenuti a
rideterminare, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di
fine anno 2000, le ritenute dovute da ciascun percipiente sulla base dei nuovi
scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni spettanti per i redditi di lavoro
dipendente.
Tuttavia,
ciò non preclude che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
Dpr n. 600 del 1973 possano applicare le nuove disposizioni già a partire dalle
retribuzioni erogate dalla data del 3 ottobre 2000.
Come
già accennato nella premessa, l'articolo 1, comma 3, del decreto legge in
argomento, prevede, inoltre, l'obbligo per i medesimi sostituti di imposta di
restituire entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le ritenute operate
nel corso dell'anno 2000 fino a un importo massimo di lire 350.000. In questo
caso non devono essere effettuate le operazioni di ricalcolo da compiere
ordinariamente in sede di conguaglio di fine anno, trattandosi di una semplice
restituzione di ritenute operate nel corso dell'anno. Tale restituzione si
concretizza, pertanto, nell'incrementare la sola retribuzione erogata nel mese
di novembre 2000 (ovvero una delle retribuzioni erogate nel mese di novembre 2000,
qualora la cadenza temporale del periodo di paga sia diversa dal mese) di un
importo pari al massimo a lire 350.000
Ovviamente,
qualora nel corso dell'anno siano state operate ritenute per un ammontare
inferiore al predetto importo di lire 350.000, la restituzione consisterà in un
acconto di pari ammontare, cioè di importo equivalente alle ritenute effettuate
in corso d'anno.
Nei
suddetti limiti di lire 350.000 o del minore importo di ritenute operate in
corso d'anno, il sostituto di imposta è comunque tenuto alla predetta
restituzione, utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese di novembre.
Qualora il predetto ammontare di ritenute non fosse sufficiente a restituire
quanto previsto dal decreto legge n. 268 del 2000, il sostituto di imposta è tenuto
ad anticipare la differenza, che sarà recuperata a partire dal primo versamento
utile successivo.
4.
Casi particolari
4.1
Pluralità di sostituti di imposta.
Nei
casi in cui nei confronti dello stesso dipendente più sostituti di imposta
abbiano restituito, nei limiti precedentemente indicati, le ritenute operate
nel corso dell'anno 2000, il dipendente sarà comunque tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi qualora non si renda possibile consegnare a uno dei
sostituti di imposta, entro il 12 gennaio 2001, le certificazioni dei redditi
di lavoro dipendente e assimilati consegnate al medesimo dipendente dagli altri
sostituti di imposta. Ciò al fine di rideterminare le imposte dovute sul
reddito complessivo restituendo, eventualmente, quanto percepito in eccedenza a
titolo di acconto di ritenute.
4.2
Rapporti cessati prima e dopo il 3 ottobre 2000.
Per
i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.
268 del 2000, i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr n.
600 del 1973 normalmente hanno già effettuato le operazioni di conguaglio
tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per redditi di
lavoro dipendente vigenti alla data di cessazione del rapporto. In tali
situazioni il contribuente ha interesse a presentare la dichiarazione dei
redditi per recuperare, in base alle imposte determinate mediante
l'applicazione delle disposizioni di cui al più volte citato decreto legge n.
268, le maggiori ritenute eventualmente subite.
Relativamente
ai predetti rapporti, gli uffici dell'amministrazione finanziaria terranno
conto, in fase di riliquidazione delle imposte dovute sui redditi indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 del Tuir erogati nel periodo
d'imposta 2000 in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 268
del 2000, delle nuove disposizioni contenute nello stesso decreto legge.
Per
i rapporti di lavoro che, invece, terminano nel periodo temporale compreso fra
il 3 ottobre 2000 e il 31 dicembre dello stesso anno 2000, i sostituti
d'imposta sono tenuti ad applicare immediatamente le nuove disposizioni
all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio per cessazione del
rapporto di lavoro.
Nell'ambito
del predetto periodo temporale (3 ottobre-31 dicembre) le nuove disposizioni si
rendono, altresì, applicabili nei confronti dei redditi erogati dal sostituto
d'imposta da assoggettare a tassazione separata, quali il trattamento di fine
rapporto e relativi acconti, saldi e anticipazioni nonché i compensi arretrati
di lavoro dipendente.
4.3
Nuove assunzioni dal 3 ottobre 2000.
Per
le assunzioni di personale verificatesi successivamente alla data del 2 ottobre
2000, i sostituti d'imposta hanno la facoltà di applicare immediatamente le
nuove disposizioni. In tale ipotesi, tenuto conto dell'immediata applicazione
delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
legge n. 268 del 2000, i sostituti d'imposta effettueranno le ordinarie
operazioni di conguaglio di fine anno senza essere tenuti a ulteriori
adempimenti. Qualora, invece, i sostituti d'imposta intendano procedere
mediante l'applicazione delle vecchie disposizioni, gli stessi saranno tenuti a
porre in essere gli adempimenti già commentati nel paragrafo
5.Riduzione
dell'acconto di imposta e rideterminazione dello stesso
Per
il periodo d'imposta 2000, l'articolo 1, comma 4, del decreto legge 30
settembre 2000, n. 268, ha ulteriormente ridotto dal 92 all'87% la misura
dell'acconto Irpef, già precedentemente ridotta dal 98 al 92% dall'articolo 6,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria per l'anno
2000).
Per
i contribuenti che hanno presentato il modello Unico-Persone fisiche relativo
ai redditi 1999, la predetta disposizione comporta che gli stessi, qualora
tenuti a effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per i
redditi 2000 entro il prossimo mese di novembre, dovranno tenere conto della
nuova misura dell'acconto stesso.
Il
secondo periodo del citato articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 268,
dispone, inoltre, che relativamente ai soggetti che hanno fruito
dell'assistenza fiscale per i redditi 1999 presentando il modello 730/2000 al
sostituto d'imposta o a un Centro di assistenza fiscale, i sostituti d'imposta,
all'atto del prelievo della seconda o unica rata di acconto per i redditi 2000,
sono tenuti a determinare in via automatica la nuova misura dell'acconto senza
attendere alcuna specifica iniziativa da parte dei soggetti interessati.
Pertanto,
i sostituti d'imposta, sulla base dei dati in loro possesso (730/4 o risultanze
dell'assistenza fiscale prestata direttamente) saranno direttamente tenuti a
prevalere la seconda o unica rata di acconto Irpef operando una semplice
proporzione.
Si
supponga, a titolo esemplificativo, che il modello 730/4 trasmesso da un Caf al
sostituto d'imposta contenga i seguenti dati:
-
prima rata di acconto: lire 368.000;
-
seconda rata di acconto: lire 552.000.
Sulla
base di questi dati il sostituto d'imposta è a conoscenza dell'ammontare
complessivo dell'acconto, determinato nella misura del 92%, pari a lire
920.000. Sarà sufficiente impiantare la seguente proporzione:
920.000
: 92 = X : 87
dove
X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto, calcolato nella nuova
misura dell'87 per cento. Nell'esempio prospettato X = lire 870.000.
Tenuto
conto che la prima rata di acconto è già stata prelevata, sarà necessario
sottrarre dall'importo complessivo dell'acconto, così come rideterminato,
l'ammontare della prima rata per ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda
rata di acconto.
L'ammontare
della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente differenza:
870.000
- 368.000 = lire 502.000
Qualora,
invece, il sostituto d'imposta abbia ricevuto entro il 30 settembre 2000 la
richiesta formale da parte di un dipendente di effettuare il prelievo della
seconda o unica rata di acconto in misura ridotta, lo stesso sostituto
d'imposta potrà tenere conto della sola richiesta del dipendente senza
rideterminare l'87% oppure potrà tenere conto contemporaneamente della
richiesta del dipendente e della nuova misura dell'acconto.
Partendo
dagli stessi dati dell'esempio precedente, si supponga che il dipendente abbia
richiesto al proprio sostituto d'imposta di effettuare il prelievo della
seconda rata d'acconto per un importo pari a lire 368.000 anziché di lire
552.000.
Il
sostituto d'imposta, che in questo caso non intende ricalcolare l'acconto nella
misura dell'87%, si limiterà a prelevare quanto richiesto dal dipendente. In
tale ipotesi, tuttavia, il sostituto d'imposta sarà tenuto a portare a
conoscenza del contribuente la scelta operata utilizzando, a tal fine, le
annotazioni dello schema di certificazione unica per i redditi dell'anno 2000.
Il
sostituto di imposta che, invece, intenda rideterminare l'acconto nella misura
complessiva dell'87%, tenendo comunque in considerazione la richiesta espressa
dal dipendente, opererà i calcoli con le seguenti modalità (ipotizzando, per
semplicità, gli stessi dati numerici degli esempi precedenti):
-
l'importo di lire 736.000 (dato dalla somma della prima rata di acconto operata
e dell'importo richiesto dal dipendente a titolo di seconda rata di acconto)
rappresenta l'acconto complessivo da prelevare per effetto della richiesta del
dipendente, determinato nella misura del 92 per cento;
-
sarà, in tal caso, sufficiente impiantare la seguente propozione 736.000 : 92 =
X : 87 dove X rappresenta l'ammontare complessivo dell'acconto per effetto
della richiesta del dipendente, calcolato nella nuova misura dell'87 per cento.
Nell'esempio
prospettato X = lire 696.000. Tenuto conto che la prima rata di acconto è già
stata prelevata, sarà necessario sottrarre dall'importo complessivo
dell'acconto, così come rideterminato, l'ammontare della prima rata per
ottenere l'importo da prelevare a titolo di seconda rata di acconto.
L'ammontare della predetta seconda rata sarà dato, pertanto, dalla seguente
differenza: 696.000 - 368.000 = lire 328.000.