SCHEMA
TIPO PROGRAMMA TRIENNALE - DECRETO INTERPRETATIVO
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000, è stato pubblicato il decreto
del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 recante l'interpretazione
autentica del D.M. 21 giugno 2000 concernente le modalità e gli schemi-tipo per
la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco
annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.
Con
il decreto in commento, in particolare, il Ministero dei Lavori Pubblici ha
inteso fornire talune indicazioni sull'applicazione del D.M. 21 giugno 2000,
anche al fine di attenuare le difficoltà attuative incontrate dalle stazioni
appaltanti nella predisposizione degli atti di programmazione dei lavori.
Entrando
nel merito, il provvedimento ha chiarito anzitutto che l'approvazione dei
progetti preliminari, propedeutica per l'inserimento dei lavori nell'elenco
annuale, può essere effettuata anche dopo il termine del 30 settembre 2000,
inizialmente posto dal decreto di giugno per la predisposizione dell'elenco
annuale stesso.
Al
riguardo, viene precisato che l'approvazione della progettazione preliminare
deve essere avvenuta al momento in cui l'elenco annuale viene sottoposto
all'approvazione dei competenti organi delle amministrazioni appaltanti,
unitamente - ove richiesto - ai documenti di bilancio.
In
secondo luogo, si è chiarito che la richiesta conformità agli strumenti
urbanistici dei progetti degli enti locali compresi nell'elenco annuale, ove
non ancora verificata per il momento in cui il bilancio viene approvato, può
essere effettuata anche nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione
e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.
Inoltre,
viene puntualizzato che gli eventuali adattamenti del programma annuale che
vengano progressivamente introdotti non devono, di regola, essere pubblicizzati
o divenire oggetto di adempimenti che comportino un riavvio dell'intero
procedimento, salvo una diversa valutazione discrezionale della stazione
appaltante. Ciò, però, non vale per gli adeguamenti di carattere sostanziale,
per i quali, invece, sussistono le normali regole di pubblicità.
In
ultimo, il decreto in esame ha precisato che la formazione del programma
annuale in più fasi comporta che gli oneri di informazione e di referto
previsti dalla legge n. 109/94 (nei confronti dell'Osservatorio dei lavori
pubblici, del CIPE e del Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
Europee) non deve essere effettuata prima che gli atti programmatori abbiano
assunto il carattere di definitività.