SCHEMA TIPO PROGRAMMA TRIENNALE - DECRETO INTERPRETATIVO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000, è stato pubblicato il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 4 agosto 2000 recante l'interpretazione autentica del D.M. 21 giugno 2000 concernente le modalità e gli schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni.

Con il decreto in commento, in particolare, il Ministero dei Lavori Pubblici ha inteso fornire talune indicazioni sull'applicazione del D.M. 21 giugno 2000, anche al fine di attenuare le difficoltà attuative incontrate dalle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di programmazione dei lavori.

Entrando nel merito, il provvedimento ha chiarito anzitutto che l'approvazione dei progetti preliminari, propedeutica per l'inserimento dei lavori nell'elenco annuale, può essere effettuata anche dopo il termine del 30 settembre 2000, inizialmente posto dal decreto di giugno per la predisposizione dell'elenco annuale stesso.

Al riguardo, viene precisato che l'approvazione della progettazione preliminare deve essere avvenuta al momento in cui l'elenco annuale viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi delle amministrazioni appaltanti, unitamente - ove richiesto - ai documenti di bilancio.

In secondo luogo, si è chiarito che la richiesta conformità agli strumenti urbanistici dei progetti degli enti locali compresi nell'elenco annuale, ove non ancora verificata per il momento in cui il bilancio viene approvato, può essere effettuata anche nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

Inoltre, viene puntualizzato che gli eventuali adattamenti del programma annuale che vengano progressivamente introdotti non devono, di regola, essere pubblicizzati o divenire oggetto di adempimenti che comportino un riavvio dell'intero procedimento, salvo una diversa valutazione discrezionale della stazione appaltante. Ciò, però, non vale per gli adeguamenti di carattere sostanziale, per i quali, invece, sussistono le normali regole di pubblicità.

In ultimo, il decreto in esame ha precisato che la formazione del programma annuale in più fasi comporta che gli oneri di informazione e di referto previsti dalla legge n. 109/94 (nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici, del CIPE e del Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee) non deve essere effettuata prima che gli atti programmatori abbiano assunto il carattere di definitività.