GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

 

L'art. 30 della legge quadro sui LL.PP. ha introdotto il nuovo sistema di garanzie e di coperture assicurative nel contesto degli appalti di opere pubbliche, sistema che è divenuto in buona parte attuabile nelle sue componenti a partire dall'entrata in vigore del Regolamento attuativo della legge Merloni (D.P.R. n. 554/99), avvenuta lo scorso 28 luglio.

Si evidenziano dì seguito gli aspetti caratteristici di detto sistema, che si articola nell'individuazione di diversi tipi di garanzie e coperture assicurative, riferite rispettivamente agli appaltatori ed ai progettisti dipendenti ovvero esterni rispetto alle amministrazioni aggiudicatrici. Evidentemente dette considerazioni saranno focalizzate sulle garanzie e coperture assicurative da prestarsi da parte degli appaltatori di opere pubbliche.

 

1.Cauzione provvisoria e cauzione definitiva (art. 30, commi 1, 2 e 2 bis della legge 109/94 e art. 100 e 101 del D.P.R. n. 554/99)

Ciascun concorrente ad una gara d'appalto di opere pubbliche è tenuto, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge Merloni, a prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, a garanzia della sottoscrizione del contratto. La cauzione in discorso deve essere necessariamente prestata mediante fideiussione esclusivamente bancaria od assicurativa; in base ad espressa disposizione contenuta nell'art. 30, comma 2 bis della legge quadro sui lavori pubblici, la suddetta cauzione deve avere validità di almeno 180 gg.; le stesse devono contenere  la clausola di pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'impegno dei fideiussore nei confronti del garantito a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e deve essere restituita ai non aggiudicatari entro

30 gg. dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui il concorrente si aggiudichi la gara, è obbligatorio che costituisca una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori l'importo di detta cauzione, da prestarsi sempre mediante fideiussione bancaria od assicurativa, aumenta, nel caso di ribassi superiori al 20%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 20% (art. 30, comma 2, della legge Merloni).

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivati dall' eventuale inadempimento, il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alla risultanza della liquidazione finale, l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamente dei lavori in caso di risoluzione del contratto, nonché il pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempimenti derivati dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere (art. 101, commi 2 e 3 dei D.P.R. n. 554/99).

La cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori risultante dalla data del relativo certificato (art. 101, comma 1 D.P.R. n. 554/99).

2. Garanzia nei casi di anticipazione (art. 102 D.P.R. n. 554/99)

Nei casi in cui sia ancora consentita l'erogazione dell'anticipazione (a tal proposito si richiama la legge n. 140/97 che prevede l'erogazione dell'anticipazione nella misura del 5% del contratto nel caso in cui l'appalto sia finanziato in tutto o comunque in misura prevalente con fondi dell'U.E.), la stessa erogazione è subordinata; in base all'art. 102 del D.P.R. n. 554/99 al rilascio, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori; l'importo della garanzia di cui sopra viene ridotto gradualmente ed automaticamente in rapporto al progressivo andamento dei lavori.

3.Garanzia della rata di saldo (art. 28, comma 9 della legge Merloni e art. 102, comma 3 D.P.R. 554/99)

Ai sensi dell'art. 28, comma 9 della legge quadro, è inoltre prevista la costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo, costituita nelle forme descritte con riferimento alle cauzioni provvisorie e definitive: in tali casi il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art.102, comma  3, D.P.R. n. 554/99).

4.Polizza all risk (art. 30, comma 3 della legge Merloni e art. 103 D.P.R. n. 554/99)

In base all'art. 30, comma 3, della legge quadro sui lavori pubblici, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dei certificato di collaudo provvisorio.

Il regolamento attuativo della legge Merloni ha specificato che la somma da assicurare è genericamente stabilita nel bando di gara per quanto concerne i rischi costruttivi (art. 103, comma 1 D.P.R. 554/99); mentre, per i danni causati a terzi, il massimale deve comunque essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 EURO (1 mld di lire circa) ed un massimo di 5 milioni di EURO ossia circa 10 mld. di lire (art. 103, comma 2); la data della copertura decorre dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Nei casi in cui sia previsto un periodo di garanzia, la polizza che assicura i rischi costruttivi per il periodo di esecuzione, dovrà essere sostituita da una polizza che garantisce le stazioni appaltanti per tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 103, comma 3).

5.Polizza decennale postuma (art. 30, comma 4, legge n. 109/94 e art. 104 D.P.R. n. 554/94)

Al comma 4 dell'art 30 della legge quadro sui lavori pubblici, è descritta la polizza in oggetto, da applicarsi quando i lavori superino una soglia minima, da fissarsi con decreto del Ministero dei LL.PP., decreto ad oggi ancora da emanare. In tali casi l'appaltatore è obbligato a stipulare:

a- polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il regolamento stabilisce che la polizza debba contenere la previsione del pagamento in favore del committente a prima richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità, senza che occorrano consensi od autorizzazioni di qualsiasi specie (art. 104, comma 1, 2° periodo). Il limite del risarcimento della polizza non può essere  inferiore al 2% del valore, dell'opera da eseguire, con il limite massimo di 14 milioni di EURO (circa 28 mld. di lire) in base a quanto disposto dall'art. 104, comma 1, ultimo periodo);

b- polizza di assicurazione della respon-sabilità,civile postuma decennale per danni causati a terzi. Il massimale non può essere inferiore a 4 milioni di EURO cioè circa 8 mld. di lire (art. 104, comma 2).

Sia per il caso a) che per il caso b), le coperture assicurative decorrono dalla data di emissione dei certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 104, comma 1). La liquidazione della rata di saldo viene subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra (art. 104, comma 3).

6.Abrogazione delle ritenute di garanzia del 5% sui SAL (art. 30, comma 7 della legge n. 109/94 e art. 231, comma 1, lettera r) del D.P.R. n. 554/99)

Alla luce del disposto dell'art. 30, comma 7. della legge, che prevede la soppressione delle altre forme di garanzia e coperture assicurative previste da altre leggi, era da considerarsi abrogata già con decorrenza 3 giugno 1995 ( ossia a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 216 Merloni bis la ritenuta di garanzia sui SAL dei 5% prevista dall'art. 22 della legge n. 1/78. A conferma di ciò, l'abrogazione tacita della norma, fin d'allora operante, trova riscontro nell'abrogazione espressa della nonna in questione, operata dal regolamento della legge Merloni all'art. 231, comma 1, lettera r). Resta ferma la ritenuta di garanzia dello 0,5% a tutela dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizionì dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori: la ritenuta in questione, già disciplinata all'art. 18 del D.P.R. n. 1063/62 (Capitolato Generale per gli appalti di competenza del Ministero dei LL.PP.), ora abrogato, è stata riconfermata all'art. 7 del nuovo Capitolato Generale per le OO.PP. (D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145).

7. Performance bond (art. 30, comma 7 bis legge 109/94

All'art. 30, comma 7 bis della legge quadro, è stata introdotta la cd. "garanzia globale di esecuzione, cosiddetto "performance bond", istituto di origine anglosassone. La sua attuazione è peraltro subordinata all'emanazione di un regolamento, sulla base della legge n. 400/88, su proposta del Ministero dei LL.PP., di concerto con quello dell'Industria. Inoltre si ricorda che la stessa "garanzia globale", è obbligatoria per i soli appalti di importo superiore a 100 milioni di EURO (circa 200 mld di lire).

Alla luce dello scenario giuridico di riferimento sopra esposto ed omettendo i contenuti dell'art. 30, commi 5 e 6 della legge quadro, nonché agli artt. 105 e 106 del D.P.R. n. 554/99, relativi alle polizze riguardanti i progettisti esterni ovvero dipendenti di enti pubblici, giova ricordare come il sistema delle garanzie e coperture assicurative non sembrerebbe essere pienamente e compitamente applicabile, stante il fatto che, con specifico riguardo alle polizze "all risk" e alla "decennale postuma", mancano gli schemi di polizza tipo che il Ministero dell'Industria avrebbe dovuto emanare (art. 107, comma 4 D.P.R. 554/99) e, nel caso della "postuma", non è stato fino ad oggi emanato il decreto del Ministero dei LL.PP., che dovrebbe sancire, come sopra ricordato, le soglie minime di operatività di detta polizza.

Pertanto, desta quantomeno qualche perplessità la recente circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1329/400/19 dei 7/9/2000, circolare che, con riferimento al regime transitorio della legge e del regolamento, dispone che "laddove sia prevista l'emanazione di decreti non ancora definiti (ad esempio l'art. 30, comma 4 della legge n. 109/94), l'amministrazione, in mancanza di limiti di soglia indicata nei decreti, si comporterà di norma nel senso di ritenere vigente l'obbligo per tutti gli appalti, salva la facoltà di escludere tale obbligo nel singolo caso, attraverso una puntuale motivazione in relazione al valore ed alla natura dell'appalto".

Si ricorda ancora che, in base all'art. 107 dei D.P.R. n. 554/99, sono previsti come soggetti abilitati a rilasciare fideiussioni solo le banche o gli istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, nonché le imprese dì assicurazione autorizzate alla copertura di rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Inoltre, secondo l'art. 108 del D.P.R. n. 554/99, nei casi di riunioni temporanee di imprese, le garanzie fìdeiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di A.T.I. orizzontale e "pro quota" nel caso di A.T.I. verticale.

Gli Uffici del Servizio LL.PP. e A.N.Q. (intt. 252 - 258) restano a disposizione per fornire copia delle norme sopra richiamate e per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario al riguardo.