GARANZIE
E COPERTURE ASSICURATIVE
L'art.
30 della legge quadro sui LL.PP. ha introdotto il nuovo sistema di garanzie e
di coperture assicurative nel contesto degli appalti di opere pubbliche,
sistema che è divenuto in buona parte attuabile nelle sue componenti a partire
dall'entrata in vigore del Regolamento attuativo della legge Merloni (D.P.R. n.
554/99), avvenuta lo scorso 28 luglio.
Si
evidenziano dì seguito gli aspetti caratteristici di detto sistema, che si
articola nell'individuazione di diversi tipi di garanzie e coperture
assicurative, riferite rispettivamente agli appaltatori ed ai progettisti
dipendenti ovvero esterni rispetto alle amministrazioni aggiudicatrici.
Evidentemente dette considerazioni saranno focalizzate sulle garanzie e
coperture assicurative da prestarsi da parte degli appaltatori di opere
pubbliche.
1.Cauzione
provvisoria e cauzione definitiva (art. 30, commi 1, 2 e 2 bis della legge
109/94 e art. 100 e 101 del D.P.R. n. 554/99)
Ciascun
concorrente ad una gara d'appalto di opere pubbliche è tenuto, ai sensi
dell'art. 30, comma 1, della legge Merloni, a prestare cauzione provvisoria
pari al 2% dell'importo dei lavori, a garanzia della sottoscrizione del
contratto. La cauzione in discorso deve essere necessariamente prestata
mediante fideiussione esclusivamente bancaria od assicurativa; in base ad
espressa disposizione contenuta nell'art. 30, comma 2 bis della legge quadro
sui lavori pubblici, la suddetta cauzione deve avere validità di almeno 180
gg.; le stesse devono contenere la
clausola di pagamento a semplice richiesta della stazione appaltante con
rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'impegno dei fideiussore
nei confronti del garantito a rilasciare la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione.
La
cauzione provvisoria è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto e deve essere restituita ai non aggiudicatari
entro
30
gg. dall'aggiudicazione.
Nel
caso in cui il concorrente si aggiudichi la gara, è obbligatorio che
costituisca una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori
l'importo di detta cauzione, da prestarsi sempre mediante fideiussione bancaria
od assicurativa, aumenta, nel caso di ribassi superiori al 20%, di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso del 20% (art. 30, comma 2,
della legge Merloni).
La
cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dal contratto, il risarcimento dei danni derivati dall' eventuale inadempimento,
il rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto
alla risultanza della liquidazione finale, l'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamente dei lavori in caso di risoluzione del contratto, nonché il
pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempimenti derivati
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere (art. 101, commi 2 e 3 dei
D.P.R. n. 554/99).
La
cauzione definitiva deve permanere sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori risultante dalla
data del relativo certificato (art. 101, comma 1 D.P.R. n. 554/99).
2.
Garanzia nei casi di anticipazione (art. 102 D.P.R. n. 554/99)
Nei
casi in cui sia ancora consentita l'erogazione dell'anticipazione (a tal proposito
si richiama la legge n. 140/97 che prevede l'erogazione dell'anticipazione
nella misura del 5% del contratto nel caso in cui l'appalto sia finanziato in
tutto o comunque in misura prevalente con fondi dell'U.E.), la stessa
erogazione è subordinata; in base all'art. 102 del D.P.R. n. 554/99 al
rilascio, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei
lavori; l'importo della garanzia di cui sopra viene ridotto gradualmente ed
automaticamente in rapporto al progressivo andamento dei lavori.
3.Garanzia
della rata di saldo (art. 28, comma 9 della legge Merloni e art. 102, comma 3
D.P.R. 554/99)
Ai
sensi dell'art. 28, comma 9 della legge quadro, è inoltre prevista la
costituzione di apposita garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di
saldo, costituita nelle forme descritte con riferimento alle cauzioni
provvisorie e definitive: in tali casi il tasso di interesse è applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo
(art.102, comma 3, D.P.R. n. 554/99).
4.Polizza
all risk (art. 30, comma 3 della legge Merloni e art. 103 D.P.R. n. 554/99)
In
base all'art. 30, comma 3, della legge quadro sui lavori pubblici, l'esecutore
dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione dei certificato di collaudo provvisorio.
Il
regolamento attuativo della legge Merloni ha specificato che la somma da
assicurare è genericamente stabilita nel bando di gara per quanto concerne i
rischi costruttivi (art. 103, comma 1 D.P.R. 554/99); mentre, per i danni
causati a terzi, il massimale deve comunque essere pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 EURO (1 mld di lire circa) ed
un massimo di 5 milioni di EURO ossia circa 10 mld. di lire (art. 103, comma
2); la data della copertura decorre dalla data di consegna dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
Nei
casi in cui sia previsto un periodo di garanzia, la polizza che assicura i
rischi costruttivi per il periodo di esecuzione, dovrà essere sostituita da una
polizza che garantisce le stazioni appaltanti per tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle opere o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento (art. 103, comma 3).
5.Polizza
decennale postuma (art. 30, comma 4, legge n. 109/94 e art. 104 D.P.R. n.
554/94)
Al
comma 4 dell'art 30 della legge quadro sui lavori pubblici, è descritta la
polizza in oggetto, da applicarsi quando i lavori superino una soglia minima,
da fissarsi con decreto del Ministero dei LL.PP., decreto ad oggi ancora da
emanare. In tali casi l'appaltatore è obbligato a stipulare:
a-
polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Il
regolamento stabilisce che la polizza debba contenere la previsione del pagamento
in favore del committente a prima richiesta, anche in pendenza
dell'accertamento delle responsabilità, senza che occorrano consensi od
autorizzazioni di qualsiasi specie (art. 104, comma 1, 2° periodo). Il limite
del risarcimento della polizza non può essere
inferiore al 2% del valore, dell'opera da eseguire, con il limite
massimo di 14 milioni di EURO (circa 28 mld. di lire) in base a quanto disposto
dall'art. 104, comma 1, ultimo periodo);
b-
polizza di assicurazione della respon-sabilità,civile postuma decennale per
danni causati a terzi. Il massimale non può essere inferiore a 4 milioni di
EURO cioè circa 8 mld. di lire (art. 104, comma 2).
Sia
per il caso a) che per il caso b), le coperture assicurative decorrono dalla
data di emissione dei certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione (art. 104, comma 1). La liquidazione della rata di saldo
viene subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra (art. 104, comma
3).
6.Abrogazione
delle ritenute di garanzia del 5% sui SAL (art. 30, comma 7 della legge n.
109/94 e art. 231, comma 1, lettera r) del D.P.R. n. 554/99)
Alla
luce del disposto dell'art. 30, comma 7. della legge, che prevede la
soppressione delle altre forme di garanzia e coperture assicurative previste da
altre leggi, era da considerarsi abrogata già con decorrenza 3 giugno 1995 (
ossia a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 216 Merloni bis
la ritenuta di garanzia sui SAL dei 5% prevista dall'art. 22 della legge n.
1/78. A conferma di ciò, l'abrogazione tacita della norma, fin d'allora
operante, trova riscontro nell'abrogazione espressa della nonna in questione,
operata dal regolamento della legge Merloni all'art. 231, comma 1, lettera r).
Resta ferma la ritenuta di garanzia dello 0,5% a tutela dell'osservanza, da
parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizionì dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori: la ritenuta in questione, già
disciplinata all'art. 18 del D.P.R. n. 1063/62 (Capitolato Generale per gli
appalti di competenza del Ministero dei LL.PP.), ora abrogato, è stata
riconfermata all'art. 7 del nuovo Capitolato Generale per le OO.PP. (D.M.
LL.PP. 19/4/2000 n. 145).
7.
Performance bond (art. 30, comma 7 bis legge 109/94
All'art.
30, comma 7 bis della legge quadro, è stata introdotta la cd. "garanzia
globale di esecuzione, cosiddetto "performance bond", istituto di
origine anglosassone. La sua attuazione è peraltro subordinata all'emanazione
di un regolamento, sulla base della legge n. 400/88, su proposta del Ministero
dei LL.PP., di concerto con quello dell'Industria. Inoltre si ricorda che la
stessa "garanzia globale", è obbligatoria per i soli appalti di
importo superiore a 100 milioni di EURO (circa 200 mld di lire).
Alla
luce dello scenario giuridico di riferimento sopra esposto ed omettendo i
contenuti dell'art. 30, commi 5 e 6 della legge quadro, nonché agli artt. 105 e
106 del D.P.R. n. 554/99, relativi alle polizze riguardanti i progettisti
esterni ovvero dipendenti di enti pubblici, giova ricordare come il sistema
delle garanzie e coperture assicurative non sembrerebbe essere pienamente e
compitamente applicabile, stante il fatto che, con specifico riguardo alle
polizze "all risk" e alla "decennale postuma", mancano gli
schemi di polizza tipo che il Ministero dell'Industria avrebbe dovuto emanare
(art. 107, comma 4 D.P.R. 554/99) e, nel caso della "postuma", non è
stato fino ad oggi emanato il decreto del Ministero dei LL.PP., che dovrebbe
sancire, come sopra ricordato, le soglie minime di operatività di detta
polizza.
Pertanto,
desta quantomeno qualche perplessità la recente circolare del Ministero dei
LL.PP. n. 1329/400/19 dei 7/9/2000, circolare che, con riferimento al regime
transitorio della legge e del regolamento, dispone che "laddove sia
prevista l'emanazione di decreti non ancora definiti (ad esempio l'art. 30,
comma 4 della legge n. 109/94), l'amministrazione, in mancanza di limiti di
soglia indicata nei decreti, si comporterà di norma nel senso di ritenere
vigente l'obbligo per tutti gli appalti, salva la facoltà di escludere tale
obbligo nel singolo caso, attraverso una puntuale motivazione in relazione al
valore ed alla natura dell'appalto".
Si
ricorda ancora che, in base all'art. 107 dei D.P.R. n. 554/99, sono previsti
come soggetti abilitati a rilasciare fideiussioni solo le banche o gli istituti
di credito autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, nonché le imprese
dì assicurazione autorizzate alla copertura di rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione.
Inoltre,
secondo l'art. 108 del D.P.R. n. 554/99, nei casi di riunioni temporanee di
imprese, le garanzie fìdeiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i
concorrenti, con responsabilità solidale nel caso di A.T.I. orizzontale e
"pro quota" nel caso di A.T.I. verticale.
Gli
Uffici del Servizio LL.PP. e A.N.Q. (intt. 252 - 258) restano a disposizione
per fornire copia delle norme sopra richiamate e per ogni ulteriore chiarimento
che si rendesse necessario al riguardo.