REQUISITI
DI QUALIFICAZIONE PER RESTAURARE BENI ARTISTICI E ARCHITETTONICI
Il
Ministero per i beni culturali ha individuato i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici.
Norma
transitoria
Fino
al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione
di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che
non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di
attestazione (SOA) sono ammesse alle gare di appalti di lavori pubblici qualora
siano in possesso dei requisiti fissati dal regolamento.
Requisiti
generali
I
requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione
dei lavori su beni culturali, di importo superiore ai 150.000 euro, sono gli
stessi individuati dal regolamento sugli esecutori di lavori pubblici (art. 17,
D.P.R. n. 34/2000).
L'impresa
deve inoltre risultare iscritta al registro istituito presso la competente
camera di commercio all'interno della specifica attività economica
"conservazione e restauro di opere d'arte".
Idoneità
tecnica
I
requisiti di ordine speciale relativi all'idoneità tecnica riguardano:
-
la presenza di un direttore tecnico, restauratore di beni culturali;
-
l'esecuzione di lavori di restauro e manutenzione dello stesso genere, nel
quinquennio antecedente la sottoscrizione del contratto, per un importo
complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica
per cui è richiesta la qualificazione;
-
l'esecuzione nell'ultimo dei cinque anni per un importo complessivo non
inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è richiesta la
qualificazione (oppure negli ultimi due anni per un importo complessivo non
inferiore al cinquanta per cento, o negli ultimi tre anni, al sessanta per
cento).
Idoneità
organizzativa
Le
imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità
organizzativa dimostrata dalla presenza di:
-
restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal regolamento,
non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo;
-
operatori qualificati, non inferiore al cinquanta per cento del medesimo
organico.
Le
imprese con più di venti addetti devono presentare un numero di:
-
restauratori non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo;
-
operatori qualificati non inferiori al quaranta per cento del medesimo
organico.
I
restauratori e gli operatori qualificati devono avere un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con l'impresa oppure un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.
Capacità
economica e finanziaria
L'adeguata
capacità economica e finanziaria è dimostrata da referenze bancarie, idonee a
garantire la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo della classifica
per la quale l'impresa chiede la qualificazione.
Restauratore
di superfici decorate e beni mobili
Per
i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni
mobili di interesse artistico, storico e archeologico viene considerato
restauratore di beni culturali colui che:
-
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di durata non
inferiore a quattro anni, oppure
-
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni ed ha svolto attività di restauro dei beni
stessi, direttamente e in proprio, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante per completare il quadriennio, oppure
-
ha svolto attività di restauro direttamente e in proprio, per non meno di otto
anni, dei quali almeno cinque già svolti alla data di entrata in vigore del
regolamento (7 novembre 2000).
Restauratore
di beni archivistici e librari
Per
i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse artistico
e storico viene considerato restauratore di beni culturali colui che:
-
ha conseguito un diploma presso una scuola statale, di durata non inferiore a
tre anni, oppure
-
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni
stessi, direttamente ed in proprio, per un periodo di tempo almeno doppio
rispetto a quello scolare mancante al triennio, oppure
-
ha svolto attività di restauro di tali beni, direttamente ed in proprio, per
non meno di sei anni, dei quali almeno quattro compiuti alla data del 7
novembre 2000.
In
tutti i casi previsti l'attività deve essere regolarmente certificata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui è stato eseguito il
restauro.
Operatore
qualificato per i beni culturali
Per
operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che:
-
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale, di
durata non inferiore a due anni, oppure
-
ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o
archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di
quattro anni, anche in proprio.
L'attività
svolta deve essere dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, oppure
autocertificata dall'interessato (D. Lgs. n. 15/1968) accompagnata dal visto di
buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei
beni oggetto del lavoro.
Lavori
utili per la qualificazione
La
certificazione dei lavori utili ai fini della qualificazione rimane conforme a
quanto stabilito per gli esecutori di lavori pubblici.( art. 5 D.P.R. n.
34/2000).
Per
i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, può essere rilasciato un
unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
I
certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del regolamento devono
essere accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata
dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati
realizzati.
L'impresa
appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati
in subappalto.
Lavori
di importo pari o inferiore a 150.000 euro
Per
eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000
euro, le imprese devono:
-
avere eseguito lavori del medesimo tipo, direttamente e in proprio, nel corso
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data
dell'invito alla gara ufficiosa, per un importo non inferiore a quello del
contratto da stipulare o in alternativa avere un direttore tecnico
restauratore;
-
presentare un organico analogo a quello previsto per i lavori di importo
superiore a 150.000 euro.
Per
le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico
di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal
regolamento.
Tali
requisiti sono dichiarati, mediante autocertificazione, in sede di domanda di
partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione
di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni
su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza sarà accertata dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Si
pubblica qui di seguito il testo legislativo.
MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO
3 agosto 2000, n.294
G.U.
n. 246 del 20/10/2000
Regolamento
concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici.
IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista
la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, ed in
particolare l'articolo 8, comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e
le attivita' culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con il quale
e' stato emanato il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori pubblici;
Sentito
il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota
prot. n. 258 del 23 marzo 2000;
Udito
il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato, espresso nell'adunanza del 10 luglio 2000;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 3262 del 25 luglio
2000;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro
e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di
tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si
applica quanto previsto dall'articolo 10.
3.
In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per
quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui
siano compatibili con la specificita' della materia, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito
indicato come "decreto n. 34".
Art.
2.
Requisiti
generali
1.
I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione
dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del
decreto n. 34.
2.
L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17,
comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica
attivita' economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
Art.
3.
Requisiti
speciali
1.
I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione
dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:
a)
adeguata idoneita' tecnica;
b)
adeguata idoneita' organizzativa per le imprese con piu' di quattro addetti;
c)
adeguata capacita' economica e finanziaria.
Art.
4.
Idoneita'
tecnica
1.
L'adeguata idoneita' tecnica e' dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti
di seguito elencati:
a)
presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare
dell'impresa, restauratore di beni culturali;
b)
avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con una Societa' organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui
all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento
dell'importo della classifica per cui e' chiesta la qualificazione;
c)
fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non
inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui e' chiesta la
qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo
complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui e'
chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per
un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della
classifica per cui e' chiesta la qualificazione.
Art.
5.
Idoneita'
organizzativa
1.
Le imprese con piu' di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita'
organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei
requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al
venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori
qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per
cento del medesimo organico.
2.
Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata
idoneita' organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori
in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla
presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non
inferiore rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico
complessivo.
3.
Il calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e' effettuato con
l'arrotondamento all'unita' superiore.
4.
I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono
avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa,
ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non
inferiore ad un anno.
Art.
6.
Capacita'
economica e finanziaria
1.
L'adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata da referenze
bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attivita'
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, idonee a
garantire la solvibilita' dell'impresa in relazione all'importo della
classifica per la quale l'impresa chiede la qualificazione.
Art.
7.
Restauratore
di beni culturali
1.
Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per
restauratore di beni culturali si intende:
a)
per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni
mobili di interesse artistico, storico e archeologico, colui che ha conseguito
un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro
anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due anni ed ha svolto attivita' di restauro
dei beni stessi, direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata
da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie
decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero
ancora, colui che ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti,
direttamente e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque
gia' svolti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni
sui quali e' stato eseguito il restauro;
b)
per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse
artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola
statale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
di durata non inferiore a tre anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha
svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente ed in proprio con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni
restaurati, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare
mancante a compiere il triennio, ovvero ancora ha svolto attivita' di restauro
dei beni predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei
quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla
tutela dei beni su cui e' stato eseguito il restauro.
Art.
8.
Operatore
qualificato per i beni culturali
1.
Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni
culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha
svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o
archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di
quattro anni, anche in proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con
dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito
degli interventi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni
oggetto del lavoro.
Art.
9.
Lavori
utili per la qualificazione
1.
La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 e' redatta in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2.
Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di
diversi contratti di appalto, puo' essere rilasciato un unico certificato con
la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3.
Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon
esito rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui i lavori
sono stati realizzati.
4.
I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se
effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto.
L'impresa appaltatrice non puo' utilizzare ai fini della qualificazione i
lavori affidati in subappalto.
5.
Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista
dall'articolo 23 del decreto n. 34.
Art.
10.
Lavori
di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1.
Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di
superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000
euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a)
avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla
gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il
direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b)
avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le
imprese fino a quattro addetti e' comunque richiesta la presenza in organico di
almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti
dall'articolo 7.
2.
I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di
offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori
rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui si e'
intervenuti. La loro effettiva sussistenza e' accertata dalla stazione
appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art.
11.
Specificita'
degli interventi
1.
Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori
previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di
un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara
qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in
possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la
facolta' della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art.
12.
Norma
transitoria
1.
Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o
manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni
architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle
Societa' organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei
requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate
dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori
da affidare, ed il periodo di attivita' documentabile coincide con il
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla
gara ufficiosa.
2.
La sussistenza dei requisiti e' determinata, documentata e accertata secondo
quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto,
dalle disposizioni vigenti in materia.
Il
presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
3 agosto 2000
Il
Ministro: Melandri
Visto,
il Guardasigilli: Fassino
Registrato
alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Registro
n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota
al titolo:
-
Il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e'
riportato nelle note alle premesse.
Note
alle premesse:
-
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: "Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
-
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio
1994, n. 41:
"11-sexies.
Per le attivita' di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante:
"Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 41.
-
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
"3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
Note
all'art. 1:
-
Per il testo dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", si veda
in note alle premesse".
-
Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: "Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302.
-
Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, si veda nelle note alle premesse.
Nota
all'art. 2:
-
Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
"Art.
17 (Requisiti d'ordine generale). - 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti
per la qualificazione sono:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di cittadini italiani;
b)
assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore
o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralita' professionale;
d)inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza;
e)inesistenza
di irregolarita', defini-tivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese
di provenienza;
f)
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali
dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attivita' di
impresa;
g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attivita';
h)
inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
i)
inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
l)
inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui
luoghi di lavoro;
m)
inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di
qualificazione.
2.
L'autorita' stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione.
Di
cio' e' fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e
impresa.
3.
Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro
consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di
consorzio".
Nota
all'art. 6:
-
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230.
Note
all'art. 7:
-
Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, recante: "Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni", pubblicato nel supplemento ordinario n.
66/L alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98:
"Art.
224 (Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate). - 1.
Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle
superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'art. 27,
comma 2, della legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei
lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un
restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di
cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge.
2.
Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento
esterno di cui all'art. 28, comma 4, della legge, l'organo di collaudo
comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei
requisiti di cui all'art. 8, comma 11-sexies, della legge".
-
Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, gia' citato nelle note alle premesse:
"Art.
9 (Scuole di formazione e studio). - 1. Presso i seguenti istituti operano
scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio
delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.
2.
Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di
specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed
enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire
alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3.
L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di
selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali
adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4.
Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al
riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
Nota
all'art. 8:
-
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".
Note
all'art. 9:
-
Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, gia' citato nelle note alla premessa:
"7.
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformita' allo schema
di cui all'allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti
che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se
hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato
l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti.
Sono
fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento".
-
Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
"Art.
23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero). -
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a)
per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal
committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b)
per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del
consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che
i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c)
una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti".
Nota
all'art. 10:
-
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' gia' stata citata nelle note all'art. 8.
Nota
all'art. 11:
-
Si riporta il testo dell'art. 13, comma 7, della citata legge 11 febbraio 1994,
n. 109:
"7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresi'
in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti
affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le
predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresi' l'elenco delle opere di cui al presente comma".