TRASPORTI
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA CARBON TAX - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(D.P.R.
9/6/00, n. 277, G.U. 11/10/00, n.238)
L'11
ottobre 2000 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della finanziaria
1999 che disciplina l'agevolazione fiscale (Carbon-Tax) in favore degli
esercenti le attività di trasporto merci (si veda in merito il Supplemento 2 al
Notiziario 7/2000).
Il
credito derivante da tale riduzione può essere utilizzato dal beneficiario in
compensazione in sede di versamento delle imposte oppure mediante rimborso
della relativa somma. Nel caso di utilizzo del credito in compensazione, il
codice tributo da riportare sul Modello F24 è il 6730 - "Credito d'imposta
a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci".
Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va
considerato ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi
(art.63, D.P.R. n. 917/1986).
Si
ricorda che, ai fini del regolamento, per "esercenti le attività di
autotrasporto merci" si intendono anche le imprese che esercitano attività
di autotrasporto di merci in conto proprio munite della licenza e iscritte nell'elenco
degli autotrasportatori di cose in conto proprio.
A
decorrere dall'11 ottobre 2000, data di entrata in vigore del regolamento, a
fronte delle cessioni di gasolio effettuate dagli esercenti di impianti
stradali di distribuzione carburanti a tutti gli esercenti il trasporto di
merci nazionali e comunitari deve essere emessa fattura.
Il
Ministero delle Finanze con una nota del 20 ottobre ha chiarito che su dette
fatture è necessario riportare gli estremi della targa del veicolo rifornito.
Per
il periodo dal 16 gennaio 1999 fino all'11 ottobre 2000 e limitatamente agli
autotrasportatori nei confronti dei quali il decreto del 1999 non prevede il
rilascio da parte degli esercenti distributori stradali della fattura per le
cessioni di gasolio, la scheda carburanti tiene luogo della fattura stessa.
Per
ottenere il credito d'imposta, gli esercenti le attività di trasporto merci
nazionali devono presentare al competente Ufficio Tecnico di Finanza, entro il
30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, apposita
dichiarazione autocertificativa, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante
legale o negoziale dell'impresa il cui facsimile è a disposizione presso gli
uffici del Collegio.
Il
termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1999 è stato
fissato entro il 11 dicembre 2000 (sessanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento).