PROTEZIONE
DEI GIOVANI SUL LAVORO - D.LVO 18 AGOSTO 2000 N. 262
Si
scioglie la riserva formulata con la nota informativa inviata in materia per
pubblicare qui di seguito il testo del D.Lvo 262/2000.
Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 262
"Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in
materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4,
della legge 24 aprile 1998, n. 128"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2000
IL
PRESIDENTE DELA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro;
Vista
la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che consente
l'emanazione di disposizioni integrative e correttive;
Visto
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della
direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista
la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli
adolescenti e successive modifiche e integrazioni;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2000;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4
agosto 2000;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della
pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;
Emana
Il
seguente decreto legislativo:
Art.
1
1.
L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, è sostituito dal
seguente:
"Art.
7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal
seguente:
"Art.
6. - 1. E' vietato adibire gli
adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I.
2.
In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori
indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il
tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in
laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro
di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti
sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e
di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute
previste dalla vigente legislazione.
3.
Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale,
l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla
direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria
locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di
lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul
lavoro.
4.
Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5.
In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore
a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche,
organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi
alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una
adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono
utilizzare i mezzi individuali di protezione.
6.
L'Allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa
comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità".
Art.
2.
1.
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art.
9. - 1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal
seguente:
"Art.
8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2.
L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono
addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad
intervalli non superiori ad un anno.
3.
Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese
del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale.
4.
L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da
apposito certificato.
5.
Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni
dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i
lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
6.
Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del
minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà
di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7.
I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un
determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8.
Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto
legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a
7.
9.
Il controllo sanitario di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo
n. 277 del 1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al
rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha
periodicità almeno biennale.
10.
In deroga all'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991,
per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85
e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere
superiori all'anno".
Art.
3
1.
All'allegato I alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dall'articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
al titolo del punto I la parola: "Lavorazioni" è sostituita dalla
seguente: "Mansioni";
b)
la lettera b) del numero 1) concernente gli agenti fisici è sostituita dalla
seguente: "b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90
decibel LEP-d";
c)
la lettera c) del numero 3 concernente gli agenti chimici è sostituita dalla
seguente: "c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e
comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile
mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare
sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)";
d)
al punto II, dopo il titolo: "Processi e lavori" al numero 1 è
premesso il seguente periodo: "Il divieto è riferito solo alle specifiche
fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso";
e)
al punto II, il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) Lavori
comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne
alle costruzioni";
f) al punto II, il numero 13) è soppresso;
g)
al punto II, il numero 27) è sostituito dal seguente: "27. Condotta dei
veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125
cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione
meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di
trasmissione che sono in moto";
h)
al punto II, il numero 33) è sostituito dal seguente: "33) Cernita e
trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati
dispositivi di protezione individuale";
i)
al punto II, al numero 34), dopo le parole: "pistole fissachiodi"
sono aggiunte in fine le seguenti: "di elevata potenza".
Art.
4
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo n. 345 del 1999 è sostituito dal
seguente:
"Art.
16. - 1. Fino alla data del 20 ottobre 2000 non trovano applicazione le
disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2
dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, nonché del comma 2,
lettera a), limitatamente all'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 977
del 1967, e della lettera c).
2.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogati:
a)
gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 della legge 17 ottobre 1967, n. 977;
b)
il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;
c)
il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.