LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DEL RILASCIO DELLO STESSO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE

 

Il Ministero del Lavoro con le circolari n. 66 e 67 del 29 settembre 2000 ha affrontato la questione della prestazione lavorativa resa dal lavoratore extracomunitario che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) abbia presentato richiesta di regola-rizzazione ai sensi del D.P.C.M. 16/10/1998, e sia ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno a cura della competente Questura;

2) presti attività nell'impresa presso cui è già occupato, nella more del rinnovo del permesso di soggiorno nel frattempo scaduto.

Con riferimento al caso sub 1) il Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di inizio regolare del rapporto di lavoro in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, già consentita con circolare n. 78/1999 al datore di lavoro che aveva stipulato il contratto di lavoro quale requisito per la regolarizzazione disciplinata dal D.P.C.M. citato, ad altri datori di lavoro. Pertanto, ove sia venuta meno l'offerta di lavoro avanzata dall'impresa che si era formalmente impegnata ad assumere il lavoratore, altra azienda può procedere ad una regolare assunzione del lavoratore sulla base del solo cedolino rilasciato dalla Questura, comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione.

Con riferimento al caso sub 2), il Ministero ha precisato che "la fase di attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla regolare prosecuzione del rapporto di lavoro in corso con lo straniero, considerati i tempi lunghi di evasione delle pratiche di rinnovo…".

Le direttive fornite dal Ministero con le due circolari sopra rammentate sono state oggetto di esame nel corso di un'apposita riunione tenutasi in data 24 ottobre 2000 presso la Prefettura di Brescia, alla quale hanno partecipato tra l'altro il Questore ed il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia. Nell'occasione sono stati definiti i criteri applicativi di tali direttive.

I presenti - quindi anche la Direzione Provinciale del Lavoro - hanno preso atto che:

1) l'occupazione di un lavoratore extraco-munitario che ha presentato domanda di regolarizzazione sulla scorta di una formale offerta di lavoro, ove tale offerta venga meno, può essere validamente assunto da altra azienda (anche) nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, sulla base del noto tagliandino rilasciato dalla Questura, che attesta l'avvenuta prestazione della domanda di regolarizzazione. In questo caso l'assunzione dovrà essere perfezionata presso il centro per l'impiego competente, mentre il rilascio del libretto di lavoro deve essere richiesto, a cura del datore di lavoro, alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione;

2) I lavoratori muniti di permesso di soggiorno scaduto, possono, in attesa del rinnovo dagli stessi richiesto, proseguire il proprio rapporto di lavoro con l'azienda che li occupa o instaurarne uno nuovo.

In entrambi i casi la negativa conclusione del procedimento finalizzato alla regolarizzazione o al rinnovo del permesso di soggiorno comporterà la cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data in cui il datore di lavoro ne avrà avuto notizia.

La presa d'atto suddetta dovrebbe finalmente determinare il definitivo superamento di comportamenti difformi finora tenuti dal Servizo Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, i cui funzionari avevano ricevuto direttiva di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato nei casi in cui il datore di lavoro continuasse ad occupare, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero benché questi ne avesse avanzato regolare richiesta, sul presupposto, errato in diritto, che tale comportamento violasse le vigenti disposizioni di legge.