LAVORATORI
EXTRACOMUNITARI - ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA IN ATTESA DEL RINNOVO DEL
PERMESSO DI SOGGIORNO O DEL RILASCIO DELLO STESSO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE
Il
Ministero del Lavoro con le circolari n. 66 e 67 del 29 settembre 2000 ha
affrontato la questione della prestazione lavorativa resa dal lavoratore
extracomunitario che si trovi nelle seguenti condizioni:
1)
abbia presentato richiesta di regola-rizzazione ai sensi del D.P.C.M.
16/10/1998, e sia ancora in attesa del rilascio del permesso di soggiorno a
cura della competente Questura;
2)
presti attività nell'impresa presso cui è già occupato, nella more del rinnovo
del permesso di soggiorno nel frattempo scaduto.
Con
riferimento al caso sub 1) il Ministero del Lavoro ha esteso la possibilità di
inizio regolare del rapporto di lavoro in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno, già consentita con circolare n. 78/1999 al datore di lavoro che
aveva stipulato il contratto di lavoro quale requisito per la regolarizzazione
disciplinata dal D.P.C.M. citato, ad altri datori di lavoro. Pertanto, ove sia
venuta meno l'offerta di lavoro avanzata dall'impresa che si era formalmente
impegnata ad assumere il lavoratore, altra azienda può procedere ad una
regolare assunzione del lavoratore sulla base del solo cedolino rilasciato
dalla Questura, comprovante l'avvenuta presentazione della domanda di
regolarizzazione.
Con
riferimento al caso sub 2), il Ministero ha precisato che "la fase di
attesa del rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla regolare
prosecuzione del rapporto di lavoro in corso con lo straniero, considerati i
tempi lunghi di evasione delle pratiche di rinnovo…".
Le
direttive fornite dal Ministero con le due circolari sopra rammentate sono
state oggetto di esame nel corso di un'apposita riunione tenutasi in data 24
ottobre 2000 presso la Prefettura di Brescia, alla quale hanno partecipato tra
l'altro il Questore ed il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di
Brescia. Nell'occasione sono stati definiti i criteri applicativi di tali
direttive.
I
presenti - quindi anche la Direzione Provinciale del Lavoro - hanno preso atto
che:
1)
l'occupazione di un lavoratore extraco-munitario che ha presentato domanda di
regolarizzazione sulla scorta di una formale offerta di lavoro, ove tale
offerta venga meno, può essere validamente assunto da altra azienda (anche)
nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, sulla base del noto
tagliandino rilasciato dalla Questura, che attesta l'avvenuta prestazione della
domanda di regolarizzazione. In questo caso l'assunzione dovrà essere
perfezionata presso il centro per l'impiego competente, mentre il rilascio del
libretto di lavoro deve essere richiesto, a cura del datore di lavoro, alla
Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione;
2)
I lavoratori muniti di permesso di soggiorno scaduto, possono, in attesa del
rinnovo dagli stessi richiesto, proseguire il proprio rapporto di lavoro con
l'azienda che li occupa o instaurarne uno nuovo.
In
entrambi i casi la negativa conclusione del procedimento finalizzato alla
regolarizzazione o al rinnovo del permesso di soggiorno comporterà la
cessazione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data in cui il datore di
lavoro ne avrà avuto notizia.
La
presa d'atto suddetta dovrebbe finalmente determinare il definitivo superamento
di comportamenti difformi finora tenuti dal Servizo Ispezione della Direzione
Provinciale del Lavoro di Brescia, i cui funzionari avevano ricevuto direttiva
di riferire all'autorità giudiziaria la notizia di reato nei casi in cui il
datore di lavoro continuasse ad occupare, nelle more del rinnovo del permesso
di soggiorno, il lavoratore straniero benché questi ne avesse avanzato regolare
richiesta, sul presupposto, errato in diritto, che tale comportamento violasse
le vigenti disposizioni di legge.