CONGEDI PARENTALI - REGOLAMENTO EX ART. 4 LEGGE 53/2000

 

La Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000 ha pubblicato il testo del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale del 21 luglio 2000 n. 278, concernente "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari (cfr. nota supplemento n. 3 al Notiziario n. 3/2000).

L'art. 1 del provvedimento fissa i criteri e le modalità di godimento dei permessi retribuiti, 3 giorni lavorativi all'anno, che i lavoratori dipendenti possono fruire in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche se legalmente separato o di un parente entro il 2º grado.

I 3 giorni annui di permesso sono complessivi. Essi, pertanto, possono essere indifferentemente utilizzati per il decesso come per la grave infermità senza quindi possibilità di moltiplicarli né in funzione delle diverse cause che lo giustificano, né dei diversi soggetti familiari interessati dagli eventi citati.

I giorni di permesso, essendo lavorativi, si computano senza considerare i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Inoltre, il Regolamento in esame, limitatamente al decesso, offre la facoltà a coloro che non abbiano la possibilità di utilizzare nello stesso anno tali permessi, di ricorrere all'istituto del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge.

Il decesso e la grave infermità, per dar titolo al permesso in questione debbono interessare:

a) il coniuge, anche legalmente separato;

b) un parente entro il secondo grado, anche non convivente;

c) un soggetto componente la famiglia anagrafica.

I giorni di permesso debbono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento  dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti, specifici, interventi terapeutici, pena la decadenza dall'esercizio del diritto concesso dalla norma.

L'art. 2 disciplina la materia dei congedi per gravi motivi familiari.

In presenza di gravi e documentati motivi familiari, il lavoratore/trice subordinati hanno diritto ad un periodo di congedo non retribuito - continuativo o frazionato - non superiore a 2 anni.

I congedi per gravi motivi familiari possono essere riferiti alla situazione:

a) personale

b) della propria famiglia anagrafica

c) dei soggetti di cui all'art. 433 del cod. civ., anche se non conviventi (ovverosia: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottati; i generi e le nuove; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)

d) dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3º grado, anche se non conviventi.

Il Regolamento fornisce una elencazione tassativa dei gravi motivi che danno titolo al congedo in esame, separandoli in due grandi categorie:

a) gravi motivi che possono anche esulare dallo stato di malattia e che includono situazioni relative alla persona del lavoratore/trice che li richiede;

b) le situazioni che invece derivano dalle patologie espressamente richiamate dal Regolamento stesso, dalle quali sono escluse quelle riferite al soggetto richiedente.

Circa i criteri di computo del limite dei 2 anni significa che tale limite si conta secondo il calendario comune e nel calcolo del periodo di congedo si sommano anche i giorni festivi e quelli non lavorativi.

Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro rilascia l'attestazione del periodo di congedo usufruito dall'interessato. Ciò sta a significare che i 2 anni di congedo coprono l'arco dell'intera vita lavorativa e, pertanto, possono essere frazionati tra più datori di lavoro, tanti quanti sono i rapporti di lavoro subordinati instaurati nell'arco della propria vita lavorativa.

Si pubblicano qui di seguito due tabelle riepilogative contenenti gli aspetti principali della materia. Il testo del Regolamento è comunque a disposizione presso gli Uffici del Collegio.

 

Regolamento Ex art. 4, L.8 marzo 2000,n. 53

TABELLA 1

PERMESSI ANNUALI RETRIBUITI DI 3 GG. COMPLESSIVI

 

Causale 1

Decesso dei "soggetti passivi"

Soggetti passivi

- coniuge anche legalmente separato;

- parente entro il 2° grado, anche non convivente;

-soggetto componente la famiglia anagrafica.

Comunicazione al datore di lavoro e termine di decadenza

a) comunicazione preventiva al datore di lavoro dell'evento e dei giorni che si intendono utilizzare;

b) i giorni di permesso debbono essere utilizzati entro 7 gg. dal decesso.

Documentazione

presentazione di relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti, di dichiarazione sostitutiva.

 

Causale 2

Documentata grave infermità dei "soggetti passivi"

Soggetti passivi

- coniuge anche legalmente separato;

- parente entro il 2° grado, anche non convivente;

- soggetto componente la famiglia anagrafica.

Comunicazione preventiva al datore di lavoro e termine di decadenza

a) comunicazione preventiva al datore di lavoro dell'evento e dei giorni che si intendono utilizzare;

b) i gg. di permesso debbono essere utilizzati entro 7 giorni dall'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere ai conseguenti specifici interventi terapeutici.

Alternativa ai giorni di permesso

Si possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa. Dette modalità debbono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

Documentazione

Presentazione, entro 5 gg. dalla ripresa della attività lavorativa, di idonea documentazione del:

- medico specialista del SSN o con esso convenzionato;

- del medico di medicina generale;

- del pediatra di libera scelta;

- o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Verifica della permanenza della grave infermità

Il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità(o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici) nell'ipotesi in cui siano state concordate "diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".

Tale verifica avviene mediante nuova presentazione di idonea certificazione sanitaria.

 

Regolamento Ex art.4,L.8 marzo 2000,n. 53

TABELLA 2

CONGEDO BIENNALE NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

 

Causale 1

Necessità familiari derivanti dal decesso dei "soggetti passivi" (in caso di contratto a termine il congedo può essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti passivi di cui all'art. 4, comma 1 della legge - cfr. tab.1 -, per il quale non ci sia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle norme di legge o di contratto).

Soggetti Passivi

I congedi possono essere riferiti alla situazione:

- personale;

- della propria famiglia anagrafica;

- dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;

- dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.

Comunicazione al datore di lavoro

E' lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.

E' previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di lavoro.

Per i contratti a termine il congedo può essere negato per:

- incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto;

- quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del rapporto;

- quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.

Documentazione

Presentazione di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.

 

Causale 2

Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia nella cura o nell'assistenza dei "soggetti passivi".

Soggetti Passivi

I congedi possono essere riferiti alla situazione:

- personale;

- della propria famiglia anagrafica;

- dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;

- dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.

Comunicazione al datore di lavoro

E' lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.

E' previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di lavoro.

Per i contratti a termine il congedo può essere negato per:

- incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto;

- quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del rapporto;

- quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.

Documentazione

Presentazione di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.

 

Causale 3

Situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorre il dipendente.

Soggetti Passivi

I congedi possono essere riferiti alla situazione:

- personale;

- della propria famiglia anagrafica;

- dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;

- dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.

Comunicazione al datore di lavoro

E' lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.

E' previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di lavoro.

Per i contratti a termine il congedo può essere negato per:

- incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto;

- quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del rapporto;

- quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.

Documentazione

Presentazione di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.

 

Causale 4

Situazioni che derivano dalle seguenti patologie, non riferibili al dipendente:

- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabo-lica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

- patologie acute o croniche che richiedono assistenza sanitaria continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti situazioni o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Soggetti Passivi

I congedi possono essere riferiti alla situazione:

- personale;

- della propria famiglia anagrafica;

- dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;

- dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.

Comunicazione al datore di lavoro

E' lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.

E' previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di lavoro.

Per i contratti a termine il congedo può essere negato per:

- incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto;

- quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del rapporto;

- quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.

Documentazione

La stessa documentazione richiesta dai permessi retribuiti per documentata grave infermità (cfr.tab.1).

La certificazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.