CONGEDI
PARENTALI - REGOLAMENTO EX ART. 4 LEGGE 53/2000
La
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000 ha pubblicato il testo del
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
solidarietà sociale del 21 luglio 2000 n. 278, concernente "Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.
53, concernente congedi per eventi e cause particolari (cfr. nota supplemento
n. 3 al Notiziario n. 3/2000).
L'art.
1 del provvedimento fissa i criteri e le modalità di godimento dei permessi
retribuiti, 3 giorni lavorativi all'anno, che i lavoratori dipendenti possono
fruire in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche se
legalmente separato o di un parente entro il 2º grado.
I
3 giorni annui di permesso sono complessivi. Essi, pertanto, possono essere
indifferentemente utilizzati per il decesso come per la grave infermità senza
quindi possibilità di moltiplicarli né in funzione delle diverse cause che lo
giustificano, né dei diversi soggetti familiari interessati dagli eventi
citati.
I
giorni di permesso, essendo lavorativi, si computano senza considerare i giorni
festivi e quelli non lavorativi.
Inoltre,
il Regolamento in esame, limitatamente al decesso, offre la facoltà a coloro
che non abbiano la possibilità di utilizzare nello stesso anno tali permessi,
di ricorrere all'istituto del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge.
Il
decesso e la grave infermità, per dar titolo al permesso in questione debbono
interessare:
a)
il coniuge, anche legalmente separato;
b)
un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
c)
un soggetto componente la famiglia anagrafica.
I
giorni di permesso debbono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della
grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti, specifici,
interventi terapeutici, pena la decadenza dall'esercizio del diritto concesso
dalla norma.
L'art.
2 disciplina la materia dei congedi per gravi motivi familiari.
In
presenza di gravi e documentati motivi familiari, il lavoratore/trice
subordinati hanno diritto ad un periodo di congedo non retribuito -
continuativo o frazionato - non superiore a 2 anni.
I
congedi per gravi motivi familiari possono essere riferiti alla situazione:
a)
personale
b)
della propria famiglia anagrafica
c)
dei soggetti di cui all'art. 433 del cod. civ., anche se non conviventi
(ovverosia: il coniuge; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi
e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in
loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottati; i generi
e le nuove; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali)
d)
dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3º grado, anche se non
conviventi.
Il
Regolamento fornisce una elencazione tassativa dei gravi motivi che danno
titolo al congedo in esame, separandoli in due grandi categorie:
a)
gravi motivi che possono anche esulare dallo stato di malattia e che includono
situazioni relative alla persona del lavoratore/trice che li richiede;
b)
le situazioni che invece derivano dalle patologie espressamente richiamate dal
Regolamento stesso, dalle quali sono escluse quelle riferite al soggetto
richiedente.
Circa
i criteri di computo del limite dei 2 anni significa che tale limite si conta
secondo il calendario comune e nel calcolo del periodo di congedo si sommano
anche i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Al
termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro rilascia l'attestazione del
periodo di congedo usufruito dall'interessato. Ciò sta a significare che i 2
anni di congedo coprono l'arco dell'intera vita lavorativa e, pertanto, possono
essere frazionati tra più datori di lavoro, tanti quanti sono i rapporti di
lavoro subordinati instaurati nell'arco della propria vita lavorativa.
Si
pubblicano qui di seguito due tabelle riepilogative contenenti gli aspetti
principali della materia. Il testo del Regolamento è comunque a disposizione
presso gli Uffici del Collegio.
Regolamento
Ex art. 4, L.8 marzo 2000,n. 53
TABELLA
1
PERMESSI
ANNUALI RETRIBUITI DI 3 GG. COMPLESSIVI
Causale
1
Decesso
dei "soggetti passivi"
Soggetti
passivi
-
coniuge anche legalmente separato;
-
parente entro il 2° grado, anche non convivente;
-soggetto
componente la famiglia anagrafica.
Comunicazione
al datore di lavoro e termine di decadenza
a)
comunicazione preventiva al datore di lavoro dell'evento e dei giorni che si
intendono utilizzare;
b)
i giorni di permesso debbono essere utilizzati entro 7 gg. dal decesso.
Documentazione
presentazione
di relativa certificazione ovvero, nei casi consentiti, di dichiarazione
sostitutiva.
Causale
2
Documentata
grave infermità dei "soggetti passivi"
Soggetti
passivi
-
coniuge anche legalmente separato;
-
parente entro il 2° grado, anche non convivente;
-
soggetto componente la famiglia anagrafica.
Comunicazione
preventiva al datore di lavoro e termine di decadenza
a)
comunicazione preventiva al datore di lavoro dell'evento e dei giorni che si
intendono utilizzare;
b)
i gg. di permesso debbono essere utilizzati entro 7 giorni dall'insorgenza
della grave infermità o della necessità di provvedere ai conseguenti specifici
interventi terapeutici.
Alternativa
ai giorni di permesso
Si
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa. Dette modalità debbono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che
vengono sostituiti.
Documentazione
Presentazione,
entro 5 gg. dalla ripresa della attività lavorativa, di idonea documentazione
del:
-
medico specialista del SSN o con esso convenzionato;
-
del medico di medicina generale;
-
del pediatra di libera scelta;
-
o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Verifica
della permanenza della grave infermità
Il
datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza
della grave infermità(o della necessità di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici) nell'ipotesi in cui siano state concordate
"diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa".
Tale
verifica avviene mediante nuova presentazione di idonea certificazione
sanitaria.
Regolamento
Ex art.4,L.8 marzo 2000,n. 53
TABELLA
2
CONGEDO
BIENNALE NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI
Causale
1
Necessità
familiari derivanti dal decesso dei "soggetti passivi" (in caso di
contratto a termine il congedo può essere richiesto per il decesso di uno dei
soggetti passivi di cui all'art. 4, comma 1 della legge - cfr. tab.1 -, per il
quale non ci sia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso
anno ai sensi delle norme di legge o di contratto).
Soggetti
Passivi
I
congedi possono essere riferiti alla situazione:
-
personale;
-
della propria famiglia anagrafica;
-
dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;
-
dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi.
Comunicazione
al datore di lavoro
E'
lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.
E'
previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di
lavoro.
Per
i contratti a termine il congedo può essere negato per:
-
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto;
-
quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del
rapporto;
-
quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.
Documentazione
Presentazione
di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.
Causale
2
Situazioni
che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia nella
cura o nell'assistenza dei "soggetti passivi".
Soggetti
Passivi
I
congedi possono essere riferiti alla situazione:
-
personale;
-
della propria famiglia anagrafica;
-
dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;
-
dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non
conviventi.
Comunicazione
al datore di lavoro
E'
lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.
E'
previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di
lavoro.
Per
i contratti a termine il congedo può essere negato per:
-
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto;
-
quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del
rapporto;
-
quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.
Documentazione
Presentazione
di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.
Causale
3
Situazioni
di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorre
il dipendente.
Soggetti
Passivi
I
congedi possono essere riferiti alla situazione:
-
personale;
-
della propria famiglia anagrafica;
-
dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;
-
dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non
conviventi.
Comunicazione
al datore di lavoro
E'
lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.
E'
previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di
lavoro.
Per
i contratti a termine il congedo può essere negato per:
-
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto;
-
quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del
rapporto;
-
quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.
Documentazione
Presentazione
di dichiarazione espressa attestante la sussistenza delle situazioni.
Causale
4
Situazioni
che derivano dalle seguenti patologie, non riferibili al dipendente:
-
patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o
perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura
congenita, neoplastica, infettiva, dismetabo-lica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche;
-
patologie acute o croniche che richiedono assistenza sanitaria continuativa o
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
-
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
-
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui
alle precedenti situazioni o per le quali il programma terapeutico e
riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che
esercita la potestà.
Soggetti
Passivi
I
congedi possono essere riferiti alla situazione:
-
personale;
-
della propria famiglia anagrafica;
-
dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., anche se non conviventi;
-
dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non
conviventi.
Comunicazione
al datore di lavoro
E'
lasciata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità.
E'
previsto il diniego, rinvio e la concessione parziale da parte del datore di
lavoro.
Per
i contratti a termine il congedo può essere negato per:
-
incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo
richiesto;
-
quando i congedi già concessi abbiano superato i 3 giorni nel corso del
rapporto;
-
quando il rapporto sia stato instaurato in ragione della sostituzione di altro
dipendente in congedo ai sensi del presente articolo 4.
Documentazione
La
stessa documentazione richiesta dai permessi retribuiti per documentata grave
infermità (cfr.tab.1).
La
certificazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.