FINANZIARIA
2000 - COLLEGATO FISCALE
(L.
21/11/00, n.342, G.U. 25/11/00, n.276, Suppl. Ord. n. 194)
Il
collegato fiscale alla legge Finanziaria 2000 è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 276, Supplemento Ordinario n.194, del 25 novembre ed entrerà in
vigore il prossimo 10 dicembre.
Si
riporta di seguito una breve analisi delle principali novità fiscali di
interesse per la categoria.
A)
Redditi di impresa. Agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali.
(Articolo 3)
La
legge n. 133 del 1999 (c.d. Visco), ha introdotto un'agevolazione a carattere
temporaneo, per l'anno di imposta 1999-2000, a favore delle imprese che
realizzano investimenti in beni strumentali nuovi e al contempo incrementano il
patrimonio netto attraverso accantonamenti di utili a riserva o conferimenti in
denaro. Condizione necessaria è che sussista un utile di impresa nel periodo di
imposta 1999 o 2000. Tale agevolazione consiste nella riduzione dell'aliquota
di imposta (IRPEF o IRPEG) al 19% (anziché il 37% per IRPEG o l'aliquota
progressiva IRPEF ordinariamente applicabile).
La
disciplina, in taluni casi, comporta limitazioni applicative, in quanto
l'impresa può beneficiare dell'agevolazione solo se nello stesso anno vengono
posti in essere i due presupposti oggettivi, ossia un conferimento in denaro o
un accantonamento di utili a fronte di un acquisto di beni strumentali.
Tale
limitazione viene ora eliminata. Il nuovo testo dispone, infatti, che per il
secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi degli
investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al
periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione
dell'agevolazione in detto periodo (c.d. biennalizzazione della legge Visco).
Per
ciò che concerne i beni suscettibili di formare oggetto di investimento
agevolato, è stata rimossa la condizione che prevedeva l'utilizzo diretto da
parte dell'impresa. Infatti, la norma attuale richiede semplicemente che gli
immobili devono essere utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria
impresa. Ulteriore novità è l'allargamento delle categorie catastali previste:
accanto agli opifici (D/1), vengono compresi, alberghi e pensioni (D/2),
teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (D/3) e
fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni (D/8).
Il
nuovo testo prevede inoltre una norma a carattere anti-elusivo, prevedendo una
rideterminazione del reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota del
19%, quando i beni oggetto degli investimenti vengono:
-
ceduti a terzi;
-
destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore;
-
assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
-
destinati a strutture situate all'estero.
Tali
accadimenti devono comunque avere manifestazione entro il secondo periodo di
imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati, o, se il
patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o
all'imprenditore, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in
cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili sono eseguiti.
La
rideterminazione del reddito avviene assumendo:
a)
l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il
valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo di
imposta per l'effettuazione degli investimenti;
b)
l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della
differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro
e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta.
La
maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è
versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale
periodo.
B)
Modifiche alla disciplina delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni
di ristrutturazione aziendale. (Articolo 6)
L'articolo
opera modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre
1997, n.467, rispettivamente riguardanti il riordino delle imposte sui redditi
applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione,
scissione e permuta di partecipazioni e disposizioni in materia di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli
utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In
particolare, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i
criteri previsti dall'articolo 54 del T.U.I.R., possono essere assoggettate ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per
cento. Tale disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei casi
previsti dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in
materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione
coatta.
La
riduzione di 8 punti percentuali, dal 27 al 19 per cento, dell'aliquota
dell'imposta sostituiva applicabile alle plusvalenze di cui sopra, riconduce la
tassazione delle imprese ad un sistema complessivamente più omogeneo,
caratterizzato, in linea di massima, da due sole aliquote: una ordinaria del
37% e l'altra del 19%.
Per
quanto concerne la disciplina del versamento dell'imposta sostituiva, questo
deve avvenire in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel
quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le
operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta
sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le
eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a
periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione
devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento
dell'imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi
eventualmente già assolte.
Le
disposizioni di tale norma si applicano alle cessioni, alle permute ed ai
conferimenti posti in essere dal periodo di imposta per il quale il termine per
la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni
perfezionate a partire dal medesimo
periodo di imposta, cioè si applica per l'esercizio 2000, se il periodo
di imposta coincide con l'anno solare.
In
ultimo, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti di aziende possedute
per un periodo non inferiore a tre anni, si considerano possedute dal soggetto
conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute da soggetti che hanno effettuato tali operazioni o
quelle relative a fusioni, scissioni, conferimenti di aziende o di complessi
aziendali, permute e conferimenti di azioni o quote (art. 1 D.Lgs. 544/92), in
regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni
finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni
date in cambio.
C)
Rivalutazione dei beni delle imprese. (Articoli 10 -16)
Viene
introdotta una disciplina agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni
dell'impresa, subordinata al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito delle persone fisiche, giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attività produttive, da calcolare sui maggiori valori dei beni iscritti in
bilancio e con possibilità di rateizzazione in quote costanti fino a 3 anni. La
misura è del 19% in relazione ai beni ammortizzabili, e 15% per quelli non
ammortizzabili. La decorrenza è dall'esercizio nel cui bilancio la
rivalutazione è eseguita.
I
soggetti che possono eseguire la rivalutazione sono le società per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, le aziende
speciali e quelle municipalizzate, le società di mutua assicurazione e gli
altri enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato,
nonché gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti pubblici
e privati non commerciali residenti, oltre che le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti.
Per
quanto concerne la tipologia di beni rivalutabili, la rivalutazione attiene
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, si intendono a tal
fine compresi in due categorie distinte gli immobili e i beni mobili iscritti
in pubblici registri. Sono espressamente esclusi i beni alla cui produzione e
scambio è diretta l'attività d'impresa, tra i quali vi rientrano gli immobili
costruiti per la vendita dalle imprese edili. Inoltre, la rivalutazione deve
essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto successivo all'esercizio
conclusosi al 31/12/1999 ed essere annotata nel relativo inventario e nella
nota integrativa.
Il
nuovo testo prevede anche norme finalizzate ad evitare possibili forme di
sopravvalutazione del patrimonio, in una logica di tutela del mercato,
disponendo che, a seguito di tale operazione, il valore dei beni oggetto di
rivalutazione non può essere superiore a quello effettivamente attribuibile con
riguardo alla consistenza, alla capacità produttiva, all'effettiva possibilità
economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle
quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
Per
ciò che concerne la pubblicità dell'operazione, gli amministratori e il
collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri
seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che
questa non eccede i limiti di cui sopra. Inoltre devono specificare
nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione è effettuata, il
prezzo di costo originariamente sostenuto per l'acquisizione del bene
rivalutato ed i successivi incrementi di valore dovuti all'operazione in
questione.
La
contabilizzazione della rivalutazione avviene imputando il maggior valore ad
una riserva di capitale speciale con vincolo di destinazione ed utilizzazione.
È
infine prevista l'emanazione di un regolamento del Ministero delle Finanze per
dettare le modalità di attuazione di tali disposizioni.
D)
Redditi di collaborazione coordinata e continuativa. (Articolo 34)
Le
modifiche normative proposte considerano i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa come quei rapporti caratterizzati da:
1.
identificazione dell'oggetto nella prestazione di attività a favore di un
determinato soggetto;
2.
inesistenza del vincolo di subordinazione;
3.
presenza di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati;
4.
corresponsione di una retribuzione periodica prestabilita.
Tali
rapporti comprendono:
-
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica;
-
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
-
partecipazione a collegi e commissioni;
-
tutti gli altri rapporti di collaborazione che rispettano le caratteristiche
sopra elencate.
In
tal modo, viene unificata la nozione fiscale di collaborazione coordinata e
continuativa con quella giuslavoristica. I redditi erogati in relazione ai
rapporti di collaborazione sono qualificati fiscalmente "redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente" e non più quali "altri
redditi di lavoro autonomo".
Conseguentemente,
la determinazione del reddito è identica a quella dei redditi di lavoro
dipendente e, pertanto, ai collaboratori non compete più la deduzione
forfetaria del 5% (6% fino ad un certo ammontare), bensì tutte le esclusioni
della formazione della base imponibile riconosciute ai lavoratori dipendenti e
il valore dei compensi in natura è determinato con le stesse regole previste
per i lavoratori dipendenti. Inoltre, sarà possibile riconoscere il regime di
tassazione separata per gli eventuali emolumenti arretrati relativi a compensi
di collaborazione coordinata e continuativa, oggi, invece, sempre soggetti a
tassazione ordinaria. Ai collaboratori sarà riconosciuta la detrazione prevista
per i redditi di lavoro dipendente e gli stessi possono fruire pure della
speciale detrazione prevista per i rapporti di lavoro dipendente di durata
inferiore all'anno.
Con
il nuovo regime di tassazione i collaboratori subiranno all'atto dei pagamenti
l'aliquota corrispondente allo scaglione in cui si colloca il reddito e, al
termine del periodo di imposta, avranno subito il prelievo corretto rispetto ai
compensi percepiti, così non risulteranno mai a credito e in assenza di altri
redditi, non saranno più obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi.
L'entrata
in vigore della nuova disciplina è prevista a partire dai compensi percepiti
nel periodo d'imposta 2001.
E)
Redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero. (Articolo 36)
Con
effetto dal 1° gennaio 2001 è previsto che il lavoro prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco
di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro delle finanze.
La
norma prevede, inoltre, che i soggetti adempienti agli obblighi contributivi
sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero nelle circostanza sopra
indicata, debbano operare le relative ritenute ai fini fiscali. In tal maniera,
i soggetti in questione, indipendentemente dalla materiale erogazione da parte
loro dei redditi nei confronti dei lavoratori, sono tenuti ad effettuarne le
ritenute.
F)
Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni. (Articolo 51)
È
prevista l'esclusione dall'IVA per le cessioni nei confronti dei comuni di aree
o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in
esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
G)
Tasse di concessioni governative e imposta di bollo. (Articolo 55)
È
prevista l'emanazione, con appositi regolamenti ministeriali, delle nuove
tariffe in materia di imposta di bollo e della tasse sulle concessioni
governative.
Tali
decreti del Ministro delle Finanze devono essere adottai entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Fino
all'adozione dei suddetti regolamenti, restano fermi gli importi delle tasse
sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo fissati nei decreti del
Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992.
H)
Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia. (Articolo 66)
La
norma in questione si rivolge al personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile. Le
agevolazioni fiscali fanno riferimento a:
-
trasferimenti di unità abitative non di lusso acquistate dai soggetti
rientranti nelle categorie su indicate. In tal caso, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota IVA o dell'imposta di registro del 4%, non è richiesta la
condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa;
-
mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di
proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale. Rimane concessa la
detrazione dall'imposta sui redditi lorda, nella misura del 19% per un massimo
di 7 milioni, calcolata su interessi passivi e relativi oneri accessori,
unitamente a quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
I)
Termine per il versamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione
e affitto di beni immobili. (Articolo 68)
L'imposta
dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed
assolta entro trenta giorni (non più venti) mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
L)
Imposta di successione donazione. (Articolo 69)
La
norma introdotta rappresenta una vera e propria riforma in materia di imposte
di successione e donazione, abbattendo drasticamente le aliquote al 4, 6, e 8%,
a seconda del legame di parentela tra il de cuius e gli eredi, e prevedendo al
tempo stesso la franchigia di 350 milioni.
In
particolare la nuova proposta prevede:
-
l'abolizione della tassazione globale del patrimonio del defunto (cd tassa sul
morto);
-
lo scaglione esente da imposta viene fissato a lire 350 milioni per ogni erede
(di 1 miliardo per i minori e per i soggetti portatori di handicap);
-
le aliquote dell'imposta, dapprima progressiva, vengono ridotte a 3 e si
applicano in modo proporzionale: 4%, se i beneficiari sono il coniuge o i
parenti in linea retta ; 6% se beneficiari sono altri parenti fino al quarto
grado, affini in linea retta o collaterale sino al terzo grado ; 8% se i
beneficiari siano altri soggetti (per le donazioni le aliquote sono 3% ; 5% e
7%);
-
viene introdotta la possibilità di pagare le imposte con aliquota ridotta anche
prima della morte (riduzione dell'1%);
-
viene escluso dall'imposta il valore dell'avviamento delle aziende;
-
è prevista l'inapplicabilità dell'imposta per le liberalità collegate a
trasferimenti immobiliari o di aziende già soggetti all'imposta di registro o
all'IVA;
-
nel caso in cui, in sede di successione o di donazione, per il beneficiario
ricorrono i requisiti per l'acquisto della prima casa, le imposte ipotecaria e
catastale dovute per il trasferimento si applicano in misura fissa anziché
proporzionale (250.000 ciascuna anziché 3% complessive);
-
è prevista la definitiva abolizione dell'INVIM sulle donazioni e dell'imposta
sostitutiva dell'INVIM per le successioni.
La
riforma si applicherà a valere dal 1° luglio 2000, per quel che riguarda le
successioni, e dal prossimo 1° gennaio per le donazioni.
M)
Accertamento basato sugli studi di settore. (Articoli 70-72)
In
materia di studi di settore, si disciplinano gli effetti di tale accertamento
sull'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice. In particolare, gli uffici,
ove sia notificato l'accertamento in base agli studi di settore, possono
operare successive rettifiche delle categorie reddituali, diverse da quelle
d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni che hanno formato
oggetto dell'accertamento, anche sulla base di elementi già conosciuti o
conoscibili al momento in cui il menzionato accertamento è stato notificato.
Gli
accertamenti dei predetti redditi possono essere effettuati solo se sopravviene
la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente che il maggior reddito sia
superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 150 milioni di
lire.
Analoga
disciplina è prevista in caso di intervenuta definizione di accertamenti basati
sui parametri relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi, effettuabili
nei confronti dei soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati
approvati gli studi di settore ovvero per le quali, pur essendo stato approvato
lo studio di settore, ricorrano una o più cause di inapplicabilità previste nel
decreto di approvazione dello studio stesso.
La
disposizione introduce una deroga a carattere temporaneo che prevede
l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione
dei redditi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anche per il secondo
periodo di imposta di applicazione degli studi di settore, come previsto per
l'anno di imposta 1999. A regime si prevede invece la possibilità di operare
l'adeguamento solo con riferimento al primo periodo di applicazione degli
studi, ovvero per il periodo di revisione degli stessi.
Ciò
al fine di tenere conto delle difficoltà incontrate dai contribuenti nel
verificare la propria posizione rispetto alle risultanze degli studi tenuto
conto del ritardo nella diffusione del software.
La
disposizione consente ai contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli
studi di settore e i parametri anche di sanare l'eventuale mancata o errata
comunicazione della variazione dei codici corrispondenti alle attività
effettivamente esercitate indicando nel modello di dichiarazione dei redditi
riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 i codici di
attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie.
Tale
indicazione produce gli stessi effetti della dichiarazione di variazione
dell'attività ai fini IVA, ossia il contribuente può chiedere in tutto o in
parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire 5
milioni, all'atto della presentazione del documento in questione. Non si
applicano, inoltre, neanche per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni
connesse alla mancata o errata comunicazione dei codici.
N)
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali. (Articolo 74)
La
norma in trattazione introduce una disposizione di carattere generale valevole
per tutte quelle imposte che hanno come presupposto applicativo il reddito dei
fabbricati e quindi le sue modificazioni che nel corso del tempo possono
determinarsi.
Rispetto
alla vecchia normativa, viene ampliata la disposizione, sia con riferimento
alla generalità dei tributi, eliminando quindi il riferimento alla sola ICI,
sia con esclusione di qualsiasi effetto per le variazioni o attribuzioni di
rendita non ancora attuate, rendendo quindi non dovuta la stessa imposta e non
solo interessi e sanzioni.
Nel
dettaglio, la disciplina assegna agli atti comunque attributivi o modificativi
delle rendite catastali per terreni e fabbricati, efficacia con decorrenza
dalla data in cui il contribuente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del
relativo avviso. Più precisamente, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti di
cui sopra sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti
intestatari della partita. Tale notificazione è a cura dell'ufficio del
territorio competente.
Per
ciò che concerne gli atti a cui si applica la norma, vengono compresi:
-
atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e
fabbricati;
-
atti adottati entro il 31 dicembre 1999, che abbiano comportato l'attribuzione
o la modificazione della rendita, ma ancora non siano stati recepiti in atti
impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, né applicati
nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita;
-
atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali
non sono decorsi i termini di prescrizione.
Per
le somme pagate in nessun caso si fa luogo a rimborsi. Inoltre, gli interessi e
le sanzioni dovute per effetto della nuova determinazione della rendita
catastale non sono dovuti fino alla data in cui viene effettuata la
comunicazione.
Per
i fabbricati diversi da quelli aventi destinazione speciale (gruppo catastale
D), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore
è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.