ARROTONDAMENTI
PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE
(Min.
finanze, Circ. 20/11/00, n. 212/E)
E'
entrato in vigore il 14 novembre 2000 il regolamento sull'utilizzo delle
procedure telematiche per gli adempimenti tributari relativi alle formalità di
registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale sugli
atti immobiliari (D.P.R. n. 308/2000).
Il
regolamento ha modificato i criteri di arrotondamento per la determinazione
delle imposte di registro (art. 8, 1 comma, lett. a, D.P.R. n. 308/2000) e per
le imposte ipotecarie e catastali (art. 10, 1 comma, lett. a, D.P.R. n.
308/2000) al fine di armonizzarli con quelli stabiliti per gli altri tributi.
Il
Ministero delle finanze ha ricordato che le modifiche prevedono che l'ammontare
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determinato a seguito
dell'applicazione dell'aliquota in misura proporzionale, deve essere
arrotondato a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire
cinquecento, ovvero per eccesso nel caso in cui la frazione risulti superiore a
lire cinquecento.
Con
il regolamento sono stati, inoltre, introdotti, nell'ambito delle normative che
regolano le medesime imposte indirette, i criteri di arrotondamento da
utilizzare nel caso in cui gli importi siano espressi in euro.