REGOLAMENTO
DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI RESTAURI BENI MOBILI E SUPERFICI
DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2000, n. 246 è stato pubblicato il Decreto
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000 n. 294 recante
"Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici", pubblicato sul notiziario
n. 11/2000.
Con
tale provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 11 sexies della Legge
n. 109/94, sono individuati i requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al testo unico sui beni culturali, vale a
dire dei beni riconducibili alla categoria OS/2.
Volendo
evidenziare gli aspetti più significativi di tale Regolamento, che
sostanzialmente ripropone l'impostazione del D.P.R. n. 34/2000 al quale il
Decreto ministeriale in esame fa rinvio per quanto non diversamente disposto,
si richiama l'attenzione sui seguenti profili normativi.
Requisiti
di qualificazione
(artt.
2-3)
Per
la qualificazione nella categoria OS/2, necessaria all'esecuzione dei lavori,
l'impresa deve possedere:
- requisiti di ordine generale stabiliti
all'art. 17 del D.P.R. n. 34/2000, con la precisazione che l'iscrizione
dell'impresa al registro costituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura (art. 17, comma 1, lett. "F" D.P.R. n.
34/2000) deve essere conseguita nella specifica attività economica
"conservazione e restauro di opere d'arte";
- requisiti di ordine speciale, individuati
nella: adeguata capacità economico-finanziaria; adeguata idoneità tecnica;
adeguata idoneità organizzativa.
Capacità
economica e finanziaria
(art.
6)
Fermo
restando quanto disposto dal D.P.R. n. 34/2000, la capacità economica e
finanziaria, necessaria a garantire la solvibilità dell'impresa in relazione
all'importo della qualificazione richiesta, è dimostrata da adeguate referenze
bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del D. L.vo n. 385/93.
Idoneità
tecnica (art. 4)
Tale
idoneità, disciplinata in modo puntuale tenendo conto della peculiarità dei
lavori dello specifico settore,è dimostrata:
-
dalla presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il
titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali (vale a dire che abbia le
caratteristiche tecniche sottospecificate);
- dall'avvenuta esecuzione, nel quinquennio
antecedente la sottoscrizioni del contratto con la SOA, di lavori nella
categoria OS/2 di importo complessivo non inferiore al 90% della classifica
richiesta per la qualificazione;
-
dall'esecuzione di lavori nella categoria OS/2, nell'ultimo dei cinque anni,
per un importo complessivo non inferiore ad 1/3 dell'importo della classifica
richiesta; ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo
non inferiore al 50% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, negli
ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al 60%
dell'importo della classifica richiesta.
Idoneità
organizzativa (art. 5)
Circa
l'idoneità organizzativa, si prevede che:
-
le imprese con più di quattro addetti (fino a venti addetti) debbano avere
restauratori qualificati (ex art. 7) ed operatori qualificati (ex art. 8) in
numero rispettivamente non inferiore al 20% ed al 50% dell'organico
complessivo;
-
le imprese con più di 20 addetti debbano avere - ai sensi degli artt. 7 e 8 -
restauratori qualificati ed operatori qualificati, in numero non inferiore
rispettivamente al 30% ed al 40% dell'organico complessivo.
Si
precisa che i restauratori e gli operatori qualificati devono avere un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.
Lavori
utili per la qualificazione
(art.
9)
Per
quanto concerne i lavori utili per la qualificazione si precisa che la
certificazione dei lavori eseguiti, avviene in conformità a quanto previsto
dall'art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, vale a dire attraverso
certificati di esecuzione lavori redatti in conformità dell'allegato
"D" del Regolamento sulla qualificazione ovvero, secondo quanto
previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 34/2000 per i lavori eseguiti all'estero.
Sono, comunque, fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in
vigore del Regolamento se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon
esito rilasciata dall'Autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori
sono stati realizzati.
I
lavori che rilevano sono unicamente quelli eseguiti dall'impresa, anche in
subappalto; pertanto l'impresa appaltatrice non può utilizzare, neppure in
percentuale, i lavori affidati in subappalto.
Lavori
di importo inferiore a 150.000 euro (art. 10)
Relativamente
ai lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici
decorate di beni architettonici di importo inferiore a 150.000 Euro si prevede
che le imprese debbano aver eseguito, nel quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, lavori del
medesimo tipo di quelli che si affidano per un importo non inferiore a quello
del contratto da stipulare o, in alternativa, avere un direttore tecnico restauratore
di beni culturali.
In
aggiunta a ciò devono avere un organico adeguato ; per le imprese fino a
quattro addetti è, comunque, richiesta la presenza in organico di almeno un
restauratore qualificato.
Tali
requisiti, autocertificati ai sensi della Legge n. 15/68, sono dichiarati in
sede di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'Autorità proposta alla
tutela dei beni su cui si è intervenuti.
Restauratore-operatore
beni culturali (artt. 7-8)
Per
quanto concerne la qualifica di restauratore o di operatore specializzato nel
settore dei beni culturali, viene precisato che sono tali coloro che hanno
conseguito al riguardo diplomi specifici presso scuole statali o regionali,
ovvero hanno svolto attività di restauro relativo a siffatti beni, direttamente
e in proprio, per il periodo minimo specificato nel Decreto, con regolare
esecuzione certificata dall'Autorità alla tutela dei beni sui quali è stato
eseguito il restauro.
Specificità
degli interventi (art. 11)
Il
Regolamento precisa inoltre che, fermo restando la disciplina dell'art. 13,
comma 7, Legge n. 109/94 (obbligatorietà dell'ATI verticale nel caso in cui le
lavorazioni rientranti nella Cat. OS/2 superino il 15%) e delle relative norme
di esecuzione, qualora le lavorazioni previste dal presente Regolamento
costituiscano parte non prevalente di un'opera, queste vanno indicate nel bando
di gara, qualunque sia il loro importo e sono eseguite esclusivamente da
imprese qualificate in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in
esame.
Norma
transitoria (art. 12)
Per
i lavori di qualsiasi importo, fino al 31 dicembre 2001, le imprese che non
abbiano conseguito l'attestazione SOA, sono ammesse alle procedure di
affidamento dei lavori se in possesso dei requisiti di qualificazione fissati
nel Regolamento. In questa ipotesi le percentuali relative al requisito della
"idoneità tecnica" sono
riferite all'importo dei lavori da affidare ed il periodo di riferimento è il
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data di invito alla
gara ufficiosa. La comprova di tali requisiti avviene con le modalità di cui al
D.P.R. n. 34/2000.