MANCATA
CONVERSIONE DEL D.L. 495/96 - CONDONO E PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA E
URBANISTICA
Venerdì
22 novembre è decaduto, per mancata conversione nel termine prescritto, il
decreto legge 24 settembre 1996, n. 495: "Misure urgenti per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata".
La
nota sentenza della Corte Costituzionale 17-24 ottobre 1996, n. 360, ha infatti
impedito all'Esecutivo l'ulteriore reiterazione del provvedimento d'urgenza.
Le
disposizioni sul condono edilizio sono state inserite, con appositi emendamenti
introdotti alla Camera, nel collegato alla finanziaria, mentre quelle relative
alla procedura urbanistico-edilizia sono state trasformate in un disegno di
legge approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 21 novembre.
Agli
inizi dell'anno si conoscerà la volontà legislativa in materia di condono
edilizio. Purtroppo il testo approvato alla Camera presenta ulteriori modifiche
rispetto all'impianto normativo consolidatosi con l'art. 39 della 724/94 e con
i provvedimenti d'urgenza che l'hanno seguita.
Per
il momento incombe l'obbligo di definire le istanze di sanatoria con
riferimento al richiamato art. 39, senza tener conto delle modifiche introdotte
con i successivi decreti-legge (e senza andare a rivedere quelle già concluse
in funzione dei medesimi nell'arco temporale della loro vigenza).
Si
ricorda in particolare, a questo proposito, che il secondo periodo del comma 11
dello stesso articolo prescrive la definizione del contributo di concessione, e
degli eventuali conguagli dovuti a tale titolo, entro il 1º gennaio 1997.
Il
procedimento in materia edilizia torna alla disciplina previgente.
Il
procedimento per il rilascio della concessione edilizia è nuovamente
disciplinato dall'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (G.U. 285/93), che
prevede l'intervento sostitutivo del "Commissario ad acta" regionale
in caso di inerzia del Sindaco, trascorsi 120 giorni dalla richiesta di
concessione.
Il
primo grosso problema che si presenta in questa vicenda è quello relativo alle
denunce di inizio attività depositate entro il 22 novembre 1996.
Le
indicazioni che provengono da più parti sul destino di tali denunce sono
diverse. L'opinione che prevale e che risponde anhce alla necessità di trovare
una strada sostanzialmente corretta in questa incredibile confusione, è che si
debba consentire l'esecuzione, fino a compimento, dei lavori oggetto di
"denuncia di inizio dell'attività" presentata in vigenza delle norme
che la legittimavano, secondo quelle medesime disposizioni, anche se rimosse
successivamente a causa della decadenza dei decreti legge che le contenevano.
Si precisa, pur nella consapevolezza delle molte opinioni di segno opposto, che
non ci si riferisce all'avvenuto inizio dei lavori, e tanto meno al loro
compimento, ma alla sola presentazione della denuncia in tempo utile
(22/11/1996), posto che in quel momento l'intervento doveva intendersi
"autorizzato" e poteva poi compiersi nei modi e nei tempi definiti
dalla norma allora vigente, fatti salvi i controlli comunali da esercitarsi nei
successivi sessanta giorni. Si tenga conto anche del fatto che già nel collegato
alla finanziaria è stata inserita la disposizione che fa salvi gli effetti
prodotti dai decreti legge decaduti.