POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE -  ART. 30 COMMA 4 DELLA  MERLONI

 

In data 23 novembre 2000 č stato firmato il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, con il quale č stata fissata in 10.000.000 di DSP la soglia di importo dei lavori oltre la quale l'impresa esecutrice č obbligata a stipulare la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il decreto dispone che la soglia ivi indicata ha valore transitorio sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione degli schemi di "polizza-tipo", attualmente in fase di elaborazione.

Si pubblica qui di seguito il testo del decreto:

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

 

Fissazione del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

 

Visto l'articolo 30, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la determinazione con decreto ministeriale del limite di importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di lavori pubblici č obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ed una polizza decennale per responsabilitā civile verso terzi;

Visto l'articolo 104 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;

Considerato che la disciplina relativa alle polizze tipo, da definire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, č stata introdotta solo in via sperimentale e provvisoria;

Ritenuto che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite di importo sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato ed aggravi di costi in particolare per le piccole e medie imprese e che tale limite, da indicazione dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni enti pubblici (ENEA), č stato individuato nella misura di lire 20.000.000.000;

Ritenuto che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile;

 

DECRETA

 

Articolo 1

 

1.Gli esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti in materia assicurativa previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.

2.L'importo fissato con il presente decreto sarā rideterminato a seguito della definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, degli schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di garanzie previste dal citato articolo 30.