POLIZZA
INDENNITARIA DECENNALE - ART. 30 COMMA
4 DELLA MERLONI
In
data 23 novembre 2000 č stato firmato il Decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici, con il quale č stata fissata in 10.000.000 di DSP la soglia di
importo dei lavori oltre la quale l'impresa esecutrice č obbligata a stipulare
la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo
quanto previsto dall'art. 30 comma 4 della Legge n. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il
decreto dispone che la soglia ivi indicata ha valore transitorio sino
all'entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione degli schemi di
"polizza-tipo", attualmente in fase di elaborazione.
Si
pubblica qui di seguito il testo del decreto:
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Fissazione
del limite di importo degli appalti di lavori pubblici per gli obblighi
previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni.
Visto
l'articolo 30, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, che prevede la determinazione con decreto ministeriale del
limite di importo dei lavori al di sopra del quale l'esecutore di lavori
pubblici č obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ed una polizza
decennale per responsabilitā civile verso terzi;
Visto
l'articolo 104 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
Considerato
che la disciplina relativa alle polizze tipo, da definire con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, č stata introdotta solo in via sperimentale e
provvisoria;
Ritenuto
che in prima applicazione sia opportuno fissare un limite di importo
sufficientemente elevato, al fine di evitare possibili distorsioni nel mercato
ed aggravi di costi in particolare per le piccole e medie imprese e che tale
limite, da indicazione dei settori interessati e da scelte effettuate da alcuni
enti pubblici (ENEA), č stato individuato nella misura di lire 20.000.000.000;
Ritenuto
che l'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai
sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile;
DECRETA
Articolo
1
1.Gli
esecutori di lavori pubblici sono obbligati agli adempimenti in materia
assicurativa previsti dall'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori sia superiore
al controvalore in euro di 10 milioni di DSP.
2.L'importo
fissato con il presente decreto sarā rideterminato a seguito della definizione,
ai sensi dell'articolo 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, degli
schemi di polizza-tipo riguardanti le diverse forme di garanzie previste dal
citato articolo 30.