LEGGE N. 327 DEL                 7 NOVEMBRE 2000 - VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE DI APPALTO

 

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000 è stata pubblicata la legge n. 327 del 7 novembre 2000, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", che si compone di un unico articolo.

La legge di cui sopra costituisce concreta attuazione degli impegni assunti dal Governo nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, che in relazione al tema degli appalti pubblici prevedeva il rispetto delle norme definite dalla contrattazione collettiva e la corretta applicazione delle regole che escludono i fenomeni distorsivi derivanti dalla applicazione del criterio del massimo ribasso.

Le finalità essenziali della legge n. 327 sono previste dalle norme del comma 1 e cioè rendere trasparenti le offerte negli appalti anche sotto il profilo del costo del lavoro, in modo da contrastare i fenomeni di lavoro irregolare e non tutelato.

E' infatti sancito l'obbligo per le stazioni appaltanti, nella predisposizione delle gare e nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, di servizi o di forniture di valutare, ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, l'adeguatezza e sufficienza del valore economico dell'offerta in rapporto ai costi del lavoro così come definiti dalla contrattazione collettiva.

La determinazione periodica, prevista nel medesimo comma, di apposite tabelle del costo del lavoro, che il Ministero del lavoro dovrà predisporre per la prima volta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non soltanto consente di avere un aggiornamento costante nel tempo, ma anche di individuare tutte le componenti che attengono tale costo nelle sue diverse articolazioni di settore merceologico, di aree territoriali, di specifiche norme previdenziali e assistenziali.

Il comma 2 prevede che, in mancanza di contrattazione collettiva di riferimento, il costo del lavoro sarà individuato in base al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello in considerazione.

Con il comma 3 della legge, le stazioni appaltanti sono tenute, nella valutazione della anomalia delle offerte, a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture i cui appalti non sono disciplinati dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni e dal decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni.

Il comma 4, con specifico riguardo agli appalti di servizi, prevede che le offerte che si discostino "in modo evidente" da quanto contenuto nei precedenti commi 1, 2 e 3, sono da considerarsi "anormalmente basse", ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Infine, il comma 5 della legge in esame dispone che, tra i requisiti per la qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti, si debba tener conto anche delle informazioni fornite dal soggetto interessato in materia di sicurezza all'interno della propria azienda.

 

LEGGE 7 novembre 2000, n. 327

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

(G.U. n. 265, 13 novembre 2000, Serie Generale)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

 

Art. 1.

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto

 

1. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del costo del lavoro.

 

2. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

 

3. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

 

4. Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

5. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.