LEGGE
N. 327 DEL 7 NOVEMBRE
2000 - VALUTAZIONE DEI COSTI DEL LAVORO E DELLA SICUREZZA NELLE GARE DI APPALTO
Nella
Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000 è stata pubblicata la legge n. 327 del
7 novembre 2000, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto", che si compone di un unico articolo.
La
legge di cui sopra costituisce concreta attuazione degli impegni assunti dal Governo
nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, che in relazione al tema
degli appalti pubblici prevedeva il rispetto delle norme definite dalla
contrattazione collettiva e la corretta applicazione delle regole che escludono
i fenomeni distorsivi derivanti dalla applicazione del criterio del massimo
ribasso.
Le
finalità essenziali della legge n. 327 sono previste dalle norme del comma 1 e
cioè rendere trasparenti le offerte negli appalti anche sotto il profilo del
costo del lavoro, in modo da contrastare i fenomeni di lavoro irregolare e non
tutelato.
E'
infatti sancito l'obbligo per le stazioni appaltanti, nella predisposizione
delle gare e nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, di servizi o
di forniture di valutare, ai fini della valutazione delle anomalie delle
offerte, l'adeguatezza e sufficienza del valore economico dell'offerta in
rapporto ai costi del lavoro così come definiti dalla contrattazione
collettiva.
La
determinazione periodica, prevista nel medesimo comma, di apposite tabelle del
costo del lavoro, che il Ministero del lavoro dovrà predisporre per la prima
volta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non
soltanto consente di avere un aggiornamento costante nel tempo, ma anche di
individuare tutte le componenti che attengono tale costo nelle sue diverse
articolazioni di settore merceologico, di aree territoriali, di specifiche
norme previdenziali e assistenziali.
Il
comma 2 prevede che, in mancanza di contrattazione collettiva di riferimento, il
costo del lavoro sarà individuato in base al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello in considerazione.
Con
il comma 3 della legge, le stazioni appaltanti sono tenute, nella valutazione
della anomalia delle offerte, a considerare i costi relativi alla sicurezza,
che devono essere specificatamente indicati e risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture i cui appalti
non sono disciplinati dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni e dal
decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni.
Il
comma 4, con specifico riguardo agli appalti di servizi, prevede che le offerte
che si discostino "in modo evidente" da quanto contenuto nei
precedenti commi 1, 2 e 3, sono da considerarsi "anormalmente basse",
ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157.
Infine,
il comma 5 della legge in esame dispone che, tra i requisiti per la
qualificazione delle imprese che partecipano agli appalti, si debba tener conto
anche delle informazioni fornite dal soggetto interessato in materia di
sicurezza all'interno della propria azienda.
LEGGE
7 novembre 2000, n. 327
Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
(G.U.
n. 265, 13 novembre 2000, Serie Generale)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
Valutazione
dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto
1.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli
enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla
base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata
dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In fase di prima applicazione le predette tabelle
sono definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, aggiornate in caso di variazione delle componenti del
costo del lavoro.
2.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più
vicino a quello preso in considerazione.
3.
Nella valutazione dell'anomalia delle offerte, quando si tratti di settori non
disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,
gli enti aggiudicatori sono tenuti altresì a considerare i costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
4.
Sono considerate anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che
si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5.
Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, devono essere
considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.