TRASPORTI -
TASSE AUTOMOBILISTICHE RIMORCHI - PROROGA
Si
informa che il Ministro delle finanze, con Decreto 31 ottobre 2000 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2000, n. 263), ha prorogato al periodo
compreso tra il 1 ed il 28 febbraio 2001 il termine per il pagamento delle
tasse automobilistiche per i rimorchi.
L'ennesimo
differimento si è reso necessario poiché, alla data del 31 ottobre, non era
stato ancora approvato dal Parlamento il disegno di legge Collegato alla
Finanziaria 2000 che individuava le nuove tariffe secondo le indicazioni della
legge 448/99 (Finanziaria 2000) e pertanto non erano disponibili gli importi
relativi.
L'art.
61 del collegato, relativo alle tasse automobilistiche, stabilisce che il
versamento dei periodi già scaduti e relativi al 2000 dovrà essere effettuato
nel primo periodo utile per il pagamento successivo all'entrata in vigore della
legge e cioè dal 1 al 28 febbraio 2001 così come previsto dal decreto
ministeriale 31 ottobre 2000.
Il
disegno di legge sancisce il principio che il pagamento sarà dovuto per il
complesso veicolare e non più per la motrice ed il rimorchio (o semirimorchio).
Il
nuovo sistema avrà i seguenti riflessi per i veicoli più in uso nel settore
delle costruzioni:
-
veicolo classificato mezzo d'opera con massa complessiva di 40 t o 33 t che non
può trainare alcun rimorchio (es. autobetoniera): tassa di possesso lire
1.100.000;
-
veicolo classificato mezzo d'opera con massa complessiva di 40 t o 33 t che può
formare complesso veicolare con rimorchio per trasporto macchine operatrici con
massa sino a 56 t: tassa di possesso lire 1.100.000;
-
trattore a tre assi con uno o più semirimorchi e massa sino a 56 t: tassa di
possesso lire 1.550.000.
Pertanto
in occasione del prossimo versamento si effettuerà (se necessario) il
conguaglio tra quanto già versato nel 2000 e gli importi previsti nella tabella
2 bis del Collegato alla Finanziaria 2000.
Per
i rimorchi dei veicoli classificati mezzi d'opera l'indennizzo di usura, pari
alla tassa automobilistica, dovrà essere pagato contestualmente al versamento
di quest'ultima (eventualmente conguagliando con l'indennizzo già corrisposto
per la motrice).