CAPITALIZZAZIONE
DEGLI INTERESSI BANCARI (ANATOCISMO) SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Nel
corso del 1999 la Corte Costituzionale
ha emanato alcune sentenze relative al tema della capitalizzazione degli
interessi (cd. anatocismo), dichiarando illegittima la prassi delle banche di
trasformare ogni tre mesi in capitale gli interessi dovuti dai clienti,
conteggiando invece gli interessi dovuti ai clienti con cadenza annuale.
Stante
le numerose azioni avviate contro gli istituti di credito, il legislatore è
intervenuto per regolare tale aspetto.
In
particolare, con l'art. 25 del D.Lgs.
342/1999, il legislatore ha disposto
che nelle operazioni di conto corrente venga
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori che creditori. L'art. 25, co. 3 ha
sancito, però, la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo
trimestrale contenute nei contratti stipulati fino al 22 aprile 2000, data di
entrata in vigore della delibera CICR che ha emanato le modalità e i criteri
per la produzione di interessi sugli interessi scaduti.
Tale
disposizione ha dato luogo a discordanti opinioni circa la legittimità
del-l'efficacia retroattiva dell'art.
25 co. 3.
La
Corte Costituzionale, investita di tale questione, con Sentenza n. 425 del 9 ottobre u.s. ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 25, co. 3.
La
Corte Costituzionale riapre, dunque, la
strada all'avvio di azioni volte alla
restituzione degli interessi pagati in eccesso, anche se l'ABI ha già invocato
l'intervento del Governo.
Spetta,
comunque, a ciascuna impresa verificare l'opportunità di intraprendere simili
azioni e di valutarne gli effetti nell'ambito dei rapporti con gli istituti di
credito.