LOCAZIONI
DI IMMOBILI - RISARCIMENTO PER TARDIVO RILASCIO
(Corte
Costituzionale, Sent. 9/11/00, n.482)
La
Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
contenuta nella legge sulle locazioni relativa al rilascio degli immobili
adibiti a uso locativo, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di
risarcire il maggior danno anche nel periodo successivo alla scadenza del termine
di sospensione dell'esecuzione stabilito per legge o di quello fissato
giudizialmente (art. 6 comma 6, legge n. 431/1998).
Il
legislatore ha voluto introdurre una limitazione al risarcimento del danno da
ritardato rilascio dell'immobile, determinandolo in una somma mensile pari
all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, con applicazione
automatica degli aggiornamenti annuali in base all'indice ISTAT e con
l'ulteriore maggiorazione del venti per cento sull'importo aggiornato.
Secondo
la Corte Costituzionale, la predeterminazione forfetaria del maggior danno
contrasta con il canone della ragionevolezza, là dove estende i suoi effetti al
periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione o di quello
giudizialmente fissato per l'esecuzione, prolungando l'esenzione fino
all'effettivo rilascio dell'immobile.
Mentre
la predeterminazione legale del danno risulta una misura coerente alla
sospensione per legge dell'esecuzione, non altrettanto può ritenersi nelle
ipotesi in cui essa sia svincolata da un termine di esecuzione legislativamente
o giudizialmente fissato.
L'incongruenza
del sistema che disciplina gli obblighi risarcitori al di fuori del controllo
giudiziale è evidente in quanto si può verificare la mancata coincidenza tra la
scadenza del termine di rilascio ed il momento dell'effettiva riconsegna
dell'immobile, che può avvenire anche dopo un periodo di tempo considerevole.
La
Corte costituzionale ha quindi affermato che nel periodo successivo alla
scadenza del termine di sospensione legale ovvero di quello fissato dal giudice
e fino all'effettivo rilascio, non vi è motivo per cui non debba operare il
regime ordinario, che regola il risarcimento del maggior danno secondo la
disciplina civilistica (art. 1591 c.c.) e che ne rimette al giudice la
determinazione sulla base degli elementi probatori che il locatore sarà in
grado di offrire secondo le regole ordinarie.