REGOLAMENTO
ALIENAZIONI IMMOBILI DEMANIO STORICO-ARTISTICO
Sulla
G.U. n. 240 del 13 ottobre 2000 è stato pubblicato il Decreto del Presidente
della Repubblica del 7 settembre 2000 n. 283 che disciplina le alienazioni di
beni immobili del demanio storico e artistico.
Il
provvedimento è relativo alle:
-
alienazioni dei beni immobili di interesse storico-artistico da parte degli
enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) e delle Amministrazioni statali;
-
richieste di concessioni o autorizzazioni all'utilizzo di beni immobili di
interesse storico-artistico di proprietà degli enti locali.
Il
testo normativo si inquadra da un lato nel più ampio disegno perseguito dallo
Stato per acquisire risorse economiche finalizzato alla dismissione degli
immobili non più funzionali alle attività istituzionali e dall'altro, tenendo
presente il testo unico dei beni culturali ed ambientali (D.lgs. 29 ottobre
1999 n. 490), è finalizzato a regolamentare le alienazioni di quegli immobili
che pur avendo valore storico-artistico erano stati inseriti, senza un'adeguata
valutazione tecnica, nei vari piani di dimissione via via predisposti dagli
enti proprietari.
Nel
merito dei contenuti dell'articolato si richiama l'attenzione sui seguenti
aspetti.
In
via preliminare si segnala che l'ambito di applicazione del decreto è relativo
a tutti gli immobili di interesse storico-artistico dello Stato e degli Enti
locali facenti parte del demanio storico ed artistico (art. 822 cod. civ.).
In
linea generale tali immobili non possono essere alienati e formare oggetto di
diritti a favore di terzi, se non nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal
Regolamento.
I
beni immobili di interesse storico-artistico, costituenti il demanio (art. 822
cod. civ.), sono inalienabili quando sono:
-
riconosciuti monumento nazionale (specifica norma di legge)
-
beni di interesse particolarmente importante (art. 2 comma 1 lett. b D.lgs. n.
490/99)
-
beni di interesse archeologico
-
beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche e che
sono riconosciuti con decreto del Ministro dei beni culturali.
L'utilizzo
di questi beni (in forma diversa dall'alienazione) deve quindi essere
espressamente autorizzato (concessione o convenzione) secondo le disposizioni
dell'odierno Regolamento.
Gli
enti proprietari (art. 3: enti locali; art. 19: Stato) trasmettono al
Soprintendente regionale (Enti locali) o al Ministero (Amministrazioni statali)
gli elenchi degli immobili di loro proprietà.
A.
Immobili enti locali
Per
gli enti locali, che dovranno aggiornare l'elenco a suo tempo redatto ai sensi
dell'art. 5 del D.lgs. 490/99 , il termine di trasmissione è di 2 anni a
decorrere dal 29 ottobre 2000. In tali elenchi sono inclusi anche gli immobili
costruiti da almeno 45 anni.
Il
Soprintendente regionale, nei 24 mesi successivi al ricevimento degli elenchi,
individuerà sia quelli che non rivestono interesse che quelli che hanno
interesse storico-artistico. Nel caso in cui vengano richiesti chiarimenti o
integrazioni il termine è sospeso (art. 4).
Il
Soprintendente, prima di dichiarare di interesse storico un immobile costruito
da almeno 45 anni, inviterà l'ente proprietario a formulare eventuali
controdeduzioni (art. 4 n. 3).
L'aggiornamento
degli elenchi dei beni immobili degli enti locali avverrà con cadenza minima
triennale (art. 5) ed il Soprintendente adotterà i relativi provvedimenti entro
18 mesi.
Per
alienare gli immobili inseriti negli elenchi sarà necessaria l'autorizzazione
del Soprintendente (art. 6) da richiedere seguendo una specifica procedura
(art. 7).
Nella
richiesta l'ente proprietario dovrà indicare le misure di conservazione, la
destinazione d'uso del bene, le modalità di pubblica fruizione, i tempi di
realizzazione (art. 7 regime generale, art. 8 regime speciale per gli immobili
ad uso residenziale o commerciale).
Il
Soprintendente delibererà sulla richiesta di alienazione entro il termine di
120 o 90 gg (particolari categorie di beni). Il decorso di tale termine potrà
essere interrotto nel caso in cui il Soprintendente richieda chiarimenti ecc.
(art. 9).
L'autorizzazione
non potrà essere rilasciata se l'alienazione ne pregiudichi la conservazione,
l'integrità e la fruizione pubblica.
Nell'autorizzazione
saranno indicate (art. 10): le misure di tutela del bene, la clausola
risolutiva espressa dal contratto qualora non siano rispettate le condizioni
dell'autorizzazione (art. 11), il termine per la realizzazione del programma.
L'autorizzazione
è trascritta, a cura del Soprintendente, nei registri immobiliari ed ha
efficacia nei contratti per ogni successivo proprietario.
Si
sottolinea che se all'atto della presentazione della richiesta di
autorizzazione (art. 10 n. 9) saranno allegati i progetti definitivi delle
opere di conservazione e restauro, l'autorizzazione "costituisce"
anche approvazione dei progetti stessi per quanto attiene, al profilo della conservazione
e della tutela architettonica.
Gli
enti proprietari sono tenuti a comunicare sul BUR, nonché eventualmente con
altre forme pubblicitarie, gli avvisi di vendita con l'indicazione del prezzo.
L'immobile dovrà essere offerto in prelazione, nei 40 gg. successivi, al
Ministero per i beni culturali al prezzo base (artt.12,13).
In
alternativa alla alienazione gli enti proprietari potranno procedere ad
assegnare il bene in concessione o a consentire l'utilizzo mediante
convenzione. Anche in questi casi sarà necessaria l'autorizzazione del
Soprintendente (art. 14) da rilasciarsi nel termine di 90 gg.
B.
Immobili statali
Per
gli immobili di proprietà statale le Amministrazioni statali debbono
trasmettere gli elenchi, nell'ambito dei procedimenti di discussione e valorizzazione
previsti dalla normativa vigente. Il termine varierà a seconda dei casi.
Il
Ministero indicherà, nei 60 gg. successivi al ricevimento degli elenchi, sia
gli immobili che non rivestono interesse artistico che quelli la cui
alienazione o l'utilizzo debbono essere espressamente autorizzati.
Per
alcuni immobili in uso all'amministrazione militare, probabilmente anche al
fine di non interferire con le procedure già avviate (vendita tramite una
struttura promozionale ad hoc), le richieste di autorizzazione non dovranno
contenere il piano di valorizzazione e gli obiettivi di tutela. Gli immobili
che beneficiano di questa procedura semplificata sono le installazioni militari
e le caserme che hanno avuto questa destinazione d'uso sin dall'origine, gli
alloggi di servizio, i magazzini, i depositi munizioni e di carburante, le
stalle, i poligoni e le aree addestrative.
C.
Disposizioni comuni
Nelle
more dell'invio degli elenchi (art. 22) o della loro approvazione (art. 23) gli
enti locali potranno avanzare richieste di autorizzazione per singoli beni sul
quale il Soprintendente si esprimerà entro 120 giorni.