COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - D.P.R. 10 OTTOBRE 2000 N. 333

 

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2000 n. 270 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 333, del 10 ottobre 2000, relativo al "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Come noto il contenuto del Regolamento, che in base alla citata legge n. 68 doveva essere emanato entro 120 giorni a decorrere dal 24 marzo 1999, è stato in gran parte anticipato dalle circolari emanate in tal senso dalla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro.

Si riporta qui di seguito una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

ART. 2 - Obbligo di riserva

L'art. 2 conferma che, ai fini del calcolo per la quota di disabili da collocare, deve essere conteggiato tutto il personale occupato, salvo le esclusioni delle fattispecie in seguito specificate.

Per le imprese che, alla data del 18 gennaio 2000, occupavano da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo di collocare il disabile insorge solo in caso di nuova assunzione e l'inserimento dello stesso può avvenire nell'arco dei 12 mesi successivi a decorrere da detta nuova assunzione.

Qualora nell'arco dei 12 mesi venga effettuata una seconda nuova assunzione, l'obbligo di collocare il disabile scatta immediatamente.

Ai fini dell'avviamento, il datore di lavoro dovrà presentare il prospetto informativo, che equivale a richiesta di avviamento, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo stesso.

Non sono considerate nuove assunzioni quelle per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro, per la sostituzione di lavoratori cessati dall'impiego qualora la nuova assunzione venga effettuata entro i seguenti 60 giorni, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68/99.

Si ricorda che il Ministero del lavoro, con propria circolare n. 41 /2000, ha accomunato a tali fattispecie anche le assunzioni effettuate con i contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché i contratti a termine con durata inferiore ai 9 mesi, applicando in via analogica quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di esclusioni dalla base di computo.

ART. 3 - Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni -

Nella base di computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, apprendistato, reinserimento, lavoro temporaneo, lavoro a domicilio, a termine con durata non superiore a 9 mesi, per attività lavorativa da svolgersi essenzialmente all'estero, nonché i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99 (coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, deceduti per causa di lavoro, etc.).

I lavoratori divenuti inabili per malattia o infortunio possono essere esclusi dalla base di computo ed inclusi nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa quanto meno pari al 60%, semprechè detta inabilità non derivi dall'inadempienza, accertata in sede giudiziale, delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro da parte del datore di lavoro.

Tali lavoratori possono essere computati nella quota parte per la quale è prevista la chiamata numerica.

Nel caso che non sia possibile adibire detti lavoratori a mansioni equivalenti o inferiori con mantenimento del trattamento più favorevole, gli stessi saranno avviati presso altro datore di lavoro con diritto di precedenza e assegnati a mansioni compatibili con la loro inabilità.

L'accertamento delle condizioni di cui sopra è rimesso alle commissioni di cui alla legge n. 104/92, sentito il comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico legale di cui all'art. 6 della legge n. 68/99.

Quanto sopra si applica anche per i lavoratori divenuti inabili per malattia professionale od infortunio sul lavoro. In tal caso, tali lavoratori sono esclusi dalla base di computo e computati invece nella riserva obbligatoria qualora abbiano riportato un'invalidità quanto meno superiore al 33%.

I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che assumano un lavoratore con contratto a tempo parziale che abbia un'inabilità superiore al 50% o che sia ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al D.P.R. n. 246/97 in materia di formazione delle graduatorie, potranno calcolare detto lavoratore come unità a prescindere dall'orario di lavoro contrattualmente stabilito.

ART. 4 - Sospensione degli obblighi -

Per poter fruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, il datore di lavoro dovrà presentare apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da idonea documentazione, ivi compreso l'eventuale atto amministrativo che riconosce una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/99 (cigs e contratti di solidarietà).

La sospensione dura per tutto il periodo per il quale viene riconosciuto il trattamento di cui sopra e, una volta cessato lo stesso, il datore di lavoro dovrà presentare la richiesta di avviamento entro i citati 60 giorni.

In attesa di emanazione dell'atto amministrativo, il servizio provinciale competente può, valutata la situazione dell'impresa su istanza della stessa, emanare un provvedimento di autorizzazione alla sospensione, con durata di 3 mesi, prorogabili una sola volta.

La sospensione opera anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.

ART. 5 - Compensazioni territoriali -

L'art. 5 ripercorre la procedura da attivarsi al fine di ottenere la compensazione territoriale, per la quale il datore di lavoro deve presentare apposita domanda al servizio provinciale competente corredata da adeguate motivazioni dell'istanza.

Su tale istanza il competente servizio dovrà pronunciarsi entro 150 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intenderà accolta.

Per le compensazioni a carattere nazionale, in quanto afferenti unità produttive dislocate in regioni diverse, la competenza è del Ministero del lavoro - Direzione generale per l'impiego, al quale il datore di lavoro dovrà trasmettere la domanda con allegata copia dell'ultimo prospetto informativo.

Anche per il Ministero del lavoro è previsto il precedente termine di 150 giorni, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta.

ART. 6 - Modalità di assunzioni obbligatorie -

In base all'art. 6, se un'impresa si trova scoperta solo di una parte relativa alla quota di assunzione dei disabili, la restante parte potrà essere assunta con chiamata nominativa qualora il numero di lavoratori disabili già presenti sia pari o superiore alla quota parte per la quale è prevista la chiamata numerica.

In analogia a quanto sopra, per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano in servizio già un disabile, l'unità mancante è assunta con chiamata nominativa.

ART. 7 - Avviamento -

Per la richiesta di avviamento, il termine di 60 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

In caso di impossibilità da parte del servizio provinciale competente di avviare le qualifiche contrattuali richieste dal datore di lavoro in base al contratto collettivo di riferimento, il servizio convoca il datore di lavoro stesso per valutare eventuali qualifiche similari rispetto a quelle richieste.

In caso di esito negativo, il datore di lavoro stipulerà un'apposita convenzione con la quale svolgere un tirocinio mirato per i soggetti individuati.

Se il datore di lavoro non si presenta alla convocazione senza motivazione entro 30 giorni o comunque non sia possibile stipulare la convenzione, il servizio procederà all'avviamento in base alle informazioni contenute nelle schede professionali nonché nel prospetto informativo e nella richiesta di avviamento.

Qualora, esperito quanto sopra, per causa non imputabile al datore di lavoro, non sia possibile avviare il disabile, il datore di lavoro potrà richiedere l'esonero parziale anche in aggiunta all'eventuale esonero attivato secondo quanto previsto dall'art. 5 della citata legge n. 68.

ART. 8 - Sistema sanzionatorio -

Le sanzioni relative all'inottemperanza alla legge di che trattasi sono di competenza della direzione provinciale del lavoro competente territorialmente, anche su segnalazione del servizio provinciale preposto.

La certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 per la partecipazione a gare pubbliche deve essere rilasciata dal servizio provinciale ove ha sede legale l'azienda e dovrà contenere, laddove esistano ancora scoperture della quota di riserva, tutte le informazioni relative all'inoltro del prospetto informativo o della richiesta di avviamento, di eventuali iniziative per il collocamento mirato, convenzioni, nonché di tutti gli atti concernenti autorizzazioni, esoneri etc..

ART. 10 - Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente -

L'art. 10 contiene la disciplina della particolare convenzione che i datori di lavoro possono stipulare con le cooperative sociali o con i liberi professionisti disabili.

Come noto, in tale fattispecie si concretizza una particolare forma di distacco del lavoratore disabile per un periodo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, il quale è assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro a cui compete la titolarità del rapporto contrattuale.

Le cooperative sociali o i liberi professionisti disabili presso i quali è distaccato il lavoratore assumono tutti gli obblighi, ivi compresi quelli inerenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dal rapporto di lavoro, in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile.

Tutto ciò a fronte, come noto, di commesse che il datore di lavoro dovrà affidare alle cooperative o ai liberi professionisti di entità quanto meno pari al costo del lavoro relativo al lavoratore distaccato.

L'eventuale recesso di una delle parti contraenti comporta l'automatico assorbimento in servizio del lavoratore disabile presso il datore di lavoro originario.

ART. 11 - Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva -

Ai fini della copertura della quota di riserva, possono essere computati tutti i lavoratori disabili già occupati in virtù della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2 della citata legge n. 68, nei limiti però della percentuale ivi prevista e cioè dell'1%.

Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica per il diritto al lavoro dei soggetti sopra indicati (art. 18, comma 2) e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, i datori di lavoro computano nella quota di riserva di cui alla legge n. 68/99 tutti i lavoratori occupati in base alla previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio in ottemperanza alla legge di che trattasi.

ART. 13 - Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi

Tutte le convenzioni e le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di che trattasi (esonero parziale, compensazione, sospensione temporanea) decadono entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza se precedente.

Durante tale periodo, i datori di lavoro possono inoltrare al servizio provinciale la richiesta di aggiornare dette convenzioni o autorizzazioni secondo i principi e la disciplina contenuti nella legge n. 68/99, ferma restando l'impossibilità di cumulare convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di leggi diverse.