COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - D.P.R. 10 OTTOBRE 2000 N. 333
Sulla
Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2000 n. 270 è stato pubblicato il Decreto
del Presidente della Repubblica n. 333, del 10 ottobre 2000, relativo al
"Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili".
Come
noto il contenuto del Regolamento, che in base alla citata legge n. 68 doveva
essere emanato entro 120 giorni a decorrere dal 24 marzo 1999, è stato in gran
parte anticipato dalle circolari emanate in tal senso dalla Direzione generale
per l'impiego del Ministero del lavoro.
Si
riporta qui di seguito una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.
ART.
2 - Obbligo di riserva
L'art.
2 conferma che, ai fini del calcolo per la quota di disabili da collocare, deve
essere conteggiato tutto il personale occupato, salvo le esclusioni delle fattispecie
in seguito specificate.
Per
le imprese che, alla data del 18 gennaio 2000, occupavano da 15 a 35
dipendenti, l'obbligo di collocare il disabile insorge solo in caso di nuova
assunzione e l'inserimento dello stesso può avvenire nell'arco dei 12 mesi
successivi a decorrere da detta nuova assunzione.
Qualora
nell'arco dei 12 mesi venga effettuata una seconda nuova assunzione, l'obbligo
di collocare il disabile scatta immediatamente.
Ai
fini dell'avviamento, il datore di lavoro dovrà presentare il prospetto
informativo, che equivale a richiesta di avviamento, entro 60 giorni
dall'insorgenza dell'obbligo stesso.
Non
sono considerate nuove assunzioni quelle per la sostituzione di lavoratori
assenti con diritto di conservazione del posto di lavoro, per la sostituzione
di lavoratori cessati dall'impiego qualora la nuova assunzione venga effettuata
entro i seguenti 60 giorni, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della
legge n. 68/99.
Si
ricorda che il Ministero del lavoro, con propria circolare n. 41 /2000, ha
accomunato a tali fattispecie anche le assunzioni effettuate con i contratti di
formazione e lavoro, di apprendistato nonché i contratti a termine con durata
inferiore ai 9 mesi, applicando in via analogica quanto previsto dalla vigente
disciplina in materia di esclusioni dalla base di computo.
ART.
3 - Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni -
Nella
base di computo sono esclusi i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, apprendistato, reinserimento, lavoro temporaneo, lavoro a domicilio, a
termine con durata non superiore a 9 mesi, per attività lavorativa da svolgersi
essenzialmente all'estero, nonché i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2,
della legge n. 68/99 (coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra,
deceduti per causa di lavoro, etc.).
I
lavoratori divenuti inabili per malattia o infortunio possono essere esclusi
dalla base di computo ed inclusi nella quota di riserva se hanno subito una
riduzione della capacità lavorativa quanto meno pari al 60%, semprechè detta
inabilità non derivi dall'inadempienza, accertata in sede giudiziale, delle
norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro da parte del datore di lavoro.
Tali
lavoratori possono essere computati nella quota parte per la quale è prevista
la chiamata numerica.
Nel
caso che non sia possibile adibire detti lavoratori a mansioni equivalenti o
inferiori con mantenimento del trattamento più favorevole, gli stessi saranno
avviati presso altro datore di lavoro con diritto di precedenza e assegnati a
mansioni compatibili con la loro inabilità.
L'accertamento
delle condizioni di cui sopra è rimesso alle commissioni di cui alla legge n.
104/92, sentito il comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del
settore sociale e medico legale di cui all'art. 6 della legge n. 68/99.
Quanto
sopra si applica anche per i lavoratori divenuti inabili per malattia
professionale od infortunio sul lavoro. In tal caso, tali lavoratori sono
esclusi dalla base di computo e computati invece nella riserva obbligatoria
qualora abbiano riportato un'invalidità quanto meno superiore al 33%.
I
datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che assumano un
lavoratore con contratto a tempo parziale che abbia un'inabilità superiore al
50% o che sia ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata
al D.P.R. n. 246/97 in materia di formazione delle graduatorie, potranno
calcolare detto lavoratore come unità a prescindere dall'orario di lavoro
contrattualmente stabilito.
ART.
4 - Sospensione degli obblighi -
Per
poter fruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi relativi al
collocamento obbligatorio, il datore di lavoro dovrà presentare apposita
comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da idonea
documentazione, ivi compreso l'eventuale atto amministrativo che riconosce una
delle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/99 (cigs e
contratti di solidarietà).
La
sospensione dura per tutto il periodo per il quale viene riconosciuto il
trattamento di cui sopra e, una volta cessato lo stesso, il datore di lavoro
dovrà presentare la richiesta di avviamento entro i citati 60 giorni.
In
attesa di emanazione dell'atto amministrativo, il servizio provinciale
competente può, valutata la situazione dell'impresa su istanza della stessa, emanare
un provvedimento di autorizzazione alla sospensione, con durata di 3 mesi,
prorogabili una sola volta.
La
sospensione opera anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.
ART.
5 - Compensazioni territoriali -
L'art.
5 ripercorre la procedura da attivarsi al fine di ottenere la compensazione
territoriale, per la quale il datore di lavoro deve presentare apposita domanda
al servizio provinciale competente corredata da adeguate motivazioni
dell'istanza.
Su
tale istanza il competente servizio dovrà pronunciarsi entro 150 giorni dal
ricevimento della stessa, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intenderà
accolta.
Per
le compensazioni a carattere nazionale, in quanto afferenti unità produttive
dislocate in regioni diverse, la competenza è del Ministero del lavoro -
Direzione generale per l'impiego, al quale il datore di lavoro dovrà
trasmettere la domanda con allegata copia dell'ultimo prospetto informativo.
Anche
per il Ministero del lavoro è previsto il precedente termine di 150 giorni,
trascorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta.
ART.
6 - Modalità di assunzioni obbligatorie -
In
base all'art. 6, se un'impresa si trova scoperta solo di una parte relativa
alla quota di assunzione dei disabili, la restante parte potrà essere assunta
con chiamata nominativa qualora il numero di lavoratori disabili già presenti
sia pari o superiore alla quota parte per la quale è prevista la chiamata
numerica.
In
analogia a quanto sopra, per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti e che abbiano in servizio già un disabile, l'unità mancante è
assunta con chiamata nominativa.
ART.
7 - Avviamento -
Per
la richiesta di avviamento, il termine di 60 giorni decorre dal giorno
successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.
In
caso di impossibilità da parte del servizio provinciale competente di avviare
le qualifiche contrattuali richieste dal datore di lavoro in base al contratto
collettivo di riferimento, il servizio convoca il datore di lavoro stesso per
valutare eventuali qualifiche similari rispetto a quelle richieste.
In
caso di esito negativo, il datore di lavoro stipulerà un'apposita convenzione
con la quale svolgere un tirocinio mirato per i soggetti individuati.
Se
il datore di lavoro non si presenta alla convocazione senza motivazione entro
30 giorni o comunque non sia possibile stipulare la convenzione, il servizio
procederà all'avviamento in base alle informazioni contenute nelle schede
professionali nonché nel prospetto informativo e nella richiesta di avviamento.
Qualora,
esperito quanto sopra, per causa non imputabile al datore di lavoro, non sia
possibile avviare il disabile, il datore di lavoro potrà richiedere l'esonero
parziale anche in aggiunta all'eventuale esonero attivato secondo quanto
previsto dall'art. 5 della citata legge n. 68.
ART.
8 - Sistema sanzionatorio -
Le
sanzioni relative all'inottemperanza alla legge di che trattasi sono di
competenza della direzione provinciale del lavoro competente territorialmente,
anche su segnalazione del servizio provinciale preposto.
La
certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 per la
partecipazione a gare pubbliche deve essere rilasciata dal servizio provinciale
ove ha sede legale l'azienda e dovrà contenere, laddove esistano ancora
scoperture della quota di riserva, tutte le informazioni relative all'inoltro
del prospetto informativo o della richiesta di avviamento, di eventuali
iniziative per il collocamento mirato, convenzioni, nonché di tutti gli atti
concernenti autorizzazioni, esoneri etc..
ART.
10 - Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili
liberi professionisti e servizio competente -
L'art.
10 contiene la disciplina della particolare convenzione che i datori di lavoro
possono stipulare con le cooperative sociali o con i liberi professionisti
disabili.
Come
noto, in tale fattispecie si concretizza una particolare forma di distacco del
lavoratore disabile per un periodo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi,
il quale è assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro a cui compete la
titolarità del rapporto contrattuale.
Le
cooperative sociali o i liberi professionisti disabili presso i quali è
distaccato il lavoratore assumono tutti gli obblighi, ivi compresi quelli
inerenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali derivanti dal rapporto di lavoro, in base alla disciplina
normativa e al contratto collettivo applicabile.
Tutto
ciò a fronte, come noto, di commesse che il datore di lavoro dovrà affidare
alle cooperative o ai liberi professionisti di entità quanto meno pari al costo
del lavoro relativo al lavoratore distaccato.
L'eventuale
recesso di una delle parti contraenti comporta l'automatico assorbimento in
servizio del lavoratore disabile presso il datore di lavoro originario.
ART.
11 - Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva -
Ai
fini della copertura della quota di riserva, possono essere computati tutti i
lavoratori disabili già occupati in virtù della legge sul collocamento
obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2 della citata legge
n. 68, nei limiti però della percentuale ivi prevista e cioè dell'1%.
Fino
all'entrata in vigore di una disciplina organica per il diritto al lavoro dei
soggetti sopra indicati (art. 18, comma 2) e comunque in via transitoria per un
periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, i datori di
lavoro computano nella quota di riserva di cui alla legge n. 68/99 tutti i lavoratori
occupati in base alla previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e
mantenuti in servizio in ottemperanza alla legge di che trattasi.
ART.
13 - Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni e delle
autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi
Tutte
le convenzioni e le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di che trattasi
(esonero parziale, compensazione, sospensione temporanea) decadono entro 6 mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro
naturale scadenza se precedente.
Durante
tale periodo, i datori di lavoro possono inoltrare al servizio provinciale la
richiesta di aggiornare dette convenzioni o autorizzazioni secondo i principi e
la disciplina contenuti nella legge n. 68/99, ferma restando l'impossibilità di
cumulare convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di leggi diverse.