I.N.P.S. - DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999 N. 507 - DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO - CIRCOLARE ISTITUTO

 

Con la circolare n. 192 dello scorso 21 novembre l'Inps detta ulteriori importanti istruzioni operative circa l'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla legge 24 novembre 1981, n. 689

Trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi

La prima parte della circolare si occupa delle diverse ipotesi di illeciti penali in materia previdenziale che sono stati trasformati in illeciti amministrativi dal citato D.Lgs. n. 507/99.

Occorre ricordare in proposito che un primo intervento in tal senso è stato attuato dalla stessa legge n. 689/81, la quale, in generale, diede luogo alla depenalizzazione di tutti quei reati puniti con la sola pena della multa o della ammenda mentre, in materia di violazioni concernenti la previdenza o assistenza obbligatoria, depenalizzò esclusivamente i reati puniti con la sola ammenda.

Pertanto, continuano a conservare un rilievo penale alcune fattispecie di reato nell'ambito della complessa normativa previdenziale.

Queste ulteriori ipotesi vengono adesso depenalizzate, sulla base della legge delega 25 giugno 1999, n. 205, dal richiamato D.Lgs. n. 507/99.

La circolare in commento passa in rassegna le singole fattispecie normative evidenziando come le stesse risultino punite non più con sanzione penale, ma con sanzione amministrativa irrogata con provvedimento dell'Inps e cioè con una ordinanza-ingiunzione.

I comportamenti sanzionatori sono in gran parte da ricondurre a condotte in frode alla legge volte a procurare l'erogazione di prestazioni previdenziali in assenza dei requisiti previsti di volta in volta dal legislatore.

La trasformazione di ipotesi di reato in illeciti amministrativi solleva problemi di diritto transitorio, disciplinati dall'art. 100 del più volte citato D.Lgs. n. 507/99, in base al quale la nuova normativa si applica anche alle ipotesi di violazioni commesse in data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso, purchè non sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile.

Rapporti con l'azione penale

Essendo in presenza di illeciti di tipo amministrativo, l'accertatore dovrà provvedere in ogni caso alla contestazione dell'illecito medesimo, presupposto necessario per la successiva applicazione della sanzione dell'ordinanza ingiunzione.

La circolare in parola precisa al riguardo che qualora il fatto commesso possa integrare una più grave ipotesi di reato (come la truffa o il falso), oltre alla sanzione di cui sopra dovrà procedersi alla comunicazione all'Autorità giudiziaria, informando il trasgressore che è fatto salvo l'esercizio della azione penale.

Inoltre, al fine di evitare che lo stesso fatto possa essere sanzionato due volte, sia in sede penale che amministrativa, l'Inps precisa che gli Uffici dovranno procedere all'ammissione della ordinanza ingiunzione soltanto nel caso di mancato esercizio dell'azione penale.

Reiterazione delle violazioni

L'art. 94 del D.Lgs. n. 507 ha introdotto nel testo della legge n. 689/81 l'art. 8 - bis, attraverso il quale è stata fornita la definizione del concetto di reiterazione delle violazioni che determina, qualora previsto dal legislatore, l'inasprimento del regime sanzionatorio. La circolare n. 192/2000, nel prendere atto della non rilevanza di tale istituto con riferimento alle fattispecie di carattere previdenziale, precisa tuttavia che il fatto della reiterazione della condotta illecita trova già adeguata valutazione ai fini della commisurazione dalla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 689/89.

Infatti, la norma richiamata prevede che nel determinare la sanzione tra il minimo e il massimo edittale occorre aver riguardo, tra l'altro, alla gravità della violazione.

Opposizione alla ordinanza ingiunzione

Dal momento in cui è stata irrogata la sanzione amministrativa con la notifica dell'ordinanza ingiunzione emessa dagli Uffici dell'Inps, l'interessato ha la possibilità entro trenta giorni dalla notifica medesima di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria proponendo opposizioni a tale ordinanza. La circolare in commento ricorda che nel caso delle ordinanze in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria la relativa competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro e non dei giudici di pace, la cui competenza in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, per fattispecie non aventi carattere previdenziale, viene ora riattribuita dall'art. 98 del D.Lgs. n. 507/99, dopo che era stata loro sottratta dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534.

Peraltro, il nuovo articolo 22 -bis della legge n. 689/81, che assegna la competenza al tribunale quale giudice del lavoro, sembra ripetere sul punto quanto già effettuato dal previgente art.35, comma 4, della stessa legge.

Si può quindi affermare che il legislatore ha ritenuto, anche per queste specifiche fattispecie depenalizzate, di devolvere le competenze al giudice del lavoro, valutando come assorbente l'inerenza dei comportamenti sanzionati all'ambito previdenziale.

Ovviamente il rito segue le regole dettate dal processo del lavoro.

Pagamento in misura diretta

Oltre ad una prima interpretazione del D.Lgs. n. 507/99, la circolare n. 192/2000 contiene alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione della legge n. 689/81.

Innanzitutto l'Inps prende in esame il meccanismo del pagamento in misura ridotta quale strumento estintivo del procedimento sanzionatorio così come modificato dall'art. 53 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

La problematica riguarda la determinazione dell'esatto importo da versare per poter beneficiare del meccanismo estintivo, nelle ipotesi in cui la singola disposizione sanzionatoria non preveda un massimo ed un minimo, oppure preveda una sanzione in misura fissa.

Infatti l'art. 16 della legge n. 689/81 prevedeva alternativamente il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo.

La nuova formulazione dell'art. 16 della legge n, 689/81, così come modificato dal citato art. 52 del D.Lgs n. 213/98, elimina l'alternatività sopra indicata qualora un minimo non sia previsto, ammettendo esclusivamente, in tale ipotesi, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo.

L'Inps prende quindi atto di tale modifica intervenuta e, sostituendo le precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 65 del 18 marzo 1997, abbandona il criterio di individuazione del minimo all'interno della disciplina generale, qualora non sia indicato, a favore del nuovo meccanismo di cui al richiamato art. 16 della legge n. 689/81.

In ogni caso la sanzione applicata, anche nella ipotesi di una sua riduzione, non potrà essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 10 della legge n. 689/81 e attualmente pari a lire dodicimila.

Estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative

L'Istituto, nell'ultima parte della circolare in esame, fornisce un importante chiarimento in ordine alla corretta individuazione ed applicazione delle ipotesi estintive dell'obbligazione per sanzioni amministrative, integrando le istruzioni già fornite con la richiamata circolare n. 65/1997.

Rispetto all'ampia formulazione della norma dell'art. 1 comma 222 della legge 23 dicembre 1996, n.662, che riconduce l'estinzione dell'obbligazione al semplice e non meglio specificato pagamento dei contributi, oltre naturalmente ad interessi, somme aggiuntive e sanzioni, l'Inps riconosce l'effetto estintivo di tale adempimento in qualunque momento esso avvenga anche, ad esempio, nelle ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione sia divenuta esecutiva perché non opposta nei termini, con evidente superamento della intervenuta inoppugnabilità del provvedimento.

Infine, l'Inps amplia l'applicazione della normativa sulla estinzione per avvenuto pagamento anche a periodi anteriori al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della citata legge n. 662/96, purché la situazione non sia ormai definita con l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.