I.N.P.S.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1999 N. 507 - DEPENALIZZAZIONE DEI REATI
MINORI E RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO - CIRCOLARE ISTITUTO
Con
la circolare n. 192 dello scorso 21 novembre l'Inps detta ulteriori importanti
istruzioni operative circa l'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, con riferimento alle modifiche introdotte rispetto alla legge 24
novembre 1981, n. 689
Trasformazione
di illeciti penali in illeciti amministrativi
La
prima parte della circolare si occupa delle diverse ipotesi di illeciti penali
in materia previdenziale che sono stati trasformati in illeciti amministrativi
dal citato D.Lgs. n. 507/99.
Occorre
ricordare in proposito che un primo intervento in tal senso è stato attuato
dalla stessa legge n. 689/81, la quale, in generale, diede luogo alla
depenalizzazione di tutti quei reati puniti con la sola pena della multa o
della ammenda mentre, in materia di violazioni concernenti la previdenza o
assistenza obbligatoria, depenalizzò esclusivamente i reati puniti con la sola
ammenda.
Pertanto,
continuano a conservare un rilievo penale alcune fattispecie di reato
nell'ambito della complessa normativa previdenziale.
Queste
ulteriori ipotesi vengono adesso depenalizzate, sulla base della legge delega
25 giugno 1999, n. 205, dal richiamato D.Lgs. n. 507/99.
La
circolare in commento passa in rassegna le singole fattispecie normative
evidenziando come le stesse risultino punite non più con sanzione penale, ma
con sanzione amministrativa irrogata con provvedimento dell'Inps e cioè con una
ordinanza-ingiunzione.
I
comportamenti sanzionatori sono in gran parte da ricondurre a condotte in frode
alla legge volte a procurare l'erogazione di prestazioni previdenziali in
assenza dei requisiti previsti di volta in volta dal legislatore.
La
trasformazione di ipotesi di reato in illeciti amministrativi solleva problemi
di diritto transitorio, disciplinati dall'art. 100 del più volte citato D.Lgs.
n. 507/99, in base al quale la nuova normativa si applica anche alle ipotesi di
violazioni commesse in data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso,
purchè non sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile.
Rapporti
con l'azione penale
Essendo
in presenza di illeciti di tipo amministrativo, l'accertatore dovrà provvedere
in ogni caso alla contestazione dell'illecito medesimo, presupposto necessario
per la successiva applicazione della sanzione dell'ordinanza ingiunzione.
La
circolare in parola precisa al riguardo che qualora il fatto commesso possa
integrare una più grave ipotesi di reato (come la truffa o il falso), oltre
alla sanzione di cui sopra dovrà procedersi alla comunicazione all'Autorità
giudiziaria, informando il trasgressore che è fatto salvo l'esercizio della
azione penale.
Inoltre,
al fine di evitare che lo stesso fatto possa essere sanzionato due volte, sia
in sede penale che amministrativa, l'Inps precisa che gli Uffici dovranno
procedere all'ammissione della ordinanza ingiunzione soltanto nel caso di
mancato esercizio dell'azione penale.
Reiterazione
delle violazioni
L'art.
94 del D.Lgs. n. 507 ha introdotto nel testo della legge n. 689/81 l'art. 8 -
bis, attraverso il quale è stata fornita la definizione del concetto di
reiterazione delle violazioni che determina, qualora previsto dal legislatore,
l'inasprimento del regime sanzionatorio. La circolare n. 192/2000, nel prendere
atto della non rilevanza di tale istituto con riferimento alle fattispecie di
carattere previdenziale, precisa tuttavia che il fatto della reiterazione della
condotta illecita trova già adeguata valutazione ai fini della commisurazione
dalla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 11 della citata legge n.
689/89.
Infatti,
la norma richiamata prevede che nel determinare la sanzione tra il minimo e il
massimo edittale occorre aver riguardo, tra l'altro, alla gravità della
violazione.
Opposizione
alla ordinanza ingiunzione
Dal
momento in cui è stata irrogata la sanzione amministrativa con la notifica
dell'ordinanza ingiunzione emessa dagli Uffici dell'Inps, l'interessato ha la
possibilità entro trenta giorni dalla notifica medesima di far valere le
proprie ragioni in sede giudiziaria proponendo opposizioni a tale ordinanza. La
circolare in commento ricorda che nel caso delle ordinanze in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria la relativa competenza è del tribunale in
funzione di giudice del lavoro e non dei giudici di pace, la cui competenza in
materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, per fattispecie non aventi
carattere previdenziale, viene ora riattribuita dall'art. 98 del D.Lgs. n.
507/99, dopo che era stata loro sottratta dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534.
Peraltro,
il nuovo articolo 22 -bis della legge n. 689/81, che assegna la competenza al
tribunale quale giudice del lavoro, sembra ripetere sul punto quanto già
effettuato dal previgente art.35, comma 4, della stessa legge.
Si
può quindi affermare che il legislatore ha ritenuto, anche per queste
specifiche fattispecie depenalizzate, di devolvere le competenze al giudice del
lavoro, valutando come assorbente l'inerenza dei comportamenti sanzionati
all'ambito previdenziale.
Ovviamente
il rito segue le regole dettate dal processo del lavoro.
Pagamento
in misura diretta
Oltre
ad una prima interpretazione del D.Lgs. n. 507/99, la circolare n. 192/2000
contiene alcuni importanti chiarimenti sull'applicazione della legge n. 689/81.
Innanzitutto
l'Inps prende in esame il meccanismo del pagamento in misura ridotta quale
strumento estintivo del procedimento sanzionatorio così come modificato
dall'art. 53 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
La
problematica riguarda la determinazione dell'esatto importo da versare per
poter beneficiare del meccanismo estintivo, nelle ipotesi in cui la singola
disposizione sanzionatoria non preveda un massimo ed un minimo, oppure preveda
una sanzione in misura fissa.
Infatti
l'art. 16 della legge n. 689/81 prevedeva alternativamente il pagamento di una
somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del
minimo.
La
nuova formulazione dell'art. 16 della legge n, 689/81, così come modificato dal
citato art. 52 del D.Lgs n. 213/98, elimina l'alternatività sopra indicata
qualora un minimo non sia previsto, ammettendo esclusivamente, in tale ipotesi,
il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo.
L'Inps
prende quindi atto di tale modifica intervenuta e, sostituendo le precedenti
istruzioni fornite con la circolare n. 65 del 18 marzo 1997, abbandona il
criterio di individuazione del minimo all'interno della disciplina generale,
qualora non sia indicato, a favore del nuovo meccanismo di cui al richiamato
art. 16 della legge n. 689/81.
In
ogni caso la sanzione applicata, anche nella ipotesi di una sua riduzione, non
potrà essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 10 della legge n.
689/81 e attualmente pari a lire dodicimila.
Estinzione
delle obbligazioni per sanzioni amministrative
L'Istituto,
nell'ultima parte della circolare in esame, fornisce un importante chiarimento
in ordine alla corretta individuazione ed applicazione delle ipotesi estintive
dell'obbligazione per sanzioni amministrative, integrando le istruzioni già
fornite con la richiamata circolare n. 65/1997.
Rispetto
all'ampia formulazione della norma dell'art. 1 comma 222 della legge 23
dicembre 1996, n.662, che riconduce l'estinzione dell'obbligazione al semplice
e non meglio specificato pagamento dei contributi, oltre naturalmente ad
interessi, somme aggiuntive e sanzioni, l'Inps riconosce l'effetto estintivo di
tale adempimento in qualunque momento esso avvenga anche, ad esempio, nelle
ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione sia divenuta esecutiva perché non
opposta nei termini, con evidente superamento della intervenuta inoppugnabilità
del provvedimento.
Infine,
l'Inps amplia l'applicazione della normativa sulla estinzione per avvenuto
pagamento anche a periodi anteriori al 1° gennaio 1997, data di entrata in
vigore della citata legge n. 662/96, purché la situazione non sia ormai
definita con l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.