I.N.A.I.L.
- CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - INDIVIDUAZIONE DEI
CREDITI OGGETTO DI CESSIONE - DECRETO INTERMINISTERIALE 27 OTTOBRE 2000
L'art.
36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso all'I.N.A.I.L. la
cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi, e cioè la
possibilità di trasformare i crediti in valori mobiliari attraverso la cessione
a titolo oneroso dei crediti stessi ad una società di cartolarizzazione, la
quale emette dei titoli a fronte dei crediti acquisiti.
Alla
cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che contiene
la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti, nonché le norme per
la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., contenute nell'art. 13
della legge n. 488/1999 e successive modifiche.
Il
decreto 28 marzo 2000 ha definito le modalità e i tempi delle operazioni di
cartolarizzazione, e ha precisato che sono oggetto di cessione i crediti
contributivi, compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'art. 1, commi 217 e seguenti della legge n. 662/1996,
vantati dall'I.N.A.I.L. già maturati e che matureranno.
Da
ultimo, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle
Finanze e del Lavoro del 27 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2000, n. 275, sono state individuate le tipologie dei crediti
oggetto di cessione, nonché le altre modalità applicative dell'operazione di
cessione, fra cui gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potrà assumere per
garantire il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione.
L'art.
1 del decreto 27 ottobre 2000 prevede, innanzitutto, che sono oggetto di
cessione alla società di cartolarizzazione, i crediti, compresi gli accessori
per interessi e sanzioni, dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro pubblici e
privati ed i lavoratori autonomi, tenuti al versamento all'Istituto dei premi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Saranno
ceduti anche i crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, nonché quelli oggetto di dilazione o di condono
previsto da norme di legge.
In
particolare, sono oggetto di cessione:
-crediti
vantati dall'I.N.A.I.L. alla data della cessione, e quelli che matureranno fino
al 31 dicembre 2000;
-crediti
vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000 per i quali i debitori abbiano
richiesto una rateazione ex art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, ma solo
quelli relativi alla rata in scadenza al 16 novembre 2000. (Come noto, la norma
sopra citata prevede la facoltà di rateazione in 4 soluzioni dell'anticipo e
del saldo del premio I.N.A.I.L.);
-crediti
relativi alle somme dovute all'I.N.A.I.L. entro il 16 febbraio 2001 per
regolazione del premio assicurativo per l'anno 2000, ovvero quelli relativi
alle somme dovute alle successive scadenze, nell'ipotesi di richiesta di
rateazione.
Sono,
invece, esclusi dalla cessione i crediti dell'Istituto per i quali il debitore
abbia chiesto la rateazione, se relativi alle scadenze anteriori a quella del
16 novembre u.s., nonché i crediti che saranno eliminati, in applicazione di
procedure interne dell'Istituto, entro una data che verrà fissata dal contratto
di cessione.
Il
contratto di cessione potrà avere efficacia da una data anteriore a quella di
stipula, comunque successiva al 31 agosto 2000.
Al
fine della cessione, l'I.N.A.I.L. deve redigere appositi elenchi dei crediti
ceduti, da aggiornare con accertamenti e verifiche che dovranno essere definiti
nel contratto di cessione.