I.N.A.I.L. - CESSIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI CONTRIBUTIVI - INDIVIDUAZIONE DEI CREDITI OGGETTO DI CESSIONE - DECRETO INTERMINISTERIALE 27 OTTOBRE 2000

 

L'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha esteso all'I.N.A.I.L. la cartolarizzazione dei crediti contributivi, maturati e maturandi, e cioè la possibilità di trasformare i crediti in valori mobiliari attraverso la cessione a titolo oneroso dei crediti stessi ad una società di cartolarizzazione, la quale emette dei titoli a fronte dei crediti acquisiti.

Alla cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, che contiene la disciplina generale sulla cartolarizzazione dei crediti, nonché le norme per la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., contenute nell'art. 13 della legge n. 488/1999 e successive modifiche.

Il decreto 28 marzo 2000 ha definito le modalità e i tempi delle operazioni di cartolarizzazione, e ha precisato che sono oggetto di cessione i crediti contributivi, compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 1, commi 217 e seguenti della legge n. 662/1996, vantati dall'I.N.A.I.L. già maturati e che matureranno.

Da ultimo, con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Lavoro del 27 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, sono state individuate le tipologie dei crediti oggetto di cessione, nonché le altre modalità applicative dell'operazione di cessione, fra cui gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potrà assumere per garantire il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione.

L'art. 1 del decreto 27 ottobre 2000 prevede, innanzitutto, che sono oggetto di cessione alla società di cartolarizzazione, i crediti, compresi gli accessori per interessi e sanzioni, dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro pubblici e privati ed i lavoratori autonomi, tenuti al versamento all'Istituto dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Saranno ceduti anche i crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, nonché quelli oggetto di dilazione o di condono previsto da norme di legge.

In particolare, sono oggetto di cessione:

-crediti vantati dall'I.N.A.I.L. alla data della cessione, e quelli che matureranno fino al 31 dicembre 2000;

-crediti vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000 per i quali i debitori abbiano richiesto una rateazione ex art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, ma solo quelli relativi alla rata in scadenza al 16 novembre 2000. (Come noto, la norma sopra citata prevede la facoltà di rateazione in 4 soluzioni dell'anticipo e del saldo del premio I.N.A.I.L.);

-crediti relativi alle somme dovute all'I.N.A.I.L. entro il 16 febbraio 2001 per regolazione del premio assicurativo per l'anno 2000, ovvero quelli relativi alle somme dovute alle successive scadenze, nell'ipotesi di richiesta di rateazione.

Sono, invece, esclusi dalla cessione i crediti dell'Istituto per i quali il debitore abbia chiesto la rateazione, se relativi alle scadenze anteriori a quella del 16 novembre u.s., nonché i crediti che saranno eliminati, in applicazione di procedure interne dell'Istituto, entro una data che verrà fissata dal contratto di cessione.

Il contratto di cessione potrà avere efficacia da una data anteriore a quella di stipula, comunque successiva al 31 agosto 2000.

Al fine della cessione, l'I.N.A.I.L. deve redigere appositi elenchi dei crediti ceduti, da aggiornare con accertamenti e verifiche che dovranno essere definiti nel contratto di cessione.