CONGEDI
PARENTALI E FORMATIVI -
ART. 7 LEGGE 53/2000 ANTICIPAZIONE DEL T.F.R. - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
Il
Ministero del Lavoro, con circolare 29 novembre 2000, n. 85, ha fornito le
prime indicazioni applicative concernenti l'istituto dell'anticipazione del
trattamento di fine rapporto, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge 8
marzo 2000, n. 53, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di
fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino
(di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come modificato
dall'art. 3, comma 2, della legge n. 53/2000), nonché dei congedi per la
formazione e per la formazione continua (ex artt. 5 e 6 della legge n.
53/2000).
L'art.
7 della legge n. 53/2000 dispone che, oltre ai casi già previsti dall'art.
2120, comma 8, cod. civ., il trattamento di fine rapporto può essere anticipato
anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione di taluni
congedi parentali e formativi disciplinati dalla legge stessa.
L'anticipazione
è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data
di inizio del congedo.
In
particolare, possono chiedere l'anticipazione del T.F.R. i lavoratori a tempo
indeterminato che:
-siano
genitori, anche adottivi e affidatari, e si avvalgono del diritto all'assenza
facoltativa o per malattia del bambino;
-abbiano
presentato domanda di congedo per la formazione, ex art. 5, accolta dal datore
di lavoro;
-partecipino
ad iniziative di formazione continua, ex art. 6, anche aziendali.
Per
"congedo di formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio
di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro. Il diritto è riconosciuto ai dipendenti che abbiano almeno 5 anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda, e consiste in una sospensione
del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante il periodo di congedo
il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
I
"congedi per la formazione continua" hanno la finalità di permettere
ai lavoratori di proseguire i percorsi formativi per tutto l'arco della vita,
per accrescere le proprie competenze e conoscenze professionali. La formazione
in parola può essere predisposta anche dall'azienda, attraverso piani formativi
aziendali o territoriali.
Il
Ministero ha, innanzitutto, chiarito che le ipotesi di anticipazione previste
dall'art. 7 della legge n. 53/2000 sono aggiuntive rispetto a quelle già
previste dall'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalla competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli).
Pertanto,
all'anticipazione del T.F.R. per congedi parentali e formativi si applicano gli
stessi limiti e le stesse condizioni previste, in generale, per l'anticipazione
del T.F.R. disciplinata dall'art. 2120 c.c.
In
particolare, per poter accedere al beneficio è necessaria la ricorrenza delle
seguenti condizioni:
-
maturazione di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore
di lavoro;
-il
contenimento dell'anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso
di cessazione del rapporto alla data della richiesta, nonché entro i limiti del
10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Con
specifico riferimento al requisito dell'anzianità di servizio, il Dicastero ha
opportunamente precisato che la condizione di cui all'art. 5 della legge n.
53/2000 per la fruizione del congedo per la formazione (5 anni di anzianità di
servizio) non deroga alla normativa codicistica, che, come ricordato, richiede,
ai fini dell'anticipazione, un'anzianità di almeno 8 anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro.
In
altri termini, il lavoratore solo dopo 5 anni di servizio presso la stessa
azienda potrà richiedere di fruire del congedo per la formazione, ma il diritto
all'anticipazione del T.F.R. matura solo dopo 8 anni di servizio.
L'art.
2120, c.c., prevede, inoltre, che l'anticipazione può essere ottenuta una sola
volta nel corso del rapporto di lavoro.
Sul
punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite della non
reiterabilità della richiesta comporta che il dipendente, che abbia già
ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'art. 2120 c.c.
(spese sanitarie; acquisto della prima casa per sé o per i figli), non può
accedere nuovamente al beneficio per astensione facoltativa, malattie del
bambino o congedi formativi.
Inoltre,
nel caso di esercizio, per la prima volta, del diritto all'anticipazione per
una delle nuove causali introdotte dalla legge n. 53/2000 (assenza per
astensione facoltativa o per malattia del bambino; congedo per la formazione o
per la formazione continua), il lavoratore, nel caso di successiva assenza,
ottenuta nuovamente per congedo parentale o formativo, non potrà più ricorrere
all'istituto dell'anticipazione del T.F.R..
Conservano
la loro validità, come previsto, del resto, dall'art. 2120, ultimo comma, c.c.,
le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione
collettiva di categoria e aziendale e da contratti individuali.
La
circolare, sulla scorta della lettera del citato art. 7 della legge n. 53/2000,
il quale finalizza il diritto all'anticipazione del T.F.R. alle spese da
sostenere durante i periodi di congedo parentale o formativo, precisa,
innanzitutto, che la richiesta economica del dipendente deve essere contenuta
nei limiti della sua funzione di integrazione, o sostituzione, della
retribuzione.
Pertanto,
la misura dell'anticipazione sarà ragguagliata, in primo luogo, alla misura
della retribuzione (o dell'integrazione della retribuzione) che il lavoratore
non percepisce durante l'assenza.
Tale
misura può essere integrata delle somme corrispondenti agli oneri contributivi,
nel caso in cui il dipendente proceda al riscatto del periodo di assenza non
retribuita, sempreché detti oneri economici siano documentati contestualmente
alla domanda di anticipazione.
Inoltre,
qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori
all'ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire la relativa
documentazione probatoria, al fine di ottenere una anticipazione di entità
superiore, sempre, ovviamente, nel limite del 70% previsto dall'art. 2120 c.c..
La
richiesta di anticipazione deve essere presentata per iscritto entro i termini
previsti dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 4, della legge n. 53/2000, e cioè
entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, nel
caso di astensione facoltativa o per malattie del bambino, ovvero a 30 giorni
nel caso di congedo formativo (salva la facoltà di avanzare l'istanza entro
termini più ampi).
Infine,
per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo della richiesta di
anticipazione, il Dicastero, ferma la necessità di documentare gli oneri da
sostenere che incidono sulla misura dell'anticipazione, ritiene necessaria e
sufficiente l'indicazione della data di inizio del congedo, anche per
permettere al datore di lavoro di corrispondere l'anticipazione stessa
unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio
dell'assenza.