CONGEDI PARENTALI E FORMATIVI -                         ART. 7 LEGGE 53/2000 ANTICIPAZIONE DEL T.F.R.  - CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO

 

Il Ministero del Lavoro, con circolare 29 novembre 2000, n. 85, ha fornito le prime indicazioni applicative concernenti l'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione della astensione facoltativa e dei permessi per malattia del bambino (di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge n. 53/2000), nonché dei congedi per la formazione e per la formazione continua (ex artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000).

L'art. 7 della legge n. 53/2000 dispone che, oltre ai casi già previsti dall'art. 2120, comma 8, cod. civ., il trattamento di fine rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione di taluni congedi parentali e formativi disciplinati dalla legge stessa.

L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

In particolare, possono chiedere l'anticipazione del T.F.R. i lavoratori a tempo indeterminato che:

-siano genitori, anche adottivi e affidatari, e si avvalgono del diritto all'assenza facoltativa o per malattia del bambino;

-abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, ex art. 5, accolta dal datore di lavoro;

-partecipino ad iniziative di formazione continua, ex art. 6, anche aziendali.

Per "congedo di formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il diritto è riconosciuto ai dipendenti che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, e consiste in una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.

I "congedi per la formazione continua" hanno la finalità di permettere ai lavoratori di proseguire i percorsi formativi per tutto l'arco della vita, per accrescere le proprie competenze e conoscenze professionali. La formazione in parola può essere predisposta anche dall'azienda, attraverso piani formativi aziendali o territoriali.

Il Ministero ha, innanzitutto, chiarito che le ipotesi di anticipazione previste dall'art. 7 della legge n. 53/2000 sono aggiuntive rispetto a quelle già previste dall'art. 2120 c.c., come sostituito dall'art. 1, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalla competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli).

Pertanto, all'anticipazione del T.F.R. per congedi parentali e formativi si applicano gli stessi limiti e le stesse condizioni previste, in generale, per l'anticipazione del T.F.R. disciplinata dall'art. 2120 c.c.

In particolare, per poter accedere al beneficio è necessaria la ricorrenza delle seguenti condizioni:

- maturazione di almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;

-il contenimento dell'anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, nonché entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Con specifico riferimento al requisito dell'anzianità di servizio, il Dicastero ha opportunamente precisato che la condizione di cui all'art. 5 della legge n. 53/2000 per la fruizione del congedo per la formazione (5 anni di anzianità di servizio) non deroga alla normativa codicistica, che, come ricordato, richiede, ai fini dell'anticipazione, un'anzianità di almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro.

In altri termini, il lavoratore solo dopo 5 anni di servizio presso la stessa azienda potrà richiedere di fruire del congedo per la formazione, ma il diritto all'anticipazione del T.F.R. matura solo dopo 8 anni di servizio.

L'art. 2120, c.c., prevede, inoltre, che l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Sul punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il limite della non reiterabilità della richiesta comporta che il dipendente, che abbia già ottenuto l'anticipazione per una delle causali già previste dall'art. 2120 c.c. (spese sanitarie; acquisto della prima casa per sé o per i figli), non può accedere nuovamente al beneficio per astensione facoltativa, malattie del bambino o congedi formativi.

Inoltre, nel caso di esercizio, per la prima volta, del diritto all'anticipazione per una delle nuove causali introdotte dalla legge n. 53/2000 (assenza per astensione facoltativa o per malattia del bambino; congedo per la formazione o per la formazione continua), il lavoratore, nel caso di successiva assenza, ottenuta nuovamente per congedo parentale o formativo, non potrà più ricorrere all'istituto dell'anticipazione del T.F.R..

Conservano la loro validità, come previsto, del resto, dall'art. 2120, ultimo comma, c.c., le eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e da contratti individuali.

La circolare, sulla scorta della lettera del citato art. 7 della legge n. 53/2000, il quale finalizza il diritto all'anticipazione del T.F.R. alle spese da sostenere durante i periodi di congedo parentale o formativo, precisa, innanzitutto, che la richiesta economica del dipendente deve essere contenuta nei limiti della sua funzione di integrazione, o sostituzione, della retribuzione.

Pertanto, la misura dell'anticipazione sarà ragguagliata, in primo luogo, alla misura della retribuzione (o dell'integrazione della retribuzione) che il lavoratore non percepisce durante l'assenza.

Tale misura può essere integrata delle somme corrispondenti agli oneri contributivi, nel caso in cui il dipendente proceda al riscatto del periodo di assenza non retribuita, sempreché detti oneri economici siano documentati contestualmente alla domanda di anticipazione.

Inoltre, qualora il lavoratore ritenga che le spese da sostenere siano superiori all'ammontare della retribuzione non corrisposta, dovrà fornire la relativa documentazione probatoria, al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore, sempre, ovviamente, nel limite del 70% previsto dall'art. 2120 c.c..

La richiesta di anticipazione deve essere presentata per iscritto entro i termini previsti dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 4, della legge n. 53/2000, e cioè entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, nel caso di astensione facoltativa o per malattie del bambino, ovvero a 30 giorni nel caso di congedo formativo (salva la facoltà di avanzare l'istanza entro termini più ampi).

Infine, per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo della richiesta di anticipazione, il Dicastero, ferma la necessità di documentare gli oneri da sostenere che incidono sulla misura dell'anticipazione, ritiene necessaria e sufficiente l'indicazione della data di inizio del congedo, anche per permettere al datore di lavoro di corrispondere l'anticipazione stessa unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio dell'assenza.