IVA
DEL 4% PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PRIMA CASA
(Circ.
Min. Finanze 30/11/00, n.219)
Il Ministero delle Finanze, con la
Circolare del 30 novembre 2000 n.219, ha riconosciuto
l'applicabilità dell'aliquota IVA del 4% ai contratti di appalto relativi
all'ampliamento della prima casa non di lusso.
L'orientamento ministeriale si fonda
sulla sostanziale analogia riscontrabile tra i lavori di ampliamento,
realizzati successivamente sulla prima casa e l'acquisto di pertinenze
dell'abitazione principale con atto separato e successivo, per il quale il
dettato normativo già ammette l'applicazione, in presenza
dei requisiti necessari, dei benefici "prima casa", ossia
dell'aliquota IVA del 4%, o dell'imposta di registro al 3%, ed imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa.
L'Amministrazione finanziaria nel
dettaglio ha precisato che l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta alla
fattispecie in esame è consentita nell'ipotesi in cui siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
-
i
locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità
immobiliare, né avere consistenza tale da poter essere successivamente
destinati a costituire un'autonoma unità immobiliare;
-
l'abitazione
deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le
caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969.
E' opportuno, infine, ricordare che nei
casi di realizzazione congiunta di lavori di ristrutturazione,
sottoposti all'aliquota IVA del 10%, e di ampliamento è necessario, per poter
beneficiare dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per quest'ultimo tipo di
intervento, distinguere in sede di contratto e di fatturazione le tipologie dei
lavori ed i relativi corrispettivi dell'appalto. Diversamente, la prassi
ministeriale considera applicabile al corrispettivo unitario il trattamento
fiscale meno favorevole, pari, nel caso specifico, all'aliquota IVA del 10%.
Oggetto:
Applicabilità dell'aliquota IVA del 4% ai lavori di ampliamento della prima
casa non di lusso. Tabella A, parte seconda, nn. 21)
e 39), allegata al DPR n. 633/72.
L'argomento oggetto della presente
circolare è stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28 giugno
2000 con i responsabili dei Servizi di Consulenza Giuridica delle Direzioni
Regionali delle Entrate.
Al riguardo, si partecipano le
definitive determinazioni cui è pervenuta la scrivente sulla base anche delle
osservazioni emerse nella predetta riunione o successivamente pervenute dalle
Direzioni Regionali.
Sono sorte perplessità in ordine
all'applicabilità dell'aliquota IVA del 4%, prevista dai nn.21)
e 39) della tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633,
per la cessione e costruzione di case di abitazione non di lusso, anche alle prestazioni
di servizi aventi ad oggetto lavori di ampliamento, ossia di incremento di
superficie, della "prima casa", nell'ipotesi in cui il
committente sia una persona fisica per la quale ricorrano le condizioni di
cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni sull'imposta di
registro (ossia le condizioni che individuano la "prima casa").
Al riguardo si fa presente che, ai
sensi dell'art. 1 della legge n. 659 del 19 luglio 1961, le agevolazioni
fiscali e tributarie, stabilite per la costruzione di case di abitazione non di
lusso, si applicano anche all'ampliamento ed al completamento degli edifici già
costruiti o in corso di costruzione.
I dubbi sulla possibilità di applicare
l'aliquota del 4% ai lavori di ampliamento della "prima casa" nascono
in primo luogo dal carattere di specialità che riveste la normativa che agevola
l'acquisto dell'abitazione costituente prima casa, in secondo luogo dalla
considerazione che l'acquirente, per fruire del beneficio, deve dichiarare
nell'atto di acquisto, tra l'altro, "di non essere titolare dei diritti di
proprietà, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del
comune in cui è sito l'immobile da acquistare".
Con circolare n. 1/E del 2 marzo 1994,
è stato precisato, in materia di IVA, sia pure in relazione alla previgente normativa, che le medesime dichiarazioni
richieste all'acquirente di una "prima casa" devono essere rese
all'appaltatore nel caso in cui una persona fisica, anzichè
acquistare mediante compravendita la detta "prima casa", provveda a
costruirla attraverso lo strumento dell'appalto.
Si ritiene che la "ratio"
fondamentale delle disposizioni in tema di "prima casa", contenute nell'art. 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sia quella di voler favorire, attraverso un carico fiscale attenuato,
l'acquisizione della prima casa, normalmente destinata a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente.
Peraltro, non sembra estranea alle
disposizioni in esame anche la finalità di agevolare, entro certi limiti,
interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzazione della "prima
casa".
Significative, in tal senso, sono le
norme che consentono di fruire dell'agevolazione per l'acquisto, anche
successivo, di un posto macchina, di una cantina, e di una soffitta costituenti
pertinenza della "prima casa" e di non decadere dai benefici qualora
si ceda, prima dello scadere di un quinquennio dall'atto dell'acquisto,
l'immobile già assoggettato ad aliquota agevolata, ma si provveda entro un anno
dalla cessione ad acquistarne un altro da adibire ad abitazione principale.
Per tale motivo, si ritiene che anche
alle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi
all'ampliamento di una "prima casa" sia applicabile l'aliquota
ridotta del 4%, e che a tal fine chi commette i lavori, ove non possieda anche
un'altra abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare,
sia legittimato a dichiarare all'appaltatore di non essere titolare di diritti
su altra abitazione nel comune.
Tuttavia, va sottolineato che
l'aliquota agevolata può essere applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati
rimangano contenuti nell'ambito del semplice ampliamento.
Devono quindi ricorrere le seguenti
condizioni:
-
A) i locali di nuova
realizzazione non devono configurare una nuova unità immobiliare nè
avere consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un'autonoma unità
immobiliare.
-
B) l'abitazione deve
conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di
lusso, determinate sulla base dei
parametri dettati dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 2
agosto 1969.
Le Direzioni Regionali vigileranno
sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.