IVA
- ACQUISTO DELLA PRIMA CASA - RETTIFICA DELL'ALIQUOTA
(Min.finanze,
Ris. 7/12/00, n. 187/E)
Anche
se è trascorso più di un anno dall'emissione della prima fattura è possibile
utilizzare la procedura di variazione in diminuzione dell'aliquota IVA (art.
26, D.P.R. n. 633/1972) nel caso in cui, per un contratto preliminare di
compravendita o di appalto per la costruzione di un'abitazione non di lusso,
siano stati corrisposti degli acconti con IVA al 10 per cento dal committente
per il quale, al momento, non sussistevano i requisiti per godere delle
agevolazioni come prima casa (n. 39, Tab. A, parte II, D.P.R. n. 633/1972), se
questi successivamente, alla consegna dell'immobile, poteva usufruire
dell'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento.
In
questo caso, specifica il Ministero delle finanze, le fatture emesse in
relazione agli acconti, con applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento,
potranno essere rettificate, mediante variazioni in diminuzione, al fine di
applicare l'aliquota IVA del 4 per cento sull'intero corrispettivo dovuto per
la realizzazione dell'immobile.
In
una precedente circolare il Ministero delle finanze aveva già chiarito che se
la dichiarazione di possedere i requisiti per usufruire del beneficio
"prima casa" non è resa dall'acquirente nel contratto preliminare, ma
esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture relative agli acconti, già
emesse con l'aliquota del 10 per cento potevano essere rettificate per
consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento sull'intero
corrispettivo (Circ. 1/E del 1994).
Il
Ministero delle finanze ha chiarito, inoltre, che la rettifica dell'imposta cui
si riferisce il caso in esame esula dalla previsione normativa in quanto non si
ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione
atteso che, al momento della stipula del contratto preliminare, l'imposta è
stata correttamente applicata nella misura del 10 per cento (art. 26, comma 2,
D.P.R. n. 633/1972).
La
rettifica della maggior imposta, applicata in sede di contratto preliminare per
carenza a questa data dei requisiti necessari per usufruire dell'aliquota del 4
per cento, risulta coerente con la disposizione normativa prevista dal Testo
Unico sull'imposta di registro (nota II-bis, art. 1 Tar., parte I, D.P.R. n.
131/1986) cui fa riferimento il decreto istitutivo dell'IVA in materia di
agevolazioni fiscali per acquisto di una prima casa (n. 21, Tabella A, parte
II, D.P.R. n. 633/1972), dato che questa disposizione subordina l'applicazione
dell'aliquota del 4 per cento alla sola circostanza che la dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione sia
resa nell'atto di acquisto e non richiede che questi requisiti sussistano anche
al momento del pagamento degli acconti.
Il
Ministero delle finanze, infine, ha ricordato che la normativa vigente prevede
che le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti possano essere rese,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare,
consentendo pertanto l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento già in
questa sede, e comunque devono essere riferite al momento in cui si realizza
l'effetto traslativo del contratto (nota II-bis, art. 1, comma 2, Tar., parte
I, D.P.R. n. 131/1986).
Ministero
finanze
Risoluzione
7/12/00, n.187/E
Oggetto
: Acquisto prima abitazione- Rettifica aliquota IVA.
Applicabilità
art. 26 DPR n. 633 del 1972
Codesta
Associazione di categoria ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di
operare la variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'art.26 del dpr
n. 633 del 1972, oltre il decorso di un anno, nella seguente ipotesi.
Viene
stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un
immobile abitativo non di lusso per il quale, a tale data, non sussistono le
condizioni oggettive e soggettive richieste in capo all'acquirente per
l'applicazione dell'aliquota IVA "prima casa", stabilita nella misura
del 4% (n. 21 della Tabella A, parte seconda, allegata al dpr n. 633 del 1972).
Conseguentemente,
atteso che le somme versate in sede di stipula del predetto preliminare
costituiscono acconto del corrispettivo dovuto in relazione alle futura
cessione dell'immobile, viene emessa fattura con indicazione dell'aliquota IVA
del 10 per cento ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, parte III,
allegata al DPR n. 633 del 1972, concernente le cessioni di case di abitazioni
non di lussso per le quali non ricorrono le condizioni richieste dal citato n.
21 della parte seconda della medesima tabella.
Al
momento della stipula del definitivo contratto di compravendita l'acquirente si
trova in possesso dei requisiti richiesti per fruire della citata agevolazione
"prima casa", consistente nella possibilità di effettuare l'acquisto
con l'aliquota del 4%.
Detta
aliquota, pertanto verrà applicata sulla parte di corrispettivo ancora dovuto.
Il
quesito posto tende a conoscere se, in relazione alle fatture emesse in sede di
preliminare, possa operarsi una variazione in diminuzione dell'imposta, dal 10
per cento al 4 per cento, oltre il decorso di un anno dall'emissione.
In
proposito viene richiamata la circolare 2 marzo 1994, n. 1/E con la quale è
stato chiarito che, qualora la dichiarazione di possedere i requisiti per
usufruire del beneficio "prima casa" non sia resa dall'acquirente nel
contratto preliminare, ma esclusivamente nell'atto di acquisto, le fatture
relative agli acconti, già emesse con l'aliquota del 10 per cento (applicabile
alle cessioni di case di abitazione non di lusso ai sensi del n. 127-undecies)
della Tabella A, parte terza allegata al dpr n. 633 del 1972) potranno essere
rettificate ai sensi dell'art. 26 del dpr n. 633 del 1972, onde consentire
l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% sull'intero corrispettivo.
In
relazione al quesito posto si formulano le seguenti osservazioni.
L'art.
26 richiamato, concernente le variazioni dell'imposta o dell'imponibile,
individua al secondo comma il limite di un anno come termine per operare le
variazioni in diminuzione, nel caso in cui una operazione per la quale sia
stata emessa fattura venga meno in tutto o in parte in conseguenza di nullità,
annullamento, revoca, rescissione o risoluzione e simili, dipendenti da un
sopravvenuto accordo tra le parti, o in caso di inesattezza della fatturazione.
Nelle
ipotesi di variazione sopra descritte il limite temporale, previsto dall'art.
26, contempera l'esigenza di dare rilievo fiscale alle vicende contrattuali
determinate dalla volontà delle parti, o ad errori commessi in sede di
fatturazione, con quella di dare certezza alla pretesa tributaria.
La
rettifica dell'imposta cui si riferisce il quesito in esame esula dalla citata
previsione normativa in quanto non si ricollega a variazioni negli elementi
contrattuali nè ad errori di fatturazione atteso che, al momento della stipula
del contratto preliminare, l'imposta è stata correttamente applicata nella
misura del 10 per cento.
Inoltre,
detta rettifica risponde ad una ratio del tutto diversa da quella che presiede
la previsione del citato articolo 26, in quanto, come chiarito nella richiamata
circolare n. 1/E, risulta finalizzata alla necessità di garantire
l'applicazione del beneficio "prima casa" sull'intero importo
dell'operazione, anche nella ipotesi in cui il relativo pagamento avvenga in
più soluzioni.
La
rettifica della maggior imposta applicata in sede di contratto preliminare -
per carenza a tale data dei requisiti necessari per usufruire dell'aliquota del
4% - risulta coerente con la disposizione recata dalla nota II-bis)
all'articolo 1 della tariffa, parte prima allegata al testo unico dell'imposta
di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, alla quale fa riferimento
il richiamato n. 21) della Tabella A, parte seconda, allegata al dpr n. 633 del
1972, atteso che tale disposizione subordina l'applicazione dell'aliquota del
4% alla sola circostanza che la dichiarazione relativa alla sussistenza dei
requisiti necessari per usufruire dell'agevolazione sia resa nell'atto di
acquisto e non richiede che tali requisiti sussistano anche al momento del
pagamento degli acconti.
Ciò
risulta confermato dal comma 2 della stessa tariffa il quale, nel prevedere che
le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti possano essere
rese oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare,
(consentendo pertanto l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% già in tale
sede), richiede comunque che esse debbano essere riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo del contratto.
In
considerazione della particolare ratio, strettamente connessa all'applicazione
del beneficio prima casa, che presiede alla possibilità di operare le
variazione in diminuzione nell'ipotesi in esame, deve ritenersi che detta
variazione possa essere effettuata a prescindere dal tempo trascorso tra il
pagamento dell'acconto e la stipula dell'atto definitivo di acquisto.
Alle
medesime conclusioni deve pervenirsi nella ipotesi in cui in al momento della
corresponsione degli acconti dovuti per la realizzazione, mediante contratto di
appalto, di una casa di abitazione non di lusso non sussistano, in capo al
committente, i requisiti per fruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4%,
ai sensi del n. 39) della Tabella A, parte seconda allegata al DPR n. 633 del
1972, qualora tali requisiti vengano a sussistenza alla data della consegna
dell'immobile.
Anche
in questo caso le fatture emesse in relazione agli acconti, con applicazione
dell'aliquota IVA del 10%, potranno essere rettificate, mediante variazioni in
diminuzione, al fine di applicare l'aliquota IVA del 4% sull'intero
corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'immobile.