IVA
- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLA
SANZIONE
(Cass.
Sez. trib., Sent. 2/10/00, n. 12989)
In
materia di violazioni, amministrativa-mente sanzionate con pena pecuniaria,
relative all'imposta sul valore aggiunto, commesse anteriormente al 1° aprile
1998, data di entrata in vigore della riforma delle sanzioni tributarie non
penali, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata, nel caso in cui il
provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e la relativa controversia sia
stata definita con decisione passata in giudicato, si prescrive nel termine di
cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato (artt. 75
comma primo, D.P.R. n. 633/1972 e 17, comma primo, legge n. 4/1929) e non nel
termine di prescrizione di dieci anni come previsto dalla norma del codice
civile sugli effetti del giudicato (art. 2953, c.c.).
La
Corte di Cassazione, che ha affrontato per la prima volta la questione, ha
affermato che, in linea di principio, non può essere applicata per analogia
alla prescrizione dei diritti che derivano dal rapporto tributario la norma
civilistica secondo cui si prescrivono con il decorso di dieci anni i diritti
per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, quando riguardo ad
essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
Infatti
il diritto sanzionatorio tributario ha acquisito, nel corso del tempo, il
carattere di un vero e proprio "sistema speciale", ormai
tendenzialmente compiuto (D.Lgs n. 472/1997 e D.Lgs. n. 74 /2000).
E
proprio le norme in vigore dal 1° aprile 1998 prevedono che il diritto alla
riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, e
che l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione
che non decorre fino alla definizione del procedimento.
E'
evidente, secondo i Supremi Giudici, che, mentre l'istituto della conversione
della prescrizione breve in prescrizione decennale per effetto di giudicato
attiene a controversie di natura "privatistica" e si fonda sul
principio dell'autonomia del titolo giudiziale (art. 2909 c.c.), il quale, una
volta che si è formato, vive di vita propria rispetto alle originarie cause del
ricorso delle parti, la disposizione tributaria si basa pur sempre sui principi
di autoritarietà ed esecutorietà del provvedimento di irrogazione della
sanzione, che resta l'unico "titolo" della pretesa sanzionatoria,
anche in presenza di giudicato (ovviamente, se confermativo, in tutto o in
parte, della pretesa stessa), ed attua il contemperamento tra tali principi ed
il giudicato sull'impugnazione del provvedimento medesimo mediante l'istituto
dell'interruzione della prescrizione del diritto alla riscossione della
sanzione pecuniaria, salvaguardando, in tal modo, sia il diritto
dell'Amministrazione finanziaria a realizzare la propria pretesa (anche prima,
sia pure parzialmente, della formazione del giudicato), sia il diritto del
contribuente alla tutela giurisdizionale contro gli atti (illegittimi)
dell'Amministrazione stessa.