BENEFICI
"PRIMA CASA" - IMMOBILI
ACQUISTATI DAI CONIUGI IN REGIME DI COMUNIONE
(Cass.
Sez. Trib., Sent. 28/10/00, n. 14237)
La
Corte di Cassazione ha affermato che l'acquisto in comune di un immobile da
parte dei coniugi si differenzia dall'acquisto della comproprietà, dove le
agevolazioni "prima casa" (legge n. 168/82) spettano solo al coniuge
non ancora proprietario di un appartamento.
Il
coniuge che acquista un bene nel corso del matrimonio fa sì che questo ricada
nel regime di comunione (art. 179 c.c.) ma non compie alcun atto di
riconoscimento patrimoniale, né acquista per nome dell'altro: la comunione dei
beni, infatti, è istituita dalla legge non tanto sulla base di una comune
volontà di acquisto, quanto sulla comunità affettiva e di vita che si riflette
sui beni materiali, per cui vengono meno considerazioni di ordine economico e
contabile.
Pertanto
l'altro coniuge non diventa proprietario dell'immobile, non è acquirente del
bene, ma lo riceve per volontà di legge e quindi non è tenuto al possesso dei
requisiti necessari per le agevolazioni tributarie "prima casa".