CHIARIMENTI
IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, ADDIZIONALE REGIONALE E IRAP
(Min.finanze,
Nota 24/11/00, n. 245470)
Il
Ministero delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ad una serie
di problematiche emerse nel corso dell'attività di assistenza per le
dichiarazioni fiscali ai contribuenti da parte degli uffici delle entrate,
distrettuali delle imposte dirette e dell'IVA nonchè dei centri di risposta
telefonici.
Ritardi
nei controlli
Il
controllo automatizzato delle dichiarazioni unificate presentate nel 1999 per i
redditi '98 ha richiesto, per una serie di circostanze connesse all'avvio di
nuove procedure di trasmissione, acquisizione e trattamento dei dati, tempi più
lunghi del previsto.
L'invio
delle comunicazioni d'irregolarità (art. 36 bis, comma quarto, DPR n. 600/1973)
è avvenuto dopo l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione
successiva.
Le
tardive comunicazioni possono assumere rilevanza quando riguardano la riduzione
del credito da utilizzare in compensazione.
Infatti,
se il credito non riconosciuto in base ai controlli automatici non è stato
ancora utilizzato alla data di ricevimento della comunicazione di irregolarità,
il contribuente può limitarsi a non utilizzare in compensazione il credito non
spettante e a riportare, nella successiva dichiarazione, l'eccedenza d'imposta
risultante dalle precedenti dichiarazioni, nella misura riconosciuta. In questo
caso nessun importo è dovuto a titolo di sanzioni e interessi.
Quando,
invece, il credito ridotto in base ai controlli automatici è già stato
utilizzato al momento del ricevimento della comunicazione di irregolarità, è
richiesto il versamento dell'ammontare non spettante, degli interessi e della
sanzione ridotta ad un terzo (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997).
Tenuto
conto che le comunicazioni di irregolarità avrebbero dovuto essere inviate
entro il mese di aprile scorso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni e
della determinazione degli interessi è necessario considerare la data, o le
date, di utilizzo del credito non riconosciuto.
Il
ritardo dell'invio della comunicazione di irregolarità non è rilevante quando
il credito non riconosciuto sia già stato completamente utilizzato entro il 30
aprile.
E'
determinante, invece, quando il credito non spettante è stato utilizzato dopo
tale data, ma prima del ricevimento della comunicazione.
Il
Ministero delle finanze ha chiarito che per verificare quali siano i
comportamenti da assumere è necessario, quindi, prendere in esame le date di
effettivo utilizzo del credito (date dei modelli F24 utilizzati per la
compensazione) e gli importi dalle diverse scadenze.
Il
servizio di assistenza dovrà, preliminarmente, quantificare l'ammontare del
credito non spettante utilizzato nel periodo compreso tra il 1° maggio e la
data di ricevimento della comunicazione.
Successivamente
dovrà procedere ad annullare le sanzioni correlate a tale ammontare e a
rideterminare i relativi interessi.
Gli
interessi, pari al cinque per cento annuo, vanno commisurati al periodo che
intercorre tra la data di utilizzo del credito e l'ultimo giorno del mese
antecedente quello di elaborazione automatizzata della comunicazione.
Ad
esempio, se il credito non spettante è pari a L.10.000.000, è stato utilizzato
il 16 luglio 2000 e la liquidazione della dichiarazione è avvenuta il 25
settembre 2000 (tale data è visibile nella funzione "interrogazione
correttive" del programma di correzione dei dati delle dichiarazioni e dei
versamenti), gli interessi vanno determinati in base al periodo 16 luglio- 31
agosto nel modo seguente:
10.000.000
x 5 x 45: 36.000 = L.62.499 arrotondate a L.62.000.
Addizionale
regionale all'irpef
Ai
fini dell'individuazione dell'obbligo di determinazione dell'addizionale
regionale all'IRPEF, occorre verificare se l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti non
supera le 20.000 lire.
L'imposta
è naturalmente, determinata sul reddito imponibile comprensivo quindi dei
crediti di imposta sugli utili distribuiti da società ed enti.
Alcuni
contribuenti, nel verificare se fossero o meno tenuti alla determinazione
dell'addizionale, hanno fatto riferimento ad una teorica imposta determinata
sul reddito complessivo, sulla base delle istruzioni per la compilazione del
Modello UNICO '99.
In
effetti, queste ultime fanno riferimento ad un imposta calcolata sul reddito
complessivo, pertanto, pur confermando la correttezza della procedura di
controllo adottata, il Ministero delle finanze ritiene non sanzionabile il
comportamento del contribuente in quanto indotto in errore dalle istruzioni
ministeriali.
Irap
Nell'ipotesi
in cui ricorrono le condizioni per l'applicazione della c.d. clausola di
salvaguardia, il contribuente che abbia pedissequamente seguito le istruzioni
ministeriali potrebbe essere stato indotto in errore nella determinazione
dell'imposta regionale dovuta.
Imposta
dovuta L'IRAP dovuta è pari alla differenza tra il totale dell'imposta indicata
nel rigo IQ68 e la riduzione dell'imposta indicata nel rigo IQ69, colonna 2,
riduzione calcolata sulla base dei tributi e contributi figurativi di cui alla
colonna 1 del rigo IQ69 secondo lo schema di calcolo allegato alle istruzioni
della dichiarazione dei redditi.
Le
istruzioni relative al rigo IQ70, erroneamente, oltre a descrivere l'operazione
sopra illustrata, riportano la dizione "eventualmente diminuita
dell'importo di colonna 1", diminuzione che chiaramente non doveva essere
operata.
Se
i contribuenti avessero seguito quest'indicazione è corretto procedere al
recupero dell'imposta e dei relativi interessi, mentre è equo procedere
all'annullamento delle sanzioni.
Nei
casi di correzione parziale degli esiti della dichiarazione il termine dei 30
giorni per usufruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni decorrerà dalla
data di effettuazione della correzione, è pertanto necessario che il
contribuente ritiri in tempo utile la nuova comunicazione con l'allegato
modello F24 corretto. Se i contribuenti non provvedono a tale ritiro, gli
Uffici devono contattare, anche per le vie brevi, gli interessati.