LEASING
IMMOBILIARE - RISCATTO ANTICIPATO DEL BENE
(Min.finanze,
Ris. 4/1200 n. 183/E)
Se
il contratto di locazione immobiliare prevede una durata non inferiore agli
otto anni, come richiesto dal testo unico delle imposte sui redditi in materia
di ammortamenti, nell'ipotesi di riscatto anticipato del bene immobile oggetto
di un contratto di leasing, secondo il Ministero delle finanze, non sembra
sussistere alcun intento elusivo da parte dell'impresa utilizzatrice del
medesimo, in quanto il riscatto anticipato comporta soltanto una riduzione del
numero dei canoni stabilito nel contratto di locazione finanziaria e non ha
alcun riflesso sull'ammontare dei canoni già portati in deduzione, (art. 67,
comma 8, TUIR).
In
sostanza l'espressione "durata del contratto", contenuta nella norma,
si deve intendere riferita alla durata del contratto "prevista" e non
a quella "effettiva".
L'assenza
di intento elusivo è chiaramente rilevabile dal fatto che successivamente al
riscatto anticipato del bene gli ammortamenti residui avverranno comunque nel
rispetto delle regole stabilite dal testo unico (art. 67, commi 1 e 2, TUIR,
D.M. 31dicembre 1988).
La
disciplina tributaria Il testo unico, nel disciplinare la deducibilità delle
quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio
dell'impresa, prevede che, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la
deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che la durata del relativo
contratto di leasing non sia inferiore ad otto anni, se questo ha per oggetto
beni immobili, ovvero alla metà del normale periodo di ammortamento previsto in
relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili.
La
durata minima del contratto di leasing risponde all'esigenza di evitare manovre
elusive da parte dell'impresa utilizzatrice mediante la deduzione dei canoni
per l'acquisizione della disponibilità del bene in un arco temporale
notevolmente più breve rispetto a quello occorrente per l'ammortamento dello
stesso bene se acquistato a titolo di proprietà.
Il
caso esaminato dal Ministero Nel caso esaminato dalle Finanze, l'opzione
anticipata veniva espressa prima degli otto anni richiesti dalla legge ma
nell'ambito di un contratto di locazione immobiliare della durata di dodici
anni, successivamente prolungati a quindici.
Il
contribuente aveva spesato per ciascun esercizio una quota parte di riferimento
commisurata alla durata del contratto (ossia un dodicesimo e successivamente un
quindicesimo del totale, quindi di ammontare addirittura inferiore a quella
massima consentita) ed avrebbe proseguito con l'ammortamento del valore residuo
sulla base dei coefficienti ministeriali.