LEASE
BACK - NUOVO ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE
(Min.finanze,
Circ. 30/11/00, n. 218/E)
Il
Ministero delle finanze ha modificato il proprio orientamento in merito alla
tassazione del contratto di leasing in seguito ai recenti orientamenti della
Cassazione, che riconoscono la validità giuridica del lease-back, e ha,
pertanto, invitato gli Uffici a riesaminare il contenzioso pendente,
instauratosi sul presupposto dell'illiceità, in astratto, della causa del
rapporto contrattuale di lease-back, procedendo all'abbandono delle
controversie con le modalità di rito (in via di autotutela, mediante il ritiro
dell'atto impugnato, cui consegue l'estinzione del giudizio per cessata materia
del contendere ovvero, qualora sia già intervenuta sentenza sfavorevole,
prestando acquiescenza o, se già proposta l'impugnazione, rinunciando
all'appello, avendo cura di pervenire a un accordo con la controparte ai fini
della compensazione delle spese).
Il
lease back è un'operazione con la quale un'impresa commerciale o industriale vende un bene, di solito un immobile, a
un'impresa finanziaria che contestualmente concede in locazione finanziaria il
bene medesimo all'impresa venditrice; quest'ultima corrisponde i pattuiti
canoni, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, al termine
della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il
riscatto.
Gli
Uffici finanziari, in linea con l'indirizzo interpretativo manifestato dal
SECIT, hanno considerato il contratto un negozio con cui una società
finanziaria presta denaro al proprietario di un bene, il quale le trasferisce
il bene stesso, fiduciariamente e senza corrispettivo, al solo scopo di
garanzia, mantenendone, peraltro, la disponibilità assimilando l'operazione al
mutuo assistito da garanzia reale sui beni del mutuatario e riscontrando
un'ipotesi di alienazione a scopo di garanzia, volta ad eludere il divieto del
patto commissorio.
Dal
punto di vista fiscale, sul presupposto della nullità, per illiceità della
causa, degli accordi contrattuali, è stata generalmente contestata, alle
società di leasing, la detraibilità dell'IVA sul prezzo di acquisto del bene e,
ai fini dell'imposizione diretta, la deducibilità delle relative quote di
ammortamento.
Sempre
ai fini delle imposte dirette, si è proceduto al recupero a tassazione dei
canoni di leasing dedotti da parte dell'utilizzatore, salvo che per la quota
riferibile agli interessi maturati, con contestuale disconoscimento della
detraibilità dell'IVA addebitata dal locatore sugli stessi.
Successivamente,
la giurisprudenza prevalente, maturata in ambito civilistico, è pervenuta a
diverse conclusioni.
La
Corte di Cassazione ha ritenuto che lo schema negoziale del lease back presenti
autonomia strutturale e funzionale, quale contratto d'impresa e caratteri
peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che
esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che
- in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia - si risolva in un
negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta.
Disciplina
IVA
A
seguito di questo cambiamento di indirizzo e per garantire l'uniformità
dell'attività dell'Amministrazione Finanziaria, il Ministero ha sintetizzato il
trattamento da riservare, ai fini fiscali, ai rapporti che scaturiscono da un
contratto di lease back.
La
cessione, nei confronti della società di leasing, del bene oggetto del
contratto è soggetta a IVA, in quanto ricorre sia il presupposto oggettivo sia
quello soggettivo (l'utilizzatore del contratto di lease back è soggetto
esercente attività commerciale).
La
concessione in leasing del bene rientra nel campo di applicazione dell'IVA in
quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo
(prestazione di servizi resa dietro corrispettivo), con applicazione
dell'aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del
contratto.
Trattandosi
di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide
con il pagamento del corrispettivo, pertanto il tributo va applicato sui canoni
periodicamente addebitati all'utilizzatore.
Qualora
l'utilizzatore si avvalga della facoltà di riscattare il bene al termine del
contratto si concretizza, ai fini IVA, una operazione di cessione imponibile.
La
fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà
recare, quindi, l'indicazione dell'imposta applicata.
Disciplina
ai fini delle imposte
sui
redditi
Avendo
a oggetto un bene strumentale, la cessione alla società finanziaria dà luogo a
una plusvalenza o a una minusvalenza, rispettivamente, imponibile (art. 54,
D.P.R. n. 917/1986) o deducibile (art. 66, D.P.R. n. 917/1986) in capo al
cedente.
L'impresa
di leasing cessionaria può dedurre le quote di ammortamento del costo
fiscalmente riconosciuto del bene oggetto del contratto (art. 67, comma 8,
TUIR).
Per
la concessione del bene in leasing, l'impresa che concedente introita canoni di
locazione finanziaria che costituiscono componenti positivi di reddito (art.
75, D.P.R. n. 917/1986) e l'impresa utilizzatrice corrisponde canoni di
locazione finanziaria che costituiscono componenti negativi di reddito
deducibili.
Il
prezzo del riscatto del bene, qualora l'utilizzatore si avvalga di tale facoltà
al termine del contratto, può essere ammortizzato (art. 67, TUIR).