COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - ART. 17 LEGGE 68/99 - CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA
Il
Ministero dei lavori pubblici il 14 novembre 2000, con propria nota inviata ai
Capi dell'Amministrazione centrale, decentrata e periferica, ha invitato gli
stessi ad attenersi, in materia di certificazione di ottemperanza di cui
all'art. 17 della legge n. 68/99, al nuovo orientamento espresso dal Ministero
del lavoro sulla durata della validità della certificazione rilasciata dagli
uffici competenti.
Il
Ministero dei lavori pubblici, pertanto, invitando i propri uffici a dare
massima diffusione sul contenuto della nota, specifica che la certificazione di
che trattasi, in assenza di modifiche dell'assetto occupazionale delle imprese
che si riflettano sulla normativa relativa al collocamento obbligatorio, ha
validità semestrale.
Durante
tale periodo, qualora la certificazione dovesse recare una data anteriore a
quella di pubblicazione del bando, sarà sufficiente una dichiarazione
sostitutiva che confermi la persistenza della situazione di ottemperanza
certificata dall'ufficio competente.
Si
pubblica qui di seguito la circolare n. 79/00 in data 9/11/2000 del Ministro
del lavoro e della Previdenza che sancisce la validità per 6 mesi della
certificazione di ottemperanza all'art. 17 legge 68/99.
Ministero
del lavoro e della Previdenza Sociale
Prot.
721/SDGI/00-M/165/M.17
Oggetto:
Assunzioni obbligatorie - Art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68. Certificazioni
di ottemperanza.
Con
circolare n. 41/2000 del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito ulteriori
chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 17 della legge 68/99 che, come è
noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per
l'assegnazione degli appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza
agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi
competenti.
In
particolare è stato espresso l'avviso che la suddetta certificazione dovesse
recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.
Proprio
in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di datori di lavoro
hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle aziende
che partecipano a gare d'appalto con cadenza molto frequente, le quali
lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di
certificazione in occasione della partecipazione ad ogni gara di appalto anche
se dal momento del rilascio di un precedente certificato non sono intervenute
modifiche all'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi
obblighi, con notevole appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che
per i servizi competenti al rilascio.
Al
riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e risolta
raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.
Infatti,
se è pur vero che l'art. 17 della legge n. 68 contiene un riferimento ad un
nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere compreso negli
elenchi di cui all'art.2 della legge 4.1.68, n. 15 ed all'art. 1 del D.P.R.
20.10.1998, n. 403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione
sostitutiva di certificazione, non sembra di poter rinvenire nella previsione
dell'art. 17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione
amministrativa e, dunque, anche a quella di cui all'art. 2 comma 3, della legge
127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.
In
conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni partecipazione a
gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare la
certificazione di cui all'art. 17, rilasciata dai competenti uffici,
accompagnata - qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del
bando di gara (comunque nel limite di 6 mesi) da una dichiarazione sostitutiva
del legale
rappresentante
che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione
dell'ufficio competente.