COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ART. 17 LEGGE 68/99 - CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA

 

Il Ministero dei lavori pubblici il 14 novembre 2000, con propria nota inviata ai Capi dell'Amministrazione centrale, decentrata e periferica, ha invitato gli stessi ad attenersi, in materia di certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/99, al nuovo orientamento espresso dal Ministero del lavoro sulla durata della validità della certificazione rilasciata dagli uffici competenti.

Il Ministero dei lavori pubblici, pertanto, invitando i propri uffici a dare massima diffusione sul contenuto della nota, specifica che la certificazione di che trattasi, in assenza di modifiche dell'assetto occupazionale delle imprese che si riflettano sulla normativa relativa al collocamento obbligatorio, ha validità semestrale.

Durante tale periodo, qualora la certificazione dovesse recare una data anteriore a quella di pubblicazione del bando, sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva che confermi la persistenza della situazione di ottemperanza certificata dall'ufficio competente.

Si pubblica qui di seguito la circolare n. 79/00 in data 9/11/2000 del Ministro del lavoro e della Previdenza che sancisce la validità per 6 mesi della certificazione di ottemperanza all'art. 17 legge 68/99.

 

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

 

Prot. 721/SDGI/00-M/165/M.17

 

Oggetto: Assunzioni obbligatorie - Art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68. Certificazioni di ottemperanza.

Con circolare n. 41/2000 del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art. 17 della legge 68/99 che, come è noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per l'assegnazione degli appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti.

In particolare è stato espresso l'avviso che la suddetta certificazione dovesse recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

Proprio in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di datori di lavoro hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle aziende che partecipano a gare d'appalto con cadenza molto frequente, le quali lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di certificazione in occasione della partecipazione ad ogni gara di appalto anche se dal momento del rilascio di un precedente certificato non sono intervenute modifiche all'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi obblighi, con notevole appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che per i servizi competenti al rilascio.

Al riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e risolta raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Infatti, se è pur vero che l'art. 17 della legge n. 68 contiene un riferimento ad un nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere compreso negli elenchi di cui all'art.2 della legge 4.1.68, n. 15 ed all'art. 1 del D.P.R. 20.10.1998, n. 403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sembra di poter rinvenire nella previsione dell'art. 17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione amministrativa e, dunque, anche a quella di cui all'art. 2 comma 3, della legge 127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.

In conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni partecipazione a gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare la certificazione di cui all'art. 17, rilasciata dai competenti uffici, accompagnata - qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite di 6 mesi) da una dichiarazione sostitutiva del legale

rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.