TRASPORTI -
CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DEI CENTRI ABITATI DEI
MEZZI PESANTI PER L'ANNO 2001
(D.M.
18/12/00)
Il
Ministro dei lavori pubblici, con decreto 18 dicembre 2000, n.7971 ha
individuato il calendario dei divieti alla circolazione dei veicoli con massa
superiore a 7,5 t per l'anno 2001.
Rispetto
ai decreti degli anni precedenti si evidenzia che sono state aumentate le
possibilità, per i prefetti, di autorizzare la circolazione dei veicoli pesanti
in deroga alle disposizioni di divieto e ciò in particolare per esigenze gravi
e motivate e per la realizzazione di opere di interesse nazionale
(artt.10-11-12).
Si
ricorda che per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario
dei divieti (art.1) è integrato con gli ulteriori periodi dal
22 giugno al 9 settembre dalle 18.00 di ogni venerdì alle 24.00 della domenica;
dal 2 al 17 giugno e dal 15 al 23 settembre dalle ore 16.00 di ogni sabato alle
24.00 della domenica (art.8).
Tali
integrazioni non si applicano ai veicoli classificati mezzi d'opera a
condizione che circolino nei limiti di massa legali.
Ministero
dei Lavori Pubblici
Decreto
18 dicembre 2000
Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001
Il
Ministro dei lavori pubblici
Visto
l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste
le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di
esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
Considerato
che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei
veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
Considerato
che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonchè dei
veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4,
del nuovo codice della strada;
Decreta:
1.
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed
ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima
autoriz-zata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari
giorni dell'anno 2001 di seguito elencati:
a)
tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
b)
tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre,
dalle ore 7 alle ore 24;
c)
dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
d)
dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
e)
dalle ore 16 alle ore 22 del 13 aprile;
f)
dalle ore 8 alle ore 22 del 14 aprile;
g)
dalle ore 8 alle ore 22 del 16 aprile;
h)
dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
i)
dalle ore 8 alle ore 22 del 28 aprile;
j)
dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
k)
dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;
l)
dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;
m)
dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;
n)
dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;
o)
dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;
p)
dalle ore 7 del 28 luglio alle ore 7 del 29 luglio;
q)
dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;
r)
dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto;
s)
dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
t)
dalle ore 7 del 18 agosto alle ore 7 del 19 agosto;
u)
dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;
v)
dalle ore 7 alle ore 24 del 1 settembre;
w)
dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 settembre;
x)
dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
y)
dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
z)
dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
aa)
dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
2.
Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel
caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al
comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa
del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con
la tara dello stesso.
Art.
2.
1.
Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea
documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto
è posticipato di ore quattro.
2.
Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione
attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è
anticipata di ore due.
3.
Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti
di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano,
Rivalta Scrivia, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto
Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate,
tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale, purchè muniti di idonea
documentazione attestante rispettivamente l'origine o la destinazione del
viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato
e anticipato di ore due.
5.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli
Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli
stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del
territorio nazionale.
Art.
3.
1.
Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio
nettezza urbana" nonchè quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purchè muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o alle Poste italiane
S.p.a., purchè contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonchè quelli di supporto, purchè muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i)
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che
trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l)
adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili
destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m)
adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1)
giornali, quotidiani e periodici;
m2)
prodotti per uso medico;
m3)
latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè,
in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al
caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza
pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro;
n)
classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose,
che circolano su strade non statali;
o)
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p)
adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q)
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa
complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.
Art.
4.
1.
Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purchè muniti di autorizzazione
prefettizia:
a)
i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta e ortaggi freschi,
carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall'estero, latticini freschi, derivati del latte freschi, sementi
vive e altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita;
b)
i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati
al trasporto di cose, che circolano su strade statali;
c)
i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
2.
I veicoli di cui ai punti a) e c) del precedente comma autorizzati alla
circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di
colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art.
5.
1.
Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci
giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla
prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1
dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a)
l'arco temporale di validità, non superiore a tre mesi o, solo per le necessità
connesse alle campagne di produzione agricola, per il periodo corrispondente
alle stesse, che in ogni caso deve essere indicato;
b)
la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le
targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c)
le località di partenza e di arrivo, nonchè i percorsi consentiti in base alle
situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una
provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d)
il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la
circolazione;
e)
la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto
dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in
modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello
indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di
altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza
pari a 0,20 m.
2.
Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell'art.
4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare, alla prefettura della provincia interessata la quale rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a)
l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di
produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno
solare;
b)
le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con
l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o
semiportato, autorizzati a circolare;
c)
l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, nel caso in
cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello
stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia
dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine
dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
Art.
6.
1.
Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le richieste di
autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di
norma alla prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le
necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a)
il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione
alla lunghezza del percorso da effettuare;
b)
la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in
relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c)
le località di partenza e di arrivo, nonchè il percorso consentito in base alle
situazioni di traffico;
d)
il prodotto oggetto del trasporto;
e)
la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto
di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 5,
comma 1, punto e).
2.
Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai
veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti
al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte
dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga
per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove non
sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di
validità temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni.
Art.
7.
1.
L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere
rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la
ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del
trasporto. In tal caso la prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio
preventivo benestare.
2.
Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla
circolazione può essere presentata alla prefettura della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli
interessati.
In
tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno
tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e
indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo,
del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di
confine.
3.
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori
prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla
specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dai tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4.
Durante i periodi di divieto i prefetti nel cui territorio ricadano posti di
confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti
dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta, autoporti, site in
prossimità della frontiera.
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei
divieti di circolazione, di cui all'art. 1, è integrato con i seguenti
ulteriori periodi: dal 22 giugno al 9 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni
venerdì alle ore 24 della domenica successiva; dal 2 al 17 giugno e dal 15 al
23 settembre compresi, dalle ore 16 di ogni sabato alle ore 24 della domenica
successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali
"mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno
carico entro i limiti legali di massa intendo per tali quelli fissati dall'art.
62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art.
9.
1.
Il calendario di cui all'art. 1, così come integrato dall'art. 8, non si
applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a)
adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che
trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b)
militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c)
utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti
di servizio;
d)
delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio
nettezza urbana" nonchè quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purchè muniti
di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
e)
appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni o alle Poste italiane
s.p.a., purchè contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema
"Poste Italiane", nonchè quelli di supporto, purchè muniti di
apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e
telecomunicazioni, anche estera;
f)
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni
di servizio;
g)
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati
alla distribuzione e consumo;
h)
macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano
su strade non statali.
Art.
10.
1.
Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, le prefetture
possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l'assenso degli
enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito,
esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili,
secondo le stesse modalità già fissate agli articoli 5, 6 e 7.
2.
Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli
enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente
all'autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 10 o
dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
Art.
11.
1.
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di
cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima del veicolo, oltrechè nei giorni di calendario indicati
all'art. 1 dal 1 giugno al 23 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì
alle ore 24 della domenica successiva.
2.
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla
circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella
IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del
testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso
avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3.
In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate
autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la
realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi
di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la
lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da
modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire
potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse
autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli
stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze
di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno
essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la
massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla
deroga.
Art.
12.
1.
Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli a
temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono
stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti
deperibili.
Art.
13.
1.
Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a
darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonchè
ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.