TRASPORTI -
ISTITUITO LO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA
(D.P.R. 19/9/00, n.358)
In
attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi e del conseguente riordino amministrativo è stato istituito lo
"sportello telematico dell'automobilista", allo scopo di semplificare
i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatrico-lazione, alla
registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono
escluse dall'applicazione del regolamento:
-
le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali
d'importazione non ufficiali, nonchè di veicoli usati già in possesso di
documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero;
-
le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati
dall'estero.
Lo
sportello telematico dell'automobilista, che rilascia, contestualmente alla
richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni
di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà, può essere
attivato presso:
-
gli uffici provinciali della motorizzazione;
-
gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
-
le delegazioni dell'A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica.
Le
imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. devono adottare
ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in
relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello
sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di
circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse
assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico e il cui
utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal
Ministero dei trasporti e dall'A.C.I.
Lo
sportello può svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal
Ministero, le operazioni relative a: immatricolazione e connesso rilascio della
carta di circolazione; rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione;
richiesta di nuova immatricolazione; consegna delle targhe; smarrimento,
sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
Lo
sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione se
non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, qualora
richiesti dalle disposizioni di legge e di aggiornamento relativo al
trasferimento di residenza delle persone fisiche.
Lo
sportello, ricevuta la richiesta relativa a una delle operazioni che è tenuto a
svolgere, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a
trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del
Ministero dei trasporti, dopo aver accertato l'identità del richiedente,
verificato l'idoneità, la completezza e la conformità alle norme vigenti della
domanda e della documentazione presentate, e che sia stato effettuato il
versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o
per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. o del CED del
Ministero.
Le
richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte
e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese
in considerazione.
Il
Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti, verificata la congruenza
dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o tramite il
collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del
documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di
immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto
assegnato allo sportello.
Entro
le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede di stampare
l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello, utilizzando le apposite
procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al
sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che
provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione
competente per territorio.
Compimento
dell'operazione Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo
sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente,
corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio
provinciale della motorizzazione nel termine previsto e risultino conformi alle
indicazioni fornite dal Ministero.
In
caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione
cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la
richiesta e la documentazione.
Entro
l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento
irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della
motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il
caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
Procedure
di competenza del P.R.A.
Lo
sportello può svolgere anche le operazioni relative a:
-
rilascio del certificato di proprietà, con le connesse annotazioni
dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con
patto di riservato dominio;
-
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonchè emissione e
rilascio del nuovo certificato di proprietà;
-
cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati
alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all'estero;
-
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli e dei rimorchi
avviati a demolizione.
Le
richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate
agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale.
A
ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o tramite
il collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema
informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo
che vale ad individuare, cronologicamente, l'ordine di presentazione delle
richieste medesime.
Il
sistema informativo dell'A.C.I., verificata la completezza dei dati della
richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in
archivio, procede all'aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando,
conseguentemente, l'emissione della stampa del certificato di proprietà presso
lo sportello.
Entro
la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo,
l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste
presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi
compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le
attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente
ufficio provinciale della motorizzazione (o dell'A.C.I. per le formalità relative
al P.R.A.), il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e,
verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a
protocollarle e ad archiviarle.
I
collegamenti telematici sono attivati dall'ufficio provinciale della
motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A.,
secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo
da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea
di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.