LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE

 

Nella Gazzetta Ufficiale n.275 del 24/11/00 è stata pubblicata la legge n. 340 di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Di seguito si procede ad una sintetica analisi delle principali innovazioni di interesse per la categoria.

 

CONFERENZA DI SERVIZI

Rilevanti novità riguardano la disciplina della conferenza di servizi. Tale istituto, introdotto dalla L.241/90, mira a semplificare lo svolgimento delle procedure amministrative, consentendo l'esame contestuale dei vari interessi pubblici attraverso l'istituzione di un tavolo unico al quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni coinvolte. In tal modo il provvedimento, scaturito da tale concertazione, sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni dei singoli soggetti pubblici.

Con la legge di semplificazione l'istituto della conferenza diventa obbligatorio qualora l'amministrazione procedente che debba acquisire intese, concerti, nullaosta da altre amministrazioni pubbliche, pur avendoli formalmente richiesti, non li ottenga entro 15 gg dall'inizio del procedimento.

Il comma 4 dell'art. 9 specifica che, su richiesta del privato interessato, la conferenza di servizi viene convocata non più dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, non sempre facilmente individuabile, così come precedentemente previsto, (vedi L.241/90 così come modificata dalla L.127/97), ma bensì dall'amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale.

Si stabilisce che la convocazione della prima riunione possa pervenire alle amministrazioni interessate anche per via telematica o informatica con almeno dieci giorni di preavviso.

Nel corso della prima riunione la conferenza assume a maggioranza dei presenti la determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori. Inoltre, sempre in tale sede le amministrazioni devono fissare il termine per l'adozione della decisione conclusiva; ad ogni modo i lavori della conferenza dovranno concludersi entro novanta giorni, fatta salva la specifica disciplina sulla valutazione di impatto ambientale.

Viene integralmente sostituito l'art. 14 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni (art.17 L.127/97), con una previsione innovativa riguardo alla possibilità di una conferenza di servizi sui progetti preliminari. Tale conferenza è indetta, su richiesta del privato interessato, in caso di progetti di particolare complessità, prima della presentazione definitiva della domanda e dovrà concludersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di convocazione.

In questo caso ove promotore sia un privato, questi si accolla l'onere della conferenza al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari provvedimenti di autorizzazione definitiva.

In sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare le amministrazioni si esprimono in base allo stato degli atti a loro disposizione; le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

La possibilità di conferenza di servizi sul progetto preliminare è esperibile anche nei casi di procedure per la realizzazione di opere pubbliche o di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, consentendo una pronuncia puntuale sull'interesse da ciascuna tutelato, riguardo alle soluzioni progettuali prescelte.

Qualora sulla base della documentazione disponibile non emergano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni hanno l'obbligo di pronunciarsi entro quarantacinque giorni indicando le condizioni e gli elementi necessari per ottenere gli atti di consenso definitivo in sede di presentazione del progetto.

Successivamente il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale coinvolte, il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca una nuova conferenza decisoria tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.

Nell'ambito della regolamentazione delle modalità procedimentali di particolare rilievo è l'art.11 che conferma il criterio del maggioranza dei presenti per l'assunzione della determinazione definitiva. Tale indicazione normativa risulta di fondamentale importanza nella direzione dello snellimento e dell'efficacia di tale strumento, ampliando le fattispecie in cui è possibile pervenire ad una determinazione in tempo certi.

Rimane un unico limite al funzionamento efficace della conferenza di servizi, in quanto non si è voluto superare il valore di veto attribuito al dissenso manifestato dalla amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, archeologica, infatti il dissenso da queste manifestato può ancora sospendere la decisione. In tal caso la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.

Il Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi di cui sopra deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

E' ridefinito in maniera puntuale l'istituto del silenzio-assenso stabilendo che si considera acquisita la pronuncia dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia, inoltre, notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso.

La mancata approvazione manifestata in sede di conferenza deve essere motivata a pena di inammissibilità recando le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie per l'assenso. Nel caso in cui una o più amministrazioni esprimano il proprio dissenso, salvo quanto previsto per le autorità preposte alla tutela, l'amministrazione procedente può comunque, nei termini stabiliti, assumere la determinazione di conclusione sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi; tale determinazione avrà effetto immediatamente esecutivo. Si ritiene, pertanto, mancando una specifica previsione normativa in merito, che sia stata eliminata la possibilità di sospendere l'efficacia di tale determinazione con la trasmissione alla presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero al presidente delle regione o al sindaco, della determinazione ai fini di un eventuale riesame della stessa.

L'art.11 chiarisce che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, chiarimenti e documenti ai proponenti dell'istanza o ai progettisti. Se tali chiarimenti non sono forniti entro i successivi trenta giorni si procede comunque all'esame del provvedimento.

Il legislatore è, inoltre, intervenuto a definire i tempi entro cui debba concludersi la conferenza di servizi nel caso in cui si innesti nel procedimento per il rilascio della VIA. E' innanzitutto prevista la possibilità di estendere la conferenza anche al progetto preliminare anche qualora il progetto sia soggetto a VIA; in tal caso si stabilisce che le amministrazioni debbano esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dello studio di impatto ambientale. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, la conferenza si esprimerà comunque entro i successivi trenta giorni.

In tale sede l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale esaminando le principali alternative e, sulla base della documentazione disponibile, verificando l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità. L'autorità competente al rilascio della VIA indica inoltre le condizioni per ottenere i necessari assensi in sede di presentazione del progetto definitivo.

Per quanto attiene all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche l'articolo 14 della legge di semplificazione abroga i commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge 109 del 1994, che regolano la conferenza di servizi. Pertanto, il legislatore al fine di semplificare e soprattutto uniformare le modalità procedimentali applica alla conferenza di servizio nell'ambito delle opere pubbliche la disciplina generale così come modificata dalla legge in questione.

 

SPORTELLO UNICO

L'art. 6 della legge di semplificazione prevede l'inserimento dell'art. 27bis nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 col quale si stabilisce che le amministrazioni e gli enti competenti a svolgere attività istruttorie nell'ambito del procedimento per la realizzazione, la ristrutturazione, ecc. di nuovi impianti produttivi devono provvedere all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle suddette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con quanto previsto dalla legge in commento.

 

PIANI URBANI DI MOBILITA'

L'art. 22 della legge di semplificazione introduce i piani urbani di mobilità intesi come progetti integrati comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradale, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility managers.

I finanziamenti saranno attuati dall'esercizio finanziario 2002 e saranno abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento statale, in misura non superiore al 60% dei costi complessivi di investimento, i singoli Comuni o aggregazioni di Comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

 

FOGLI DEGLI ANNUNCI LEGALI

L'art. 31 della suddetta legge di semplificazione stabilisce che a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge i fogli degli annunzi legali delle provincie sono aboliti.

Tale pubblicazione, qualora sia prevista dalla legislazione vigente come unica forma di pubblicità, è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre in tutti gli altri casi, qualora ex lege sia imposta una forma di pubblicità legale, all'assolvimento di tale obbligo si procederà con strumenti anche telematici da individuarsi a seconda delle categorie di atti con regolamento da emanarsi successivamente.

 

PUBBLICITA'

In tema di pubblicità, si prevede che le amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2001, pubblicheranno tutti i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad appalti di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Relativamente alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali, ai consorzi che gestiscono i servizi pubblici ed agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in tema di affidamento degli appalti pubblici, si dispone che l'obbligo di mettere in rete tali informazioni scatti, invece, a decorrere dal 30 giugno 2001.

La norma precisa, inoltre, che, a partire dal 1° luglio 2001, la pubblicità, su siti informatici, degli avvisi e bandi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria sostituirà ogni altra forma di pubblicità (G.U.R.I., B.U.R.L., Albo Pretorio), mentre per quelli di importo superiore, rimangono operative le disposizioni comunitarie; pertanto oltre alla pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi e gli avvisi all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea.

Il legislatore chiarisce, infine, che tali forme di pubblicità informatica non esonerano le stazioni appaltanti dagli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalla vigente normativa.

 

TESTO UNICO

L'art. 29 della legge di semplificazione prevede la delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio estero, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,

- coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle Regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

 

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

Si ricorda inoltre, che nell'allegato A contenente l'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare sono ricompresi:

- i procedimenti riguardanti la denunzia di inizio attività, l'autorizzazione edilizia, gli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia;

- semplificazione della disciplina sul catasto edilizio;

- procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile;

- procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 m3;

- procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati;

- procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova unità produttiva;

- procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti tecnologici;

- procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.