LEGGE
DI SEMPLIFICAZIONE
Nella
Gazzetta Ufficiale n.275 del 24/11/00 è stata pubblicata la legge n. 340 di
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Di
seguito si procede ad una sintetica analisi delle principali innovazioni di
interesse per la categoria.
CONFERENZA
DI SERVIZI
Rilevanti
novità riguardano la disciplina della conferenza di servizi. Tale istituto,
introdotto dalla L.241/90, mira a semplificare lo svolgimento delle procedure
amministrative, consentendo l'esame contestuale dei vari interessi pubblici
attraverso l'istituzione di un tavolo unico al quale sono chiamate a
partecipare tutte le amministrazioni coinvolte. In tal modo il provvedimento,
scaturito da tale concertazione, sostituisce a tutti gli effetti le
determinazioni dei singoli soggetti pubblici.
Con
la legge di semplificazione l'istituto della conferenza diventa obbligatorio
qualora l'amministrazione procedente che debba acquisire intese, concerti,
nullaosta da altre amministrazioni pubbliche, pur avendoli formalmente
richiesti, non li ottenga entro 15 gg dall'inizio del procedimento.
Il
comma 4 dell'art. 9 specifica che, su richiesta del privato interessato, la
conferenza di servizi viene convocata non più dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente, non sempre facilmente
individuabile, così come precedentemente previsto, (vedi L.241/90 così come
modificata dalla L.127/97), ma bensì dall'amministrazione competente
all'adozione del provvedimento finale.
Si
stabilisce che la convocazione della prima riunione possa pervenire alle
amministrazioni interessate anche per via telematica o informatica con almeno
dieci giorni di preavviso.
Nel
corso della prima riunione la conferenza assume a maggioranza dei presenti la
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori. Inoltre, sempre
in tale sede le amministrazioni devono fissare il termine per l'adozione della
decisione conclusiva; ad ogni modo i lavori della conferenza dovranno
concludersi entro novanta giorni, fatta salva la specifica disciplina sulla
valutazione di impatto ambientale.
Viene
integralmente sostituito l'art. 14 bis della Legge 241/90 e successive
modificazioni (art.17 L.127/97), con una previsione innovativa riguardo alla
possibilità di una conferenza di servizi sui progetti preliminari. Tale
conferenza è indetta, su richiesta del privato interessato, in caso di progetti
di particolare complessità, prima della presentazione definitiva della domanda
e dovrà concludersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di
convocazione.
In
questo caso ove promotore sia un privato, questi si accolla l'onere della
conferenza al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari
provvedimenti di autorizzazione definitiva.
In
sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare le amministrazioni si
esprimono in base allo stato degli atti a loro disposizione; le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo
in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto
definitivo.
La
possibilità di conferenza di servizi sul progetto preliminare è esperibile
anche nei casi di procedure per la realizzazione di opere pubbliche o di
coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, consentendo una pronuncia puntuale sull'interesse da ciascuna
tutelato, riguardo alle soluzioni progettuali prescelte.
Qualora
sulla base della documentazione disponibile non emergano elementi preclusivi
alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni hanno l'obbligo di
pronunciarsi entro quarantacinque giorni indicando le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere gli atti di consenso definitivo in sede di presentazione
del progetto.
Successivamente
il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni preposte
alla tutela ambientale coinvolte, il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse in sede di conferenza di servizi sul
progetto preliminare, e convoca una nuova conferenza decisoria tra il trentesimo
e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
Nell'ambito
della regolamentazione delle modalità procedimentali di particolare rilievo è
l'art.11 che conferma il criterio del maggioranza dei presenti per l'assunzione
della determinazione definitiva. Tale indicazione normativa risulta di
fondamentale importanza nella direzione dello snellimento e dell'efficacia di
tale strumento, ampliando le fattispecie in cui è possibile pervenire ad una
determinazione in tempo certi.
Rimane
un unico limite al funzionamento efficace della conferenza di servizi, in
quanto non si è voluto superare il valore di veto attribuito al dissenso
manifestato dalla amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, archeologica, infatti il dissenso da queste manifestato può
ancora sospendere la decisione. In tal caso la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia
un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi
degli enti territoriali, nelle altre ipotesi.
Il
Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi di cui sopra
deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia
o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
E'
ridefinito in maniera puntuale l'istituto del silenzio-assenso stabilendo che
si considera acquisita la pronuncia dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata e non abbia, inoltre, notificato all'amministrazione procedente,
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione
di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso.
La
mancata approvazione manifestata in sede di conferenza deve essere motivata a
pena di inammissibilità recando le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie per l'assenso. Nel caso in cui una o più amministrazioni
esprimano il proprio dissenso, salvo quanto previsto per le autorità preposte
alla tutela, l'amministrazione procedente può comunque, nei termini stabiliti,
assumere la determinazione di conclusione sulla base della maggioranza delle
posizioni espresse in sede di conferenza di servizi; tale determinazione avrà
effetto immediatamente esecutivo. Si ritiene, pertanto, mancando una specifica
previsione normativa in merito, che sia stata eliminata la possibilità di
sospendere l'efficacia di tale determinazione con la trasmissione alla
presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero al presidente delle regione o al
sindaco, della determinazione ai fini di un eventuale riesame della stessa.
L'art.11
chiarisce che in sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una
sola volta, chiarimenti e documenti ai proponenti dell'istanza o ai
progettisti. Se tali chiarimenti non sono forniti entro i successivi trenta
giorni si procede comunque all'esame del provvedimento.
Il
legislatore è, inoltre, intervenuto a definire i tempi entro cui debba
concludersi la conferenza di servizi nel caso in cui si innesti nel
procedimento per il rilascio della VIA. E' innanzitutto prevista la possibilità
di estendere la conferenza anche al progetto preliminare anche qualora il
progetto sia soggetto a VIA; in tal caso si stabilisce che le amministrazioni
debbano esprimersi entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dello studio di impatto ambientale. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta dell'interessato, la conferenza
si esprimerà comunque entro i successivi trenta giorni.
In
tale sede l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per
l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale esaminando le
principali alternative e, sulla base della documentazione disponibile,
verificando l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità. L'autorità
competente al rilascio della VIA indica inoltre le condizioni per ottenere i
necessari assensi in sede di presentazione del progetto definitivo.
Per
quanto attiene all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche l'articolo 14 della
legge di semplificazione abroga i commi da 7 a 14 dell'articolo 7 della legge
109 del 1994, che regolano la conferenza di servizi. Pertanto, il legislatore
al fine di semplificare e soprattutto uniformare le modalità procedimentali
applica alla conferenza di servizio nell'ambito delle opere pubbliche la disciplina
generale così come modificata dalla legge in questione.
SPORTELLO
UNICO
L'art.
6 della legge di semplificazione prevede l'inserimento dell'art. 27bis nel
decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 col quale si stabilisce che le
amministrazioni e gli enti competenti a svolgere attività istruttorie
nell'ambito del procedimento per la realizzazione, la ristrutturazione, ecc. di
nuovi impianti produttivi devono provvedere all'adozione delle misure
organizzative necessarie allo snellimento delle suddette attività istruttorie,
al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con quanto
previsto dalla legge in commento.
PIANI
URBANI DI MOBILITA'
L'art.
22 della legge di semplificazione introduce i piani urbani di mobilità intesi
come progetti integrati comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle
infrastrutture di trasporto pubblico e stradale, sui parcheggi di interscambio,
sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto
attraverso la struttura dei mobility managers.
I
finanziamenti saranno attuati dall'esercizio finanziario 2002 e saranno
abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento statale, in misura non
superiore al 60% dei costi complessivi di investimento, i singoli Comuni o
aggregazioni di Comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
FOGLI
DEGLI ANNUNCI LEGALI
L'art.
31 della suddetta legge di semplificazione stabilisce che a decorrere dal
novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge i fogli degli
annunzi legali delle provincie sono aboliti.
Tale
pubblicazione, qualora sia prevista dalla legislazione vigente come unica forma
di pubblicità, è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
mentre in tutti gli altri casi, qualora ex lege sia imposta una forma di
pubblicità legale, all'assolvimento di tale obbligo si procederà con strumenti
anche telematici da individuarsi a seconda delle categorie di atti con
regolamento da emanarsi successivamente.
PUBBLICITA'
In
tema di pubblicità, si prevede che le amministrazioni pubbliche, a partire dal
1° gennaio 2001, pubblicheranno tutti i bandi e gli avvisi di gara, relativi ad
appalti di lavori, forniture e servizi, su uno o più siti informatici,
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Relativamente
alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle
aziende speciali, ai consorzi che gestiscono i servizi pubblici ed agli altri
soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in tema di
affidamento degli appalti pubblici, si dispone che l'obbligo di mettere in rete
tali informazioni scatti, invece, a decorrere dal 30 giugno 2001.
La
norma precisa, inoltre, che, a partire dal 1° luglio 2001, la pubblicità, su
siti informatici, degli avvisi e bandi di gara di importo inferiore a quello di
applicazione della disciplina comunitaria sostituirà ogni altra forma di
pubblicità (G.U.R.I., B.U.R.L., Albo Pretorio), mentre per quelli di importo
superiore, rimangono operative le disposizioni comunitarie; pertanto oltre alla
pubblicità sul sito, le committenti continueranno ad inviare i bandi e gli
avvisi all'ufficio delle pubblicazioni Ufficiali dell'Unione Europea.
Il
legislatore chiarisce, infine, che tali forme di pubblicità informatica non
esonerano le stazioni appaltanti dagli obblighi di pubblicazione sui giornali
quotidiani o periodici previsti dalla vigente normativa.
TESTO
UNICO
L'art.
29 della legge di semplificazione prevede la delega al Governo per la
predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
-
riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio
estero, considerando oltre alle esportazioni anche gli investimenti in grado di
promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,
-
coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle
Regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione
delle imprese.
PROCEDIMENTI
DA SEMPLIFICARE
Si
ricorda inoltre, che nell'allegato A contenente l'elenco dei procedimenti da
delegificare e semplificare sono ricompresi:
-
i procedimenti riguardanti la denunzia di inizio attività, l'autorizzazione
edilizia, gli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia;
-
semplificazione della disciplina sul catasto edilizio;
-
procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di
riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per
servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile;
-
procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e
procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi
di capacità non eccedente 5 m3;
-
procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche
periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani,
paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga;
scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi
motorizzati;
-
procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio
di nuova unità produttiva;
-
procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la
manutenzione degli impianti tecnologici;
-
procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e
di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.