ALLOGGI
PER STUDENTI UNIVERSITARI - FINANZIAMENTI
(Legge
n.338/00)
E'
stata pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2000 la legge n. 338/00
recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti
universitari".
La
legge prevede il finanziamento degli interventi per la costruzione di nuove
strutture o l'acquisto di aree ed edifici da adibire ad alloggi o residenze per
gli universitari da parte delle Regioni, degli organismi regionali di gestione
per il diritto allo studio universitario, delle università statali e di quelle
legalmente riconosciute, dei consorzi universitari, delle cooperative di
studenti senza fini di lucro e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale operanti nel settore del diritto allo studio.
Per
gli edifici esistenti i finanziamenti potranno essere impiegati per realizzare
le opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche, ed
all'adegua-mento alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché gli
interventi di manutenzione straordinaria.
L'ammontare
complessivo dei fondi stanziati è di 180 miliardi per il periodo 2000-2002 (60
mld/anno). Dall'anno 2003 l'ammontare della spesa sarà determinato dalla legge
finanziaria.
Le
risorse serviranno a cofinanziare, in misura non superiore al 50 per cento del
costo totale, progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni e gli
altri soggetti sopra menzionati che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare risorse già stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Qualora vengano utilizzati, per il cofinanziamento, i fondi
assegnati alle Regioni per l'edilizia residenziale pubblica (Delibera CIPE 16
marzo 1994 punto 2.5.4 lett. g) e Delibera 22 dicembre 1998 - art. 18 legge 2
dicembre 1991 n. 390 fondi edilizia sovvenzionata) la Regione (o
dell'istituzione universitaria) non potrà coprire con tali fondi più del 30%
del costo di intervento.
Le
procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione
dei finanziamenti verranno stabilite dal Ministro dell'università e della
ricerca scientifica entro il 6 febbraio 2001, previa consultazione della
Conferenza dei Rettori delle Università e la Conferenza Stato-Regioni.
La
normativa tecnico-economica relativa agli interventi (tipologie edilizie,
parametri economici ecc.) formerà oggetto di uno specifico provvedimento del
Ministro dell'università che dovrà essere emanato entro l'8 marzo 2001 previa
intesa con il Ministero dei lavori pubblici, la Conferenza Stato-Regioni, le
Regioni e Province autonome e potrà derogare alle norme vigenti in materia di
edilizia residenziale pubblica a condizione che permanga, nel tempo, la
destinazione degli alloggi a favore degli studenti.
Gli
interventi potranno essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e
gestione o in concessione di servizi, a società di capitali pubbliche, a
società miste pubblico-private (anche a prevalente capitale privato) ovvero
direttamente in appalto. I progetti dovranno essere elaborati entro 3 mesi
dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Università sopra ricordato (art.
1 comma 5) e saranno esaminati da un'apposita commissione istituita presso la
Conferenza Stato-Regioni che curerà l'istruttoria, mentre la selezione e la
ripartizione dei finanziamenti faranno carico al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica.
L'art.
1, comma 8 della legge è relativo all'utilizzo dei fondi assegnati alle Regioni
per l'edilizia residenziale pubblica (alloggi: art. 18 legge 2 dicembre 1991 n.
390 "Norme sul diritto agli studi universitari") e da queste
destinate ad interventi finalizzati ad assicurare la residenza agli studenti
universitari che potranno essere effettuati dalle stesse Regioni e/o dagli enti
universitari rispettando però la normativa tecnico-economica prevista dalla
presente legge (vedi art. 1 comma 4).
Si
ritiene che i fondi in oggetto, ove non ancora destinati ad interventi
specifici, possano essere utilizzati anche nell'ambito del cofinanziamento
previsto dall'art. 1 comma 2 della presente legge.
L'articolo
2 della legge autorizza un limite d'impegno quindicennale in grado di attivare
risorse pari a 21 miliardi a favore dell'Università degli studi di Torino per
il finanziamento di interventi edilizi, compresi alloggi e residenze per gli
studenti, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del polo universitario di
Cuneo.