REGISTRO
IMPRESE - SEMPLIFICAZIONI
(DPR
14/12/99, n. 558)
Sulla
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272, è stato pubblicato il Decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, "Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla
denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle
imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici", in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. "Bassanini 1").
Le
norme contenute in detto regolamento apportano semplificazioni sia alla
disciplina in materia di registro delle imprese, sia ad alcuni procedimenti riguardanti particolari categorie di
attività, che presuppongono per le imprese esercenti dette attività il
possesso di determinati requisiti
tecnici.
Si
ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli aspetti più significativi del
regolamento in parola, di particolare interesse delle imprese che operano nel
settore delle opere pubbliche, contenuti specificamente negli articoli 5, 9 e
11.
Attivazione
di collegamenti con le pubbliche amministrazioni
(articolo
5, commi 1 e 3)
-
Ai sensi delle disposizioni regolamentari in esame, le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura devono aver attivato, già dal 1° gennaio
u.s., collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e con gli enti
pubblici, mettendo in condizione detti soggetti di accedere alla consultazione
degli atti iscritti o depositati presso l'Ufficio del registro delle imprese e
di ricevere, a loro volta, informazioni riguardanti le imprese medesime.
L'acquisizione,
in tempo reale, di notizie da parte delle amministrazioni ed enti pubblici
richiedenti consente di snellire sotto il profilo documentale e temporale le
procedure amministrative di loro interesse, tra le quali, ad esempio, quelle
inerenti le verifiche ai sensi della legge n. 46/1990
-
Inoltre, il terzo comma dell'articolo in esame precisa che gli atti iscritti o
depositati presso l'Ufficio del registro delle imprese "sono accessibili
alla generalità degli utenti, mediante collegamento telematico ovvero
direttamente presso le sedi della Camera di commercio", ai sensi del
D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento istitutivo delle Camere di commercio).
L'art.
23 del D.P.R. testé citato (relativo, tra l'altro, alle visure del registro,
degli atti e dei documenti) precisa , infatti, che "il protocollo, il
registro delle imprese e l'archivio degli atti e dei documenti sono
pubblici" (co.1) e che "la consultazione è effettuata… su terminali
remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle Camere di
commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza
valore di certificazione" (co. 2).
Imprese
di installazione di impianti
(articolo
9, commi 1, 3 e 4)
-
Relativamente alle imprese che intendano esercitare le attività di installazione, ampliamento,
trasformazione e manutenzione degli impianti, di cui all'art. 1 della legge 5
marzo 1990 n. 46 (recante norme per la sicurezza degli impianti), l'art. 9, co.
1 del presente Regolamento prevede l'obbligo per dette imprese di denunciare
l'inizio della loro attività in tali settori.
In
particolare, le imprese interessate debbono specificare "a quale lettera e
a quale voce", ovvero a quale impianto relativo agli edifici adibiti ad
uso civile fanno riferimento, e dichiarare, altresì, il possesso dei requisiti
di cui all'art. 3 della legge 46/1990 ("requisiti
tecnico-professionali").
Le
imprese installatrici che operano nel settore dei pubblici appalti ed, in
particolare, le imprese che intendano partecipare alle gare, ovvero ottenere il
rilascio dell'attestazione SOA, con riferimento alle lavorazioni di cui alle
categorie OG11 - OS3 - OS4 - OS28 - OS30 dell'allegato A) del D.P.R. n. 34 del
1° marzo 2000, debbono richiedere alla Camera di commercio, qualora ne siano
sprovviste, l'abilitazione a svolgere l'attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti individuati nella
declaratoria delle citate categorie.
In
ogni caso, l'esercizio (abilitazione) delle suddette attività è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 3 della legge
n. 46/1990.
-
Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i prescritti requisiti
tecnico-professionali hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
rilasciato dai soggetti competenti - Commissioni provinciali per l'artigianato
e Camere di commercio - ai sensi del citato art. 9, co. 3, redatto secondo
modelli approvati con decreto del Ministro dell'Industria (v. anche art. 4, co.
2 legge n. 46/1990).
-
Da ultimo, il quarto comma dell'articolo in esame prevede l'obbligo, da parte
della impresa installatrice, di inviare alla Camera di commercio
territorialmente competente, entro sei mesi dalla fine dei lavori, copia della
dichiarazione di conformità, resa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 46/1990
dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico dell'impresa.
A
mente di questo articolo, infatti, la impresa installatrice, al termine dei
lavori, è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 della
legge testé citata; tale dichiarazione deve essere corredata dalla relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati e dall'eventuale progetto degli
impianti di cui all'art. 6 della legge in parola.
La
competente Camera di commercio, acquisita detta documentazione provvede ad
effettuare i conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese
e, se del caso, a contestare ed a notificare agli interessati, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, eventuali violazioni
accertate.
La
Camera di commercio provvede anche, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 112, art. 20, co. 1 ed art. 42, co. 1, ad irrogare le sanzioni
pecuniarie.
Esercizio
dell'attività sul territorio nazionale (articolo 11, commi 1 e 2)
-
Il primo comma dell'art. 11 del Regolamento n. 558/99 prescrive che alla
procedura descritta nel predetto art. 9 si applicano le disposizioni
semplificatorie di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove
norme in materia di procedimento amministrativo), il quale sancisce che
"qualora l'esercizio di un'attività privata sia subordinata... ad un atto
di consenso… il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge… l'atto di consenso si intende sostituito
da una denuncia di inizio di attività, da parte dell'interessato, alla pubblica
amministrazione competente attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge".
In
virtù di detto art. 19, l'amministrazione competente (Camera di commercio),
entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, deve verificare d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e disporre,
eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi
effetti, mediante motivato provvedimento, da notificare all'interessato entro e
non oltre sessanta giorni dalla verifica.
In
buona sostanza, le imprese che svolgono attività di installazione,
manutenzione, etc. per ottenere la abilitazione di cui all'art. 2 della legge
n. 46/1990, debbono denunciare l'inizio della loro attività e dichiarare il
possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari, di cui all'art. 3 della
legge medesima.
L'accertamento
di detti requisiti è espletato, come detto, a seconda dei casi, dalla
Commissione provinciale per l'artigianato o dall'Ufficio Registro della Camera
di commercio, le quali si pronunciano, entro sessanta giorni dalla denuncia di
inizio di attività, solamente nel caso in cui debbano eventualmente disporre il
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
Implicitamente,
quindi, ciò si traduce nella indicazione che, qualora decorsi i sessanta giorni
successivi alla denuncia di inizio di attività l'impresa non abbia ricevuto alcun provvedimento
ostativo da parte del soggetto competente, essa sia conseguentemente abilitata
ai sensi dell'art. 4, co. 2 della legge n. 46/1990.
-
Da ultimo, si segnala che, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del Regolamento
n. 558/99, le imprese residenti in Stati dell'Unione europea, che intendano
aprire sedi in Italia, al fine di svolgere attività di installazione di
impianti, hanno titolo alla iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA -
Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.
Tale
iscrizione è consentita, comunque, soltanto qualora le imprese interessate
possiedano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza,
necessari per lo svolgimento delle predette attività.