VARIAZIONE
AL 3,5% DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DAL 1/1/01
(D.M.11/12/00)
A)
Interessi legali
Dal
1º gennaio 2001 il saggio degli interessi legali aumenta dal 2,5% al 3,5%, per
effetto D.M. 11 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del
15/12/2000.
Il
tasso degli interessi legali già fissato al 5% (art. 1284 del c.c. entrato in
vigore il 21/4/1942) era stato innalzato al 10% a partire dal 16/12/1990 dalla
legge 26/11/1990, n. 353. A decorrere dal 1 gennaio 1997 fu riportato al 5% con
l'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23/12/1996. Dal 1º gennaio 1999 il
saggio degli interessi legali era diminuito dal 5% al 2,5%, per effetto D.M. 10
dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 11/12/1998.
B)
Interessi convenzionali
Gli
interessi possono essere convenzionali, quando risultano fissati dalla volontà
delle parti nel titolo costitutivo dell'obbligazione. La determinazione di un
tasso di interesse superiore a quello legale (3,5%) deve risultare per
iscritto, altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura legale.
C)
Interessi legali e di mora per ritardi nel pagamento acconti e rata di saldo -
Art. 30 Capitolato Generale Opere Pubbliche (DM 145/00) - Artt. 35 e 36 DPR
1063/62
Gli
interessi legali dovuti dall'Ente appaltante per ritardati pagamenti e per
ritardata contabilizzazione rate di acconto o rata di saldo, di cui agli
articoli 35 e 36 del D.P.R. 16/7/1962 n.1063, ovvero di cui all'art. 30 del DM
145/00 (Capitolato Generale d'Appalto), sono aumentati dal 2,5% al 3,5%, a
decorrere dal 1º gennaio 2001.
Come
detto le precedenti variazioni sono così riassumibili:
fino
al 15/12/90 = 5%
dal
16/12/90 al 31/12/96 = 10%
dal
1/1/97 al 31/12/98 = 5%
dal
1/1/99 al 31/12/00 = 2,5%
dal
1/1/01 = 3,5%