INAIL
- NUOVE TARIFFE PREMI E RELATIVE MODALITA' DI APPLICAZIONE - DECRETO
INTERMINISTERIALE 12 DICEMBRE
2000
Sul
Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, è
stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro
del Tesoro 12 dicembre 2000, recante "Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative
modalità di applicazione", deliberate dal Consiglio di Amministrazione
dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 16 novembre 2000.
Il
decreto dà attuazione all'art. 3 del decreto legislativo n. 38/2000 che, come
noto, innovando radicalmente il precedente impianto tariffario, ha individuato,
ai fini tariffari, nell'ambito della Gestione Industria, quattro gestioni
separate, corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, ciascuna
con una propria distinta tariffa, con specifici tassi di premio determinati in
misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in
ogni tariffa.
In
particolare, le gestioni istituite, con effetto dal 1º gennaio 2000, dall'art.
1 del decreto n. 38 citato sono le seguenti:
a)industria,
per le attività: manifat-turiere,estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell'energia, gas e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività
ausiliarie;
b)
artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modifiche ed integrazioni;
c)
terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di
produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attività professionali ed artistiche; per le relative attività ausiliarie;
d)
altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere
a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato
e gli enti locali, e quelle di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), della legge
9 marzo 1989, n. 88.
Il
decreto interministeriale 12 dicembre 2000 approva, con l'art. 1, le quattro
distinte tariffe relative alle quattro gestioni separate. Le tariffe sono
annesse, quali allegati da 1 a 4 al decreto stesso. Approva, inoltre,
l'allegato 5 che contiene le "Modalità per l'applicazione delle tariffe e
per il pagamento dei premi assicurativi".
Con
l'art. 2, stabilisce che in ciascuna delle tariffe è individuata, alla voce
0725, la classificazione del personale dell'area dirigenziale che per le
proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore
personalmente condotti o che, per lo svolgimento delle proprie mansioni,
effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in entrambi i casi,
l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.
Ai
fini di una opportuna documentazione si pubblica qui di seguito l'allegato 5 al
citato decreto concernente le modalità per l'applicazione della tariffa dei
premi nonché la tabella del Grande Gruppo 3 del settore Industria ed
Artigianato relative di fasi medi per le lavorazioni del settore edile.
Allegato
5
ARTICOL0
1
Tariffe
dei premi
1.
A decorrere dal 1º gennaio sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna
delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di seguito denominato "decreto
legislativo n. 38/2000":
a)
"Industria", per le attività: manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo;
per le relative attività ausiliarie;
b)
"Artigianato", per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, e successive modifiche ed integrazioni;
c)
"Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative
attività ausiliarie;
d)
"Altre Attività", per le attività non rientranti fra quelle di cui
alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49,
comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata
"legge n. 88/89".
2.
Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle
lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi,
sottogruppi e voci.
3.
Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi
gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le
voci in essi eventualmente compresi.
ARTICOLO
2
Modalità
e criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie
1.
I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del Testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
ed integrazioni, di seguito denominato "Testo unico", sono inquadrati
nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 secondo la classificazione
disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della
legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale",
tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo n. 38/2000.
2.
Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti
effettuati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n. 88/89 per lo
svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.
3.
Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista
dall'articolo 49 della legge n. 88/89 l'inquadramento è effettuato direttamente
dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
38/2000.
4.
Ai sensi dell'articolo 49 comma 3, della legge n. 88/89, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale sarà stabilito a quali delle gestioni tariffarie indicate
dall'articolo 1 debbano essere aggregati, agli effetti del presente articolo, i
datori di lavoro di cui al comma 3 che svolgano attività plurime rientranti in
gestioni diverse.
ARTICOLO
3
Inquadramento
provvisorio nelle gestioni tariffarie
1.
Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2, al fine di consentire il
pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l'Inail provvede in via
provvisoria all'inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data
dell'inizio dell'attività denunciata, non sia stata ancora disposta la
classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89.
2.
Qualora la classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della
legge n. 88/89 risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai
sensi del comma 1, l'Inail provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza
dalla data d'inizio dell'attività.
ARTICOLO
4
Lavorazioni
1.
Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni
necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni
complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in
connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in
luoghi diversi.
ARTICOLO
5
Classificazione
delle lavorazioni
1.
Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell'articolo 4,
alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è
inquadrato il datore di lavoro.
2.
Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le
lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di
lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le
lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il
riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità
di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o
gruppi.
3.
Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la
relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti
componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si
fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non
disponga altrimenti.
ARTICOLO
6
Esercizio
di attività complesse
1.
Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più
lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la
classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio,
eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
2.
Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta
demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di
retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le
modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando
le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività
esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall'Inail con
provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
ARTICOLO
7
Lavorazione
non prevista
1.
Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella
quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è
effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che
compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche
previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di
lavoro.
ARTICOLO
8
Tasso
medio nazionale
1.
Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella
corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il
datore di lavoro.
2.
Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale
risulta dal rapporto oneri/retribuzioni del periodo 1995 - 1997, preso in
considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.
ARTICOLO
9
Calcolo
degli oneri
1.
Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2
dell'articolo 8, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie
professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli
indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche
lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative
dell'assicurazione, alle spese generali e ai contributi obbligatori, quelli
presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli
infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000.
Sono esclusi dal computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi
effettivamente recuperati dall'Inail in via di surroga o di regresso, fino a
concorrenza di quanto caricato.
2.
Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle
singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci
consuntivi dell'Inail, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni.
3.
Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione
di rendita unificata, ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico, è attribuita
la quota parte dell'onere complessivo della stessa.
ARTICOLO
10
Denuncia
dei lavori
1.
Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12,
comma 1, del Testo unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede
di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il
modulo di denuncia predisposto dall'Inail. Tale denuncia può essere presentata
presso qualsiasi Unità territoriale dell'Inail.
2.
Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di
cui all'articolo 6, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia
di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola
lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni nei
casi di cui al comma 2 del citato articolo 6.
3.
L'Inail, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il
Codice ditta, l'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce
ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata,
eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché,
per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa
territoriale.
In
caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare
di un rapporto assicurativo con l'Inail, deve inoltrare, nei termini di cui
all'articolo 12, comma 3, del Testo unico, specifica denuncia fornendo tutti i
dati richiesti con il modulo predisposto dall'Inail. Tale denuncia può essere
presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'Inail.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, l'Inail comunica il numero della nuova posizione
assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio
applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione
all'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.
5.
L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei
singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già
denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano
più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici
ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.
ARTICOLO
11
Denunce
di variazione
1.
Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12,
commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o
parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni,
modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni
variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione
dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1.
2.
Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza
applicato, l'Inail provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in
cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la
medesima decorrenza l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la
tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il
nuovo inquadramento.
3.
Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza
nel provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano
anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2.
4.
Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una
classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata,
l'Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la
relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.
5.
Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui
agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi
relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni.
Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur
determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente
applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione
previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione
dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro
6.
In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al
presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un
premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti
dal comma 3, per i quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal
provvedimento adottato dall'Inps.
7.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al
datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i
provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede
che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al consiglio di
amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui
il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni
aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 ovvero
dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO
12
Denuncia
dei lavoratori a carattere temporaneo
1.
Per i lavoratori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di
lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni
territoriali dell'Inail e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore
di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua
modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità
territoriale dell'Inail.
2.
Tutti i lavoratori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di
tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla
Sede dell'Inail nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede
legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento
motivato.
3.
Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono
richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai
singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essere
prestate.
ARTICOLO
13
Accentramento
delle posizioni assicurative
1.
Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso
un'unica Sede dell'Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori
diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all'articolo 12, deve
presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di
autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è
ubicata la sede dell'Inail presso la quale si chiede l'accentramento. Detta
istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente
quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla Direzione regionale
dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere
nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale
dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In
detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli
cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione della istanza
medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le
corrispondenti sedi dell'Inail.
2.
Qualora già in sede di inizio dell'attività il datore di lavoro intenda
chiedere la preventiva autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede
dell'Inail di attività - diverse da quelle a carattere temporaneo - che andrà a
svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico, motivata istanza alla Direzione
regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a
carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede
provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere
provinciale. La richiesta deve essere corredata della copia del provvedimento
di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro
rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è
ubicata la sede dell'Inail presso la quale si chiede l'accentramento. Copia
della suddetta richiesta deve essere trasmessa alla sede presso la quale viene
presentata la denuncia dei lavori.
3.
Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono
richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai
singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essere
prestate.
4.
E' facoltà dell'Inail revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore
di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.
ARTICOLO
14
Rettifica
d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie
1.
L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di
lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.
2.
Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla
data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
a)
erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in
tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b)erroneo
inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà
del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione
dell'articolo 2033 del Codice Civile.
3.
Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai
sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è
effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale
adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo
3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ha effetto dalla data di
decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4.
Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può
promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o
ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo
26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla
classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n.
88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5.
Nei casi previsti dal presente articolo l'Inail provvede, con la stessa
decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la
classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa
della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la
nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla
rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata
dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del
relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25.
ARTICOLO
15
Rettifica
dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail
sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive
modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da
presentare alla sede dell'Inail territorialmente competente.
2.
In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata
l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui
l'esatto inquadramento doveva essere applicato:
a)
erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in
tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b)erroneo
inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi,
il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033
del Codice civile.
3.
Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai
sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda di rettifica
dell'inquadramento deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la
diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della
legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del
provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.
4.
Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure
in caso di mancata pronuncia da parte della sede dell'Inail entro centoventi
giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di
lavoro può promuovere ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato
in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49
della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
5.
Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui
al comma 5 dell'articolo 14.
ARTICOLO
16
Rettifica
d'ufficio della classificazione delle lavorazioni
1.
L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle
lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie
rettifiche con provvedimento motivato.
2.
Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla
data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione
dovevano essere applicati:
a)
erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in
tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b)
erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro
che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello
effettivamente dovuto. Facoltà del
datore di lavoro, ricorrere i presupposti, chiedere l'applicazione
dell'articolo 2033 del Codice civile.
3.
La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa
decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del
relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti
dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.
ARTICOLO
17
Rettifica
della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro
1.
Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e
la relativa tassazione applicati dall'Inail siano errati, tanto in sede di
prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le
necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell'Inail
territorialmente competente.
2.
In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata
l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui
l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano
essere applicati:
a)
erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in
tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b)
erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro
che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello
effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere
l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.
3.
La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa
decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del
relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti
dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.
ARTICOLO
18
Calcolo
del premio di assicurazione
1.
Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e
44 del Testo unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di
tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati,
eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.
ARTICOLO
19
Oscillazione
del tasso medio nei primi due anni di attività
1.
Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una
riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici
per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il
rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi
degli articoli 20 e 21.
2.
La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in
cui si completa il predetto biennio.
ARTICOLO
20
Riduzione
del tasso medio nei primi due anni di attività
1.
Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve
presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata
degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail;
qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni
e di igiene del lavoro, l'Inail applica la riduzione del tasso medio nella
misura fissa del quindici per cento a docorrere dalla data di inizio dei lavori
se denunciati nei termini di legge.
2.
Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre
la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con
istanza motivata - da spedire alla competente sede territoriale dell'Inail con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi,
delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento,
la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia
dei lavori.
ARTICOLO
21
Aumento
del tasso medio nei primi due anni di attività
1.
L'Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti
in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del
tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo
provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei
lavori.
ARTICOLO
22
Oscillazione
del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività
1.
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio
di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in
aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli
infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso
specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo.
2.
Il tasso specifico aziendale è quello risultante del rapporto fra oneri e
retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di
decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non
inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro
anni.
3.
Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e
norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle
basi statistico-economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso
specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri
presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da
definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali.
Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole
posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Sono esclusi dal
computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recuperati
dall'Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di
quanto caricato.
4.
I lavoratori-anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni
soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:
a)
se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità
temporanea sono uguali o superiori a 10 nell'anno, si calcola la retribuzione
media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;
b)
se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità
temporanea sono inferiori a 10 nell'anno, si fa riferimento alla retribuzione
media giornaliera dell'anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione
assicurativa appartiene, quale risulta dal bilancio consuntivo dell'Inail, e si
moltiplica detta retribuzione per trecento.
5.
I lavoratori-anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.
6.
L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo
al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio e il
tasso specifico aziedale pari a:
a)
1/3, se i lavoratori-anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del
sette per cento del tasso medio;
b)
1/2, se i lavoratori-anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti
del dieci per cento del tasso medio;
c)
2/3, se i lavoratori-anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti
del tredici per cento del tasso medio;
d)
l'intera differenza, se i lavoratori-anno del periodo superano i 500, nei limiti
del venti per cento del tasso medio.
7.
All'oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari
al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio
di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale
e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei
lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori-anno
Scarto
percentuale tra tasso specifico e tasso di tariffa
Fino
a 100:
-oltre
50 - fino a 60 : 5%
-oltre
60 fino a 70 : 10%
-oltre
70 : 15%
Da
101 a 200
-oltre
40 - fino a 50 : 5%
-oltre
50 - fino a 60 : 10%
-
oltre 60 : 15%
Da
201 a 500
-oltre
30 - fino a 40 : 5%
-oltre
40 - fino a 50 : 10%
-oltre
50 : 15%
Oltre
500
-oltre
25 fino a 30 : 5%
-oltre
30 - fino a 35 : 10%
-
oltre 35 : 15%
ARTICOLO
23
Comunicazione
dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico
1.
L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in
base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con
l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea,
di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la
riserva sinistri, del numero dei lavoratori-anno e del tasso specifico
aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è
spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello
di spedizione.
2.
L'Inail mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro la tabella contenente
gli altri parametri statistico- attuariali utili per il calcolo dei tassi
applicati.
ARTICOLO
24
Oscillazione
del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività
1.
Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'Inail, in
relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e
integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore
di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e
assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al
cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei
lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori-anno
Riduzione
-Fino
a 100 : 10%
-Da
101 a 200 : 10%
-Da
201 a 500 : 10%
-Oltre
500 : 5%
2.
Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista
dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli
elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail. Il
provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
-
strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto
soccorso, di emergenza e antincendio;
-
caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
-
modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
-
livello di informazione e formazione dei lavoratori;
-
stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
A
pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente sede
territoriale dell'Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31
gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione
dell'istanza l'Inail può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3.
Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della
domanda.
4.
La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'ano
in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di
regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per
il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede
all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei
premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed
amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al
datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ARTICOLO
25
Disposizioni
comuni in materia di oscillazioni
1.
Il tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli
19, 20, 21, 22, 23 e 24 è applicato senza decimali, con arrotondamento per
difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente
inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi.
2.
Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già
coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare
della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il
cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di
un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.
3.
L'Inail trasmette semestralmente agli organi di vigilanza territorialmente
competenti l'elenco delle aziende alle quali sia stata applicata l'oscillazione
di cui agli articoli 20 e 21.
ARTICOLO
26
Contenzioso
amministrativo
1.
Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei
premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere direttamente
- per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - al
consiglio di amministrazione dell'Inail, nel termine e secondo le modalità
previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo unico, oppure presentare alla
competente sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei
provvedimenti stessi.
2.
Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che
sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si
intende respinta.
3.
Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail
oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del
presente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso al predetto
consiglio di amministrazione - per il tramite della Direzione regionale
territorialmente competente - nel termine e con le modalità previsti dagli
articoli 45 e seguenti del Testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail
di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere motivato.
4.
Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di
amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali
elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i
motivi delle eccezioni stesse.
5.
La decisione del consiglio di amministrazione è definitiva.
ARTICOLO
27
Pagamento
dei premi in caso di ricorso
1.
Il datore di lavoro che promuove ricorso al consiglio di amministrazione, ai
sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso
di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla
gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in
vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
2.
Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni,
l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del
consiglio di amministrazione stesso, è applicata provvisoriamente, nel caso di
prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla
classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento
al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla
data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.
3.
Intervenuta la decisione del consiglio di amministrazione, il premio è
liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da
effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Testo unico.
ARTICOLO
28
Modalità
di pagamento dei premi
1.
Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere
effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi
decreti ministeriali di attuazione.
2.
Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto
legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di
lavoro presso gli sportelli delle agenzie postali e delle banche indicate
dall'Inail. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la
ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca
non indicata dall'Inail si intende effettuato il giorno corrispondente a quello
della valuta attribuita all'Inail medesimo dalla banca convenzionata. Per gli
accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di
pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'Inail
dall'Ente esattore.
ARTICOLO
29
Disposizioni
transitorie
1.
Per le posizioni assicurative in corso alla data di pubblicazione del decreto
di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'Inail comunica al
datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire
entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data, l'inquadramento e la
classificazione delle lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il
relativo tasso medio.
2.
Per le posizioni assicurative in riferimento alle quali, alla data del 1º
gennaio 2000, siano applicabili le norme di cui agli articoli da 19 a 23,
l'Inail comunica, con la predetta lettera, anche il tasso da applicare per gli
anni 2000 e 2001. In tali casi, la misura dell'oscillazione applicata ai sensi
degli articoli da 16 a 18 delle Modalità per l'applicazione della tariffa industria
e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno
1988, resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il primo
biennio di attività.
3.
Il datore di lavoro effettua la regolazione del premio dovuto per l'anno 2000
sulla base del tasso comunicato ai sensi del comma 1 portando in detrazione il
premio anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 38/2000.
4.
Per gli anni 2000 e 2001, l'istanza prevista dall'articolo 24, comma 2, deve
essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Per l'anno 2000, con
l'eventuale provvedimento di accoglimento della istanza l'Inail effettuerà i
relativi conguagli.
5.
Con delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, da emanare entro
centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definiti i
tempi e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
6, 10 e 12. Fino all'adozione della predetta delibera continuano ad applicarsi
di disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di
applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate
con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
INDUSTRIA
GRANDE
GRUPPO 3
COSTRUZIONI:
edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di
condotte.
Impiantistica
Classificazione
3100
Costruzioni
edili (civili, rurali e industriali).
Costruzione
e demolizione di edifici.
Opere
edili in sottosuolo.
Edilizia
industrializzata.
Restauro
e bonifica degli edifici.
(Edifici
di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, commerciali e
religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggi, case cantoniere, caselli,
edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per animali ed
opere per uso agricolo in genere: torri di refrigerazione e di controllo, sili,
ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.).
Classificazione
3110
Lavori
generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione,
demolizione e ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere
provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito;
armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei
materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio,
le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica
generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità,
illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.);
opere
in cemento e muratura;
opere
in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in
legno, incastellature, armature, casserature);
opere
metalliche (montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte, gru
mobili, ecc.);
opere
di ristrutturazione di fabbricati;
opere
di contrasto ai dissesti strutturali;
lavori
di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per
piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.);
lavori
speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici (sabbiature,
lavaggi, attacchi chimici, ecc.);
lavori
di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenenti amianto (per i
lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v. gruppo 3600);
lavori
di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio
(ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno
di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle, piani inclinati,
piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.; per i lavori di
montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, v.
sottogruppo 3150);
opere
edili eseguite in sottosuolo: lavori all'interno di gallerie, parcheggi,
laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i lavori
minerari per i quali v. gruppo 7100).
Tasso
130
Classificazione
3120
Edilizia
industrializzata (costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di
elementi prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione
dell'area, i servizi e le opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i
lavori di drenaggio e la urbanizzazione del sito, le demolizioni parziali, gli
scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in
ferro, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; comprese, anche se
isolatamente eseguite, la produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in
cantiere e l'esecuzione delle operazioni di sutura degli elementi; escluse la
prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni eseguite a
sé stanti);
lavori
di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali
(strutture portanti, solai, tamponature, scale, pannellature modulari e
componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.);
strutture
prefabbricate per ricovero provvisionale;
case
prefabbricate.
Tasso
130
Classificazione
3130
Lavori
totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in
muratura, in legno o in metallo (compresi lo scavo di trincee, i lavori di
movimento terra, di spianamento, di sgombero, ecc.).
Tasso
130
Classificazione
3140
Opere
di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori;
esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai
sottogruppi 3110, 3120, 3130);
lavori
di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna
ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e
muri in qualunque materiale;
completamento
di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti);
arrotatura,
lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;
lavori
di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti
impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. (per i lavori
eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. gruppo
3600);
posa
in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale (porte,
finestre, persiane, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni,
ecc.).
Tasso
110
Classificazione
3150
Lavori
di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.
Tasso
126
Classificazione
3200
Costruzioni
idrauliche. Bonifiche.
Costruzione
e demolizione di opere idrauliche.
Bonifiche
montane e vallive.
Condotte
in pressione, canali, pozzi.
Manutenzione
e riparazione di opere idrauliche.
(Comprese
tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei
cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i
servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di
drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le
armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo
scarico e lo sgombero dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito del
cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere
d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa
eseguiti a sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).
Classificazione
3210
Opere
di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti (correzione,
difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate,
viminate, palafittate, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.).
Opere
di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili (costruzione di argini,
canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc.;
compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore).
Laghi
collinari artificiali.
Difesa
e sistemazione di fiumi (arginature, difesa e consolidamento delle sponde,
mantellature, gabbioni, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie,
rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, pennelli, chiuse, sostegni,
conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari).
Tasso
111
Classificazione
3220
Vie
d'acque interne artificiali realizzate in terraferma; canali di
approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale (per stabilimenti,
opifici, centrali termoelettriche, ecc.); canali di irrigazione.
(Esclusi
i canali di bonifica idraulica, i canali ricavati in bacini marittimi, nelle
lagune e nei laghi ed i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v.
rispettivamente i sottogruppi 3210 e 3250 e le voci 3231 e 3232).
Tasso
112
Classificazione
3230
Acquedotti,
gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.
3231
Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione
delle acque, impianti di irrigazione a pioggia interrati, ecc. (escluse le
condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 130
3232
Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di
ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque
di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. Tasso 130
3233
Gasdotti ed oleodotti (posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni
di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.; escluse le condotte urbane
di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 103
3234
Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati,
scavati o comunque eseguiti; cisterne (per le cisterne degli acquedotti v.
3231).
Tasso
130
Classificazione
3240
Opere
per impianti idroelettrici (sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e
pontitubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali;
compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di
restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, ecc.).
Tasso
130
Classificazione
3250
Opere
marittime, lagunari e lacuali (costruzione e manutenzione di porti, spiagge,
rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene,
canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione;
palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta,
gabbioni, pennelli, ecc., compresa la costruzione di fari in terraferma, di
fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita insieme con il
complesso delle opere principali).
Tasso
111
Classificazione
3300
Movimenti
di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.
Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione.
(Comprese
tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei
cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i
servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di
drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le
armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo
scarico e lo sgombero di materiali; compresi, se svolti nell'ambito del
cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere
d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa
eseguiti a sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).
Classificazione
3310
Movimenti
terra: scavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riassetto del terreno;
preparazione di aree fabbricabili e di campi sportivi; scavi di fondazione;
terrapieni (parchi e giardini); ricerche archeologiche; sgombero di frane;
preparazione di aree discarica per rifiuti.
Riporto
di neve con automezzi per innevamento artificiale dei campi da sci.
(In
genere lavori fine a sé stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di
altra natura).
Tasso
127
Classificazione
3320
Lavori
generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.
Classificazione
3321
Opere
interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, comprese le opere d'arte
(gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi,
ecc.) anche se eseguite singolarmente; case cantoniere, caselli autostradali,
lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento;
sistemazione di scarpate, di trincee e di rilevati.
(E'
esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di
caselli autostradali, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).
Tasso
130
Classificazione
3322
Opere
interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di
sottofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura;
stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti
sperimentali; marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.).
Tasso
95
Classificazione
3323
Sorveglianza
e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale,
delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili
(compresa la cura delle piante); rimozione della neve; allestimento e
manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e barriere stradali.
Tasso
50
Classificazione
3324
Aeroporti,
campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e
movimento di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni,
ecc.).
Tasso
62
Classificazione
3330
Lavori
generali per strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari
terrestri ed aeree.
Classificazione
3331
Opere
interessanti il corpo stradale di ferrovie, ferrovie metropolitane, tranvie e
simili (fino al piano di formazione): lavori in rilevato od in trincea; opere
d'arte (gallerie, ponti viadotti, ponticelli, tombini, muri di sostegno, ecc.),
anche se eseguite singolarmente, case cantoniere, caselli ferroviari.
(E'
esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di
caselli ferroviari, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).
Tasso
130
Classificazione
3332
Opere
interessanti la sovrastruttura ferroviaria o tranviaria (compresa la
pavimentazione di tratti urbani): massicciata e armamento (posa in opera di
sostegni, rotaie, deviatoi, intersezioni e materiali minuti); lavori di
manutenzione (per rinnovamento, risanamento, ripassatura e revisione dei
binari, ecc.) e di raddoppio dei binari (anche su una medesima massicciata) sia
in presenza che in assenza di traffico.
Tasso
121
Classificazione
3333
Sorveglianza
e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento (lavori da
cantonieri, casellanti e simili); rimozione della neve.
Tasso
37
Classificazione
3334
Funicolari
terrestri ed aeree (funicolari, teleferiche, funivie, ovovie, seggiovie,
sciovie, ecc.): impianti ed opere, anche se eseguiti singolarmente.
Tasso
109
Classificazione
3400
Costruzione
di linee e di condotte urbane.
Linee
di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di fluidi.
(Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; comprese le
opere accessorie di scavo, le opere d'arte e la posa in opera di cavi e
tubazione, ecc.; comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali,
nonché la demolizione ed il ripristino dei tratti stradali interessati, se
eseguiti nell'ambito del cantiere; esclusi gli impianti, le apparecchiature e
le attrezzature per le quali v. sottogruppi 3610 e 3620).
Classificazione
3410
Linee
di trasporto e di distribuzione di energia elettrica (linee aeree e sotterranee
in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa), linee di
contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefoniche
urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di stazioni
radiotelevisive e simili.
Tasso
107
Classificazione
3420
Condotte
urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche da incendio, ecc.), poste
pneumatiche urbane.
Tasso
93
Classificazione
3500
Lavori
speciali.
Palificazioni,
sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali.
(Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; compresa
l'esecuzione di opere accessorie; solo lavori a sé stanti e comunque eseguiti
separatamente da altre opere principali).
Classificazione
3510
Palificazioni
in genere (pali e diaframmi per fondazioni, per gallerie artificiali, per
costipamento e muri di sostegno, setti, palancolate, paratie, ecc.; anche
limitatamente alla sola esecuzione del foro).
Trivellazioni,
sondaggi e carotaggi, comprese le prove di laboratorio (prove di carico,
iniezione di cemento, circolazione di fanghi, pozzi d'assaggio, ecc.; esclusi i
lavori per ricerche minerarie, per i quali v. sottogruppo 7110).
Tasso
130
Classificazione
3520
Lavori
generali in aria compressa.
Fondazioni
speciali pneumatiche, cassoni e pozzi autofondanti.
Tasso
122
Classificazione3600
Impiantistica
civile ed industriale.
Installazione,
manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari,
serbatoi, caldaie, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e
attrezzature diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto.
Pulitura di impianti industriali.
(Compresi
gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in
cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature
elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura,
gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il
fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.;
esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v.
voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave
vedi sottogruppi 5230 e 6420).
Classificazione
3610
Impiantistica
civile: impianti appartenenti ai servizi degli edifici adibiti a civile
abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di uffici anche se ubicati in
stabilimenti industriali o in strutture di servizio (impianti idrici, igienico-sanitari,
elettrici, di distribuzione di gas, di riscaldamento, di ventilazione, di
condizionamento d'aria, telefonici, antifurto, anticendio, di sterilizzazione,
di radiologia, di lavanderia, ecc.; parafulmini ed antenne per radio e
televisione; impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda a
pannelli solari; esclusi gli ascensori, montacarichi e simili per i quali v.
sottogruppo 3620).
Impianti,
macchinari, apparati ed apparecchiature diverse per centri elettronici e
meccanografici di calcolo e di elaborazione dati.
Lavori
di decoibentazione di impianti civili (solo se effettuati a sé stanti).
Tasso
49
Classificazione
3620
Impiantistica
industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi, motori, colonne di
processo, forni, linee integrate di lavorazione, apparecchi di sollevamento e
trasporto, apparecchiature ed attrezzature diverse, condotte e tubazioni di
servizio e di processo, impianti elettrici industriali di illuminazione, di
potenza e di regolazione, impianti di strumentazione, di automazione e di
allarme, impianti industriali antincendio (per impianti industriali in genere,
opifici, officine, centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche,
radiofoniche e televisive, centrali di radioguida e di radiolocalizzazione,
stazioni e cabine elettriche di trasformazione, conversione e sezionamento,
stazioni di sollevamento, pompaggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione
fluidi, stazioni di servizio e di distribuzione carburanti, stazioni
ferrofilotranviarie, marittime ed aeree, stazioni meteorologiche, semaforiche,
ecc.).
Ascensori,
montacarichi e simili.
Lavori
di decoibentazione di impianti industriali (solo se effettuati a sé stanti).
Lavori
di ripulitura, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici,
installazioni ed impianti industriali in genere, compreso il trasporto dei
detriti e dei materiali di rifiuto (per il trasporto effettuato a sé stante v.
sottogruppo 9120).
Tasso
73
ARTIGIANATO
GRANDE
GRUPPO 3
COSTRUZIONI:
edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di
condotte.
impiantistica.
Classificazione
3100
Costruzioni
edili (civili, rurali e industriali).
Costruzione
e demolizione di edifici.
Opere
edili in sottosuolo.
Edilizia
industrializzata.
Restauro
e bonifica degli edifici.
(Edifici
di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, commerciali e
religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggio, case cantoniere, caselli,
edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per animali ed
opere per uso agricolo in genere; torri di refrigerazione e di controllo, sili,
ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.).
Classificazione
3110
Lavori
generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione,
demolizione e ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere
provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito;
armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei
materiali; ivi compresi ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio, le
demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di
impiantistica generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento,
elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.);
opere
in cemento e muratura;
opere
in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in
legno, incastellatura, armature, casserature);
opere
in metalliche (montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte, gru
mobili, ecc.);
opere
di ristrutturazione di fabbricati;
opere
di contrasto ai dissesti strutturali;
lavori
di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per
piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.);
lavori
speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici (sabbiature,
lavaggi, attacchi chimici, ecc.);
lavori
di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenenti contenenti
amianto (per i lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v.
sottogruppo 3630);
lavori
di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio
(ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno
di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle, piani inclinati,
piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.; per i lavori di
montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, v.
sottogruppo 3150);
opere
edili eseguite in sottosuolo: lavori all'interno di gallerie, parcheggi,
laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i lavori
minerari per i quali v. gruppo 7100).
Tasso
130
Classificazione
3120
Edilizia
industrializzata (costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di
elementi prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione dell'area,
i servizi e le opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i lavori di
drenaggio e la urbanizzazione del sito, le demolizioni parziali, gli scavi e le
opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, il
carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali, comprese, anche se isolatamente
eseguite, la produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere e
l'esecuzione delle operazioni di sutura degli elementi; escluse la
prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni eseguite a
sé stanti);
lavori
di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali
(strutture portanti, solari, tamponature, scale, pannellature modulari e
componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.);
strutture
prefabbricate per ricovero provvisionale;
case
prefabbricate.
Tasso
126
Classificazione
3130
Lavori
totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in
muratura, in legno e metallo (compresi lo scavo di trincee, i lavori di movimento
terra, di spianamento, di sgombero, ecc.).
Tasso
114
Classificazione
3140
Opere
di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori;
esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai
sottogruppi 3110, 3120, 3130);
lavori
di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna
ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e
muri in qualunque materiale;
completamento
di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti);
arrotatura,
lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;
lavori
di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti
impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. (per i lavori
eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v.
sottogruppo. 3630);
posa
in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale (porte,
finestre, persine, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.).
Tasso
128
Classificazione
3150
Lavori
di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.
Tasso
126
Classificazione
3160
Opere
e lavori indicati nei sottogruppi precedenti svolti promiscuamente e la cui
variabilità e temporaneità rende impossibile il riferimento esclusivo a due o
più sottogruppi.
Tasso
128
Classificazione
3200
Costruzioni
idrauliche. Bonifiche.
Costruzione
e demolizione di opere idrauliche.
Bonifiche
montane e vallive.
Condotte
in pressione, canali, pozzi.
Manutenzione
e riparazione di opere idrauliche.
(Comprese
tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei
cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i
servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di
drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le armature,
le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico e lo sgombero
dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di
casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in
sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per
i quali v. gruppo 3500).
Classificazione
3210
Opere
di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti (correzione,
difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate,
viminate, palafitte, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.).
Opere
di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili (costruzione di argini,
canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc.;
compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore).
Laghi
collinari artificiali.
Difesa
e sistemazione di fiumi (arginature, difesa e consolidamento delle sponde,
mantellature, gabbioni, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie,
rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, pennelli, chiuse, sostegni,
conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari).
Vie
d'acqua interne artificiali realizzate in terraferma; canali di
approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale (per stabilimenti,
opifici, centrali termoelettriche, ecc.); canali di irrigazione (esclusi i
canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. il sottogruppo 3210 e le
voci 3231 e 3232).
Opere
marittime, lagunari e lacuali (costruzione e manutenzione di porti, spiagge,
rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene,
canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione;
palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta,
gabbioni, pennelli, ecc., compresa la costruzione di fari in terraferma, di
fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita insieme con il
complesso delle opere principali).
Opere
per impianti idroelettrici (sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e
pontitubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali;
compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di
restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, ecc.).
Tasso
86
Classificazione
3230
Acuedotti,
gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.
3231
Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione
delle acque, impianti di irrigazione a pioggia interrati, ecc; (escluse le
condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 130
3232
Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetto di accesso, di caduta o di
ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque
di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. Tasso 130
3233
Gasdotti ed oleodotti (posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni
di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.; escluse le condotte urbane
di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 71
3234
Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati,
scavati o comunque eseguiti; cisterne (per le cisterne degli acquedotti v.
3231).
Tasso
130
Classificazione
3300
Movimenti
di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.
Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione.
(Comprese
tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei
cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i
servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di
drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le
armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo
scarico e lo sgombero dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito di
cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere
d'arte, i lavori in sotterranea, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa
eseguiti a sé stanti, per i quali v. gruppo 3500).
Classificazione
3310
Movimenti
terra: cavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riassetto del terreno;
preparazione di aree fabbricabili e di campi sportivi; scavi di fondazione;
terrapieni (parchi e giardini); ricerche archeologiche; sgombero di frane;
preparazione di aree discarica per rifiuti.
Riporto
di neve con automezzi per innevamento artificiale dei campi da sci.
(In
genere lavori fine a sé stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di
altra natura)
Tasso
130
Classificazione
3320
Lavori
generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.
3321
Opere interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, comprese le opere
d'arte (gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini,
drenaggi, ecc.) anche se eseguite singolarmente; case cantoniere, caselli
autostradali, lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di
allargamento; sistemazione di scarpate, di trincee e di rilevati.
(E'
esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di
caselli autostradali, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).
Aeroporti,
campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e
movimento di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni,
ecc.). Tasso 130
Classificazione
3322
Opere
interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di
sottofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura;
stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti
sperimentali; marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.). Tasso 80
3323
Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto
superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri,
stradini e simili (compresa la cura delle piante); rimozione della neve;
allestimento e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e
barriere stradali.
Tasso
75
Classificazione
3330
Lavori
generali per strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari
terrestri ed aeree.
Tasso
130
Classificazione
3400
Costruzione
di line di condotte urbane.
Linee
di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di fluidi.
(Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; comprese le
opere accessorie di scavo, le opere d'arte e la posa in opera di cavi e
tubazioni, ecc.; comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali,
nonché, la demolizione ed il ripristino dei tratti stradali interessati, se
eseguiti nell'ambito del cantiere; esclusi gli impianti, le apparecchiature e
le attrezzature per le quali v. sottogruppo 3630)
Classificazione
3410
Linee
di trasporto e di distribuzione di energia elettrica (linee aeree e sotterranee
in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa), linee di
contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefoniche
urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di stazioni
radiotelevisive e simili.
Tasso
130
Classificazione
3420
Condotte
urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche di incendio, ecc.), poste
pneumatiche urbane.
Tasso
61
Classificazione
3500
Lavori
speciali.
Palificazioni,
sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali.
(Lavori
generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; compresa
l'esecuzione di opere accessorie; solo lavori a sé stanti e comunque eseguiti
separatamente da altre opere principali).
Tasso
130
Classificazione
3600
Impiantistica
civile ed industriale.
Installazione,
manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari,
serbatoi, caldaie, apparecchiature e attrezzature diverse. Lavori di
decoibentazione di impianti contenenti amianto. Pulitura di impianti
industriali.
(Compresi
gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in
cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature
elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura,
gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il
fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.;
esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v.
voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave
vedi sottogruppi 5230 e 6420).
Classificazione
3630
Impiantistica
civile ed industriale.
Installazione,
manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari,
serbatoi, caldaie, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e
attrezzature diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto.
Pulitura di impianti industriali.
(Compresi
gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in
cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature
elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura,
gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il
fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.;
esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali,
v. voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo
nave vedi sottogruppi 5230 e 6420).
Tasso
70