INAIL - NUOVE TARIFFE PREMI E RELATIVE MODALITA' DI APPLICAZIONE - DECRETO INTERMINISTERIALE           12 DICEMBRE 2000

 

Sul Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17, è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro 12 dicembre 2000, recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione", deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'I.N.A.I.L. nella seduta del 16 novembre 2000.

Il decreto dà attuazione all'art. 3 del decreto legislativo n. 38/2000 che, come noto, innovando radicalmente il precedente impianto tariffario, ha individuato, ai fini tariffari, nell'ambito della Gestione Industria, quattro gestioni separate, corrispondenti ad altrettanti settori omogenei di attività, ciascuna con una propria distinta tariffa, con specifici tassi di premio determinati in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa.

In particolare, le gestioni istituite, con effetto dal 1º gennaio 2000, dall'art. 1 del decreto n. 38 citato sono le seguenti:

a)industria, per le attività: manifat-turiere,estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas e acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; per le relative attività ausiliarie;

d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'art. 49, comma 1, lett. e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il decreto interministeriale 12 dicembre 2000 approva, con l'art. 1, le quattro distinte tariffe relative alle quattro gestioni separate. Le tariffe sono annesse, quali allegati da 1 a 4 al decreto stesso. Approva, inoltre, l'allegato 5 che contiene le "Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi".

Con l'art. 2, stabilisce che in ciascuna delle tariffe è individuata, alla voce 0725, la classificazione del personale dell'area dirigenziale che per le proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti o che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso, in entrambi i casi, l'eventuale uso diretto di macchine da ufficio.

Ai fini di una opportuna documentazione si pubblica qui di seguito l'allegato 5 al citato decreto concernente le modalità per l'applicazione della tariffa dei premi nonché la tabella del Grande Gruppo 3 del settore Industria ed Artigianato relative di fasi medi per le lavorazioni del settore edile.

 

Allegato 5

 

ARTICOL0 1

Tariffe dei premi

 

1. A decorrere dal 1º gennaio sono istituite distinte tariffe dei premi per ciascuna delle seguenti gestioni individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di seguito denominato "decreto legislativo n. 38/2000":

a) "Industria", per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b) "Artigianato", per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) "Terziario", per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d) "Altre Attività", per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88, di seguito denominata "legge n. 88/89".

2. Le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni, divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci.

3. Le indicazioni e le specificazioni contenute nella intestazione dei grandi gruppi, gruppi e sottogruppi sono valide per tutti i gruppi, i sottogruppi e le voci in essi eventualmente compresi.

 

 

ARTICOLO 2

Modalità e criteri di inquadramento nelle gestioni tariffarie

 

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 9 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Testo unico", sono inquadrati nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1 secondo la classificazione disposta ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, di seguito denominata "classificazione aziendale", tenendo altresì conto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 38/2000.

2. Ai predetti fini sono da considerare altresì efficaci gli inquadramenti effettuati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, della legge n. 88/89 per lo svolgimento di attività plurime rientranti in settori diversi.

3. Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'articolo 49 della legge n. 88/89 l'inquadramento è effettuato direttamente dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 38/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 49 comma 3, della legge n. 88/89, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quali delle gestioni tariffarie indicate dall'articolo 1 debbano essere aggregati, agli effetti del presente articolo, i datori di lavoro di cui al comma 3 che svolgano attività plurime rientranti in gestioni diverse.

 

ARTICOLO 3

Inquadramento provvisorio nelle gestioni tariffarie

 

1. Nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 2, al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi dovuti, l'Inail provvede in via provvisoria all'inquadramento dei datori di lavoro per i quali, alla data dell'inizio dell'attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89.

2. Qualora la classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 risulti diversa dall'inquadramento provvisorio effettuato ai sensi del comma 1, l'Inail provvede alle necessarie rettifiche, con decorrenza dalla data d'inizio dell'attività.

 

ARTICOLO 4

Lavorazioni

 

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

 

ARTICOLO 5

Classificazione delle lavorazioni

 

1. Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati nell'articolo 4, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

2. Nel caso di lavorazioni previste in sottogruppi non articolati in voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente sottogruppo; nel caso di lavorazioni previste in gruppi non articolati in sottogruppi e voci, le lavorazioni stesse sono classificate al corrispondente gruppo. In tali casi, il riferimento alla "voce di tariffa", contenuto nelle presenti modalità di applicazione, deve intendersi effettuato ai corrispondenti sottogruppi o gruppi.

3. Qualora nella voce di tariffa sia indicato il prodotto della lavorazione, la relativa classificazione non si applica alla costruzione delle singole parti componenti, effettuata a sé stante come lavorazione principale. In tal caso, si fa riferimento alla voce prevista per quest'ultima, sempreché la tariffa non disponga altrimenti.

 

ARTICOLO 6

Esercizio di attività complesse

 

1. Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

2. Nei casi previsti dal comma 1, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la relativa ripartizione è effettuata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata. Sono fatte salve le eventuali rettifiche disposte dall'Inail con provvedimento motivato e comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

ARTICOLO 7

Lavorazione non prevista

 

1. Qualora la lavorazione non sia prevista dalla tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro, la relativa classificazione è effettuata attraverso l'analisi tecnica delle operazioni fondamentali che compongono la lavorazione stessa, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni tariffarie della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

 

ARTICOLO 8

Tasso medio nazionale

1. Per ciascuna lavorazione è applicato il tasso di premio previsto nella corrispondente voce della tariffa della gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.

2. Il tasso corrispondente ad ogni lavorazione è quello medio nazionale, quale risulta dal rapporto oneri/retribuzioni del periodo 1995 - 1997, preso in considerazione per la formazione di ciascuna tariffa.

 

ARTICOLO 9

Calcolo degli oneri

 

1. Gli oneri considerati del periodo di osservazione di cui al comma 2 dell'articolo 8, sono quelli diretti relativi agli infortuni e alle malattie professionali direttamente attribuibili alle specifiche lavorazioni, quelli indiretti relativi alle malattie professionali non attribuibili a specifiche lavorazioni, alla rivalutazione delle rendite, alle prestazioni integrative dell'assicurazione, alle spese generali e ai contributi obbligatori, quelli presunti non determinabili in via definitiva, nonché quelli attribuibili agli infortuni in itinere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 38/2000. Sono esclusi dal computo degli oneri di cui al presente articolo gli importi effettivamente recuperati dall'Inail in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

2. Gli oneri di cui al comma 1 non rilevabili direttamente sono attribuiti alle singole lavorazioni mediante percentuali di caricamento, desunte dai bilanci consuntivi dell'Inail, in funzione degli oneri diretti e/o delle retribuzioni.

3. Nei casi di infortunio o di malattia professionale che determinano costituzione di rendita unificata, ai sensi dell'articolo 80 del Testo unico, è attribuita la quota parte dell'onere complessivo della stessa.

 

ARTICOLO 10

Denuncia dei lavori

 

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, del Testo unico, apposita denuncia contenente, per ogni singola sede di lavoro, tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'Inail. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'Inail.

2. Qualora siano svolte, presso la stessa sede di lavoro, attività complesse di cui all'articolo 6, il datore di lavoro dovrà fornire, nella medesima denuncia di cui al comma 1, le informazioni sulle attività svolte per ogni singola lavorazione, ivi compresa la presumibile ripartizione delle retribuzioni nei casi di cui al comma 2 del citato articolo 6.

3. L'Inail, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice ditta, l'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3, la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25, nonché, per ogni singola sede di lavoro, il numero della posizione assicurativa territoriale.

In caso di apertura di una nuova sede di lavoro, il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo con l'Inail, deve inoltrare, nei termini di cui all'articolo 12, comma 3, del Testo unico, specifica denuncia fornendo tutti i dati richiesti con il modulo predisposto dall'Inail. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'Inail.

5. Nei casi previsti dal comma 4, l'Inail comunica il numero della nuova posizione assicurativa territoriale, la voce e il corrispondente tasso di premio applicati alla lavorazione o alle distinte lavorazioni denunciate, in relazione all'inquadramento effettuato ai sensi degli articoli 2 e 3.

5. L'Inail può dispensare il datore di lavoro dall'obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l'impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l'opportunità.

 

ARTICOLO 11

Denunce di variazione

 

1. Il datore di lavoro deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 12, commi 3 e 4, del Testo unico apposite denunce per ogni variazione totale o parziale dell'attività già assicurata (cessazione di una o più lavorazioni, modificazione di estensione e di natura del rischio, ecc.), inclusa ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie di cui all'articolo 1.

2. Qualora la variazione comporti un inquadramento diverso da quello in precedenza applicato, l'Inail provvede al nuovo inquadramento con decorrenza dalla data in cui la variazione stessa si è verificata. Con lo stesso provvedimento e con la medesima decorrenza l'Inail applica la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto il nuovo inquadramento.

3. Per le variazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento ha effetto dalla data di decorrenza nel provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni. Si applicano anche in tali casi le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Qualora la variazione comporti, fermo restando il relativo inquadramento, una classificazione delle lavorazioni diversa da quella in precedenza applicata, l'Inail provvede ad applicare la nuova classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione con decorrenza dalla data della variazione stessa.

5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, l'oscillazione del tasso medio di cui agli articoli da 19 a 25 è determinata soltanto sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni. Tale disposizione non si applica qualora la variazione intervenuta, pur determinando un nuovo inquadramento del datore di lavoro e la conseguente applicazione della nuova classificazione delle lavorazioni e tassazione previste dalla tariffa della diversa gestione, non comporti la variazione dell'attività in precedenza esercitata e denunciata dal datore di lavoro

6. In caso di tardata o omessa presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi previsti dal comma 3, per i quali resta comunque valida la decorrenza prevista dal provvedimento adottato dall'Inps.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo sono motivati e comunicati al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso i provvedimenti medesimi il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alle classificazioni aziendali disposte ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 ovvero dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

ARTICOLO 12

Denuncia dei lavoratori a carattere temporaneo

 

1. Per i lavoratori a carattere temporaneo, esercitati da uno stesso datore di lavoro in più sedi di lavoro comprese ciascuna in diverse circoscrizioni territoriali dell'Inail e classificabili alla stessa voce di tariffa, il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione. Tale denuncia può essere presentata presso qualsiasi Unità territoriale dell'Inail.

2. Tutti i lavoratori a carattere temporaneo classificabili alla stessa voce di tariffa, sono inclusi nella posizione assicurativa territoriale gestita dalla Sede dell'Inail nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha la sua sede legale. Di ciò è data comunicazione al datore di lavoro con provvedimento motivato.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essere prestate.

 

ARTICOLO 13

Accentramento delle posizioni assicurative

 

1. Il datore di lavoro, per ottenere l'autorizzazione all'accentramento presso un'unica Sede dell'Inail delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo di cui all'articolo 12, deve presentare motivata istanza, corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Inail presso la quale si chiede l'accentramento. Detta istanza deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene chiesto l'accentramento, alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. In detta istanza il datore di lavoro deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente l'anno di presentazione della istanza medesima ed i relativi numeri delle posizioni assicurative nonché le corrispondenti sedi dell'Inail.

2. Qualora già in sede di inizio dell'attività il datore di lavoro intenda chiedere la preventiva autorizzazione all'accentramento presso un'unica sede dell'Inail di attività - diverse da quelle a carattere temporaneo - che andrà a svolgere in più sedi di lavoro deve presentare, entro i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico, motivata istanza alla Direzione regionale dell'Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale dell'Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale. La richiesta deve essere corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'Inail presso la quale si chiede l'accentramento. Copia della suddetta richiesta deve essere trasmessa alla sede presso la quale viene presentata la denuncia dei lavori.

3. Il datore di lavoro deve fornire all'Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da essere prestate.

4. E' facoltà dell'Inail revocare l'autorizzazione all'accentramento se il datore di lavoro non fornisce le notizie e i dati previsti nel comma 3.

 

ARTICOLO 14

Rettifica d'ufficio dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie

 

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che l'inquadramento del datore di lavoro è errato, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b)erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. E' facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice Civile.

3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la rettifica dell'inquadramento è effettuata qualora risulti accertata una diversa classificazione aziendale adottata ai sensi del citato articolo 49 della legge n. 88/89 e dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

4. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo il datore di lavoro può promuovere opposizione alla sede che ha adottato il provvedimento impugnato o ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Nei casi previsti dal presente articolo l'Inail provvede, con la stessa decorrenza del provvedimento di rettifica dell'inquadramento, ad applicare la classificazione delle lavorazioni e la tassazione corrispondenti alla tariffa della gestione nella quale è disposto l'inquadramento. In tali casi, qualora la nuova classificazione e la relativa tassazione siano dovuti esclusivamente alla rettifica dell'inquadramento, ferma restando l'attività in concreto esercitata dal datore di lavoro, non si applica la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25.

 

ARTICOLO 15

Rettifica dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che l'inquadramento applicato dall'Inail sia errato, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell'Inail territorialmente competente.

2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatto inquadramento doveva essere applicato:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b)erroneo inquadramento non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.

3. Per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89, la domanda di rettifica dell'inquadramento deve essere motivata, a pena d'inammissibilità, indicando la diversa classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tali casi, la rettifica ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato ai sensi delle citate disposizioni.

4. Se la richiesta del datore di lavoro viene in tutto o in parte respinta, oppure in caso di mancata pronuncia da parte della sede dell'Inail entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica, il datore di lavoro può promuovere ricorso al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 26, tranne i casi in cui il provvedimento sia stato adottato in conformità alla classificazione aziendale disposta ai sensi dell'articolo 49 della legge n. 88/89 o dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 14.

 

ARTICOLO 16

Rettifica d'ufficio della classificazione delle lavorazioni

 

1. L'Inail, accertato in qualsiasi momento che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione sono errati, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.  Facoltà del datore di lavoro, ricorrere i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.

3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.

 

ARTICOLO 17

Rettifica della classificazione delle lavorazioni su domanda del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro, qualora ritenga che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione applicati dall'Inail siano errati, tanto in sede di prima applicazione che in sede di successive modifiche, può chiedere le necessarie rettifiche con domanda motivata da presentare alla sede dell'Inail territorialmente competente.

2. In caso di accoglimento dell'istanza, il relativo provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:

a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;

b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto; in tali casi, il datore di lavoro può altresì richiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del Codice civile.

3. La rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell'oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25, salvi i casi previsti dagli articoli 14, comma 5, e 15, comma 5.

 

ARTICOLO 18

Calcolo del premio di assicurazione

 

1. Il premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 28 e 44 del Testo unico è calcolato con riferimento alla misura del tasso medio di tariffa corrispondente alla classificazione dei lavori denunciati, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

 

ARTICOLO 19

Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività

 

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.

2. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.

 

ARTICOLO 20

Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività

 

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a docorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.

2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente sede territoriale dell'Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

 

ARTICOLO 21

Aumento del tasso medio nei primi due anni di attività

 

1. L'Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.

 

ARTICOLO 22

Oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività

 

1. Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata, ai sensi dei commi 6 e 7, in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori-anno del periodo.

2. Il tasso specifico aziendale è quello risultante del rapporto fra oneri e retribuzioni relativo ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore a un anno, nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

3. Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri, elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistico-economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Il tasso specifico aziendale comprende anche gli oneri presunti per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione degli stessi tassi specifici aziendali. Tali oneri sono calcolati a stima su base nazionale e attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico-attuariale. Sono esclusi dal computo di cui al presente articolo gli oneri effettivamente recuperati dall'Inail in seguito ad azione di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

4. I lavoratori-anno sono calcolati rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua così determinata:

a) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono uguali o superiori a 10 nell'anno, si calcola la retribuzione media giornaliera di tali casi e si moltiplica la stessa per trecento;

b) se i casi di infortunio e di malattia professionale indennizzati per inabilità temporanea sono inferiori a 10 nell'anno, si fa riferimento alla retribuzione media giornaliera dell'anno stesso relativa al grande gruppo cui la posizione assicurativa appartiene, quale risulta dal bilancio consuntivo dell'Inail, e si moltiplica detta retribuzione per trecento.

5. I lavoratori-anno del periodo si ottengono per somma dei dati dei singoli anni.

6. L'oscillazione relativa all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda è, in concreto, determinata togliendo o aggiungendo al tasso medio di tariffa una parte della differenza tra detto tasso medio e il tasso specifico aziedale pari a:

a) 1/3, se i lavoratori-anno del periodo non sono superiori a 100, nei limiti del sette per cento del tasso medio;

b) 1/2, se i lavoratori-anno del periodo superano i 100 e fino a 200, nei limiti del dieci per cento del tasso medio;

c) 2/3, se i lavoratori-anno del periodo superano i 200 e fino a 500, nei limiti del tredici per cento del tasso medio;

d) l'intera differenza, se i lavoratori-anno del periodo superano i 500, nei limiti del venti per cento del tasso medio.

7. All'oscillazione di cui al comma 6 si aggiunge una ulteriore oscillazione, pari al cinque per cento, al dieci per cento o al quindici per cento del tasso medio di tariffa, in relazione alla entità dello scarto tra tasso specifico aziendale e tasso di tariffa nonché alla dimensione dell'azienda espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori-anno

Scarto percentuale tra tasso specifico e tasso di tariffa

Fino a 100:

-oltre 50 - fino a 60 : 5%

-oltre 60 fino a 70 : 10%

-oltre 70 : 15%

 

Da 101 a 200

-oltre 40 - fino a 50 : 5%

-oltre 50 - fino a 60 : 10%

- oltre 60 : 15%

 

Da 201 a 500

-oltre 30 - fino a 40 : 5%

-oltre 40 - fino a 50 : 10%

-oltre 50 : 15%

 

Oltre 500

-oltre 25 fino a 30 : 5%

-oltre 30 - fino a 35 : 10%

- oltre 35 : 15%

 

ARTICOLO 23

Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico

 

1. L'Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanente e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori-anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del triennio o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.

2. L'Inail mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro la tabella contenente gli altri parametri statistico- attuariali utili per il calcolo dei tassi applicati.

 

ARTICOLO 24

Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività

 

1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'Inail, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al cinque per cento o al dieci per cento, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori-anno

Riduzione

-Fino a 100 : 10%

-Da 101 a 200 : 10%

-Da 201 a 500 : 10%

-Oltre 500 : 5%

 

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail. Il provvedimento è adottato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;

- caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;

- modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;

- livello di informazione e formazione dei lavoratori;

- stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.

A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente sede territoriale dell'Inail, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'Inail può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

3. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.

4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'ano in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

ARTICOLO 25

Disposizioni comuni in materia di oscillazioni

 

1. Il tasso di premio che scaturisce dalle oscillazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 è applicato senza decimali, con arrotondamento per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazione rispettivamente inferiore, ovvero pari o superiore a cinquanta centesimi.

2. Nei casi in cui non ricorra una modificazione nella natura del rischio già coperto dall'assicurazione non rilevano le variazioni riguardanti il titolare della stessa, il domicilio e la residenza di esso, la sede legale, nonché il cambiamento di ragione sociale, il trasferimento dell'azienda, il passaggio di un datore di lavoro ad una diversa gestione tariffaria.

3. L'Inail trasmette semestralmente agli organi di vigilanza territorialmente competenti l'elenco delle aziende alle quali sia stata applicata l'oscillazione di cui agli articoli 20 e 21.

 

ARTICOLO 26

Contenzioso amministrativo

 

1. Avverso i provvedimenti dell'Inail riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, compresi i provvedimenti adottati direttamente dall'Inail stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 3, il datore di lavoro può ricorrere direttamente - per il tramite della direzione regionale territorialmente competente - al consiglio di amministrazione dell'Inail, nel termine e secondo le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo unico, oppure presentare alla competente sede territoriale dell'Inail opposizione da spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti stessi.

2. Decorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento della opposizione senza che sia intervenuta una pronuncia della sede dell'Inail, l'opposizione stessa si intende respinta.

3. Se l'opposizione viene in tutto o in parte respinta dalla sede dell'Inail oppure nel caso di mancata pronuncia nel termine di cui al secondo comma del presente articolo, il datore di lavoro può proporre ricorso al predetto consiglio di amministrazione - per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente - nel termine e con le modalità previsti dagli articoli 45 e seguenti del Testo unico. Il provvedimento della sede dell'Inail di rigetto totale o parziale dell'opposizione deve essere motivato.

4. Nella opposizione alla sede dell'Inail o nel ricorso al consiglio di amministrazione medesimo, il datore di lavoro deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni e i motivi delle eccezioni stesse.

5. La decisione del consiglio di amministrazione è definitiva.

 

ARTICOLO 27

Pagamento dei premi in caso di ricorso

 

1. Il datore di lavoro che promuove ricorso al consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente articolo, deve effettuare il pagamento dei premi, nel caso di prima applicazione in base al tasso medio della tariffa relativa alla gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

2. Qualora l'impugnazione riguardi la classificazione delle lavorazioni, l'oscillazione di cui agli articoli da 19 a 25, in attesa della decisione del consiglio di amministrazione stesso, è applicata provvisoriamente, nel caso di prima applicazione, con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni contestata, negli altri casi con riferimento al tasso medio relativo alla classificazione delle lavorazioni in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso.

3. Intervenuta la decisione del consiglio di amministrazione, il premio è liquidato in base al tasso fissato dalla decisione stessa, con conguaglio da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Testo unico.

 

ARTICOLO 28

Modalità di pagamento dei premi

 

1. Il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie deve essere effettuato con le modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le somme non riscuotibili con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 241/97, il versamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso gli sportelli delle agenzie postali e delle banche indicate dall'Inail. Costituisce prova dell'eseguito pagamento e della data di esso la ricevuta del versamento. Il pagamento eseguito presso lo sportello di una banca non indicata dall'Inail si intende effettuato il giorno corrispondente a quello della valuta attribuita all'Inail medesimo dalla banca convenzionata. Per gli accrediti effettuati mediante postagiro o giroconto bancario, la data di pagamento è quella corrispondente al giorno della valuta riconosciuta all'Inail dall'Ente esattore.

 

ARTICOLO 29

Disposizioni transitorie

 

1. Per le posizioni assicurative in corso alla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti modalità di applicazione, l'Inail comunica al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il novantesimo giorno successivo alla predetta data, l'inquadramento e la classificazione delle lavorazioni applicati per i lavori denunciati ed il relativo tasso medio.

2. Per le posizioni assicurative in riferimento alle quali, alla data del 1º gennaio 2000, siano applicabili le norme di cui agli articoli da 19 a 23, l'Inail comunica, con la predetta lettera, anche il tasso da applicare per gli anni 2000 e 2001. In tali casi, la misura dell'oscillazione applicata ai sensi degli articoli da 16 a 18 delle Modalità per l'applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988, resta in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il primo biennio di attività.

3. Il datore di lavoro effettua la regolazione del premio dovuto per l'anno 2000 sulla base del tasso comunicato ai sensi del comma 1 portando in detrazione il premio anticipato dovuto per lo stesso anno, così come ridotto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 38/2000.

4. Per gli anni 2000 e 2001, l'istanza prevista dall'articolo 24, comma 2, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Per l'anno 2000, con l'eventuale provvedimento di accoglimento della istanza l'Inail effettuerà i relativi conguagli.

5. Con delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono definiti i tempi e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 12. Fino all'adozione della predetta delibera continuano ad applicarsi di disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 2, e 11 delle Modalità di applicazione della tariffa industria e per il pagamento dei premi, approvate con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

 

INDUSTRIA

GRANDE GRUPPO 3

 

COSTRUZIONI: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di                         distribuzione, di condotte.

Impiantistica

 

Classificazione 3100

Costruzioni edili (civili, rurali e industriali).

Costruzione e demolizione di edifici.

Opere edili in sottosuolo.

Edilizia industrializzata.

Restauro e bonifica degli edifici.

(Edifici di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, commerciali e religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggi, case cantoniere, caselli, edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per animali ed opere per uso agricolo in genere: torri di refrigerazione e di controllo, sili, ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.).

 

Classificazione 3110

Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei materiali; ivi compresi, ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio, le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.);

opere in cemento e muratura;

opere in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in legno, incastellature, armature, casserature);

opere metalliche (montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte, gru mobili, ecc.);

opere di ristrutturazione di fabbricati;

opere di contrasto ai dissesti strutturali;

lavori di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.);

lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici (sabbiature, lavaggi, attacchi chimici, ecc.);

lavori di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenenti amianto (per i lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v. gruppo 3600);

lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio (ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle, piani inclinati, piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.; per i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, v. sottogruppo 3150);

opere edili eseguite in sottosuolo: lavori all'interno di gallerie, parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i lavori minerari per i quali v. gruppo 7100).

Tasso 130

 

Classificazione 3120

Edilizia industrializzata (costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di elementi prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione dell'area, i servizi e le opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i lavori di drenaggio e la urbanizzazione del sito, le demolizioni parziali, gli scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; comprese, anche se isolatamente eseguite, la produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere e l'esecuzione delle operazioni di sutura degli elementi; escluse la prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni eseguite a sé stanti);

lavori di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali (strutture portanti, solai, tamponature, scale, pannellature modulari e componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.);

strutture prefabbricate per ricovero provvisionale;

case prefabbricate.

Tasso 130

 

Classificazione 3130

Lavori totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in muratura, in legno o in metallo (compresi lo scavo di trincee, i lavori di movimento terra, di spianamento, di sgombero, ecc.).

Tasso 130

 

Classificazione 3140

Opere di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori; esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110, 3120, 3130);

lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e muri in qualunque materiale;

completamento di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti);

arrotatura, lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;

lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. (per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. gruppo 3600);

posa in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale (porte, finestre, persiane, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.).

Tasso 110

 

Classificazione 3150

Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.

Tasso 126

 

Classificazione 3200

Costruzioni idrauliche. Bonifiche.

Costruzione e demolizione di opere idrauliche.

Bonifiche montane e vallive.

Condotte in pressione, canali, pozzi.

Manutenzione e riparazione di opere idrauliche.

(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).

 

Classificazione 3210

Opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti (correzione, difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafittate, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.).

Opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili (costruzione di argini, canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc.; compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore).

Laghi collinari artificiali.

Difesa e sistemazione di fiumi (arginature, difesa e consolidamento delle sponde, mantellature, gabbioni, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie, rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, pennelli, chiuse, sostegni, conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari).

Tasso 111

 

Classificazione 3220

Vie d'acque interne artificiali realizzate in terraferma; canali di approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale (per stabilimenti, opifici, centrali termoelettriche, ecc.); canali di irrigazione.

(Esclusi i canali di bonifica idraulica, i canali ricavati in bacini marittimi, nelle lagune e nei laghi ed i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. rispettivamente i sottogruppi 3210 e 3250 e le voci 3231 e 3232).

Tasso 112

 

Classificazione 3230

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.

3231 Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione delle acque, impianti di irrigazione a pioggia interrati, ecc. (escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 130

3232 Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetti di accesso, di caduta o di ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. Tasso 130

3233 Gasdotti ed oleodotti (posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.; escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 103

3234 Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati, scavati o comunque eseguiti; cisterne (per le cisterne degli acquedotti v. 3231).

Tasso 130

Classificazione 3240

Opere per impianti idroelettrici (sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e pontitubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali; compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, ecc.).

Tasso 130

 

Classificazione 3250

Opere marittime, lagunari e lacuali (costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione; palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, pennelli, ecc., compresa la costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita insieme con il complesso delle opere principali).

Tasso 111

 

Classificazione 3300

Movimenti di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.

Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione.

(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i quali v. sottogruppo 3520).

 

Classificazione 3310

Movimenti terra: scavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riassetto del terreno; preparazione di aree fabbricabili e di campi sportivi; scavi di fondazione; terrapieni (parchi e giardini); ricerche archeologiche; sgombero di frane; preparazione di aree discarica per rifiuti.

Riporto di neve con automezzi per innevamento artificiale dei campi da sci.

(In genere lavori fine a sé stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di altra natura).

Tasso 127

 

Classificazione 3320

Lavori generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.

Classificazione 3321

Opere interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, comprese le opere d'arte (gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi, ecc.) anche se eseguite singolarmente; case cantoniere, caselli autostradali, lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento; sistemazione di scarpate, di trincee e di rilevati.

(E' esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di caselli autostradali, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).

Tasso 130

 

Classificazione 3322

Opere interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di sottofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura; stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti sperimentali; marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.).

Tasso 95

 

Classificazione 3323

Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili (compresa la cura delle piante); rimozione della neve; allestimento e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e barriere stradali.

Tasso 50

 

Classificazione 3324

Aeroporti, campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e movimento di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni, ecc.).

Tasso 62

 

Classificazione 3330

Lavori generali per strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari terrestri ed aeree.

 

Classificazione 3331

Opere interessanti il corpo stradale di ferrovie, ferrovie metropolitane, tranvie e simili (fino al piano di formazione): lavori in rilevato od in trincea; opere d'arte (gallerie, ponti viadotti, ponticelli, tombini, muri di sostegno, ecc.), anche se eseguite singolarmente, case cantoniere, caselli ferroviari.

(E' esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di caselli ferroviari, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).

Tasso 130

Classificazione 3332

Opere interessanti la sovrastruttura ferroviaria o tranviaria (compresa la pavimentazione di tratti urbani): massicciata e armamento (posa in opera di sostegni, rotaie, deviatoi, intersezioni e materiali minuti); lavori di manutenzione (per rinnovamento, risanamento, ripassatura e revisione dei binari, ecc.) e di raddoppio dei binari (anche su una medesima massicciata) sia in presenza che in assenza di traffico.

Tasso 121

 

Classificazione 3333

Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione dell'armamento (lavori da cantonieri, casellanti e simili); rimozione della neve.

Tasso 37

 

Classificazione 3334

Funicolari terrestri ed aeree (funicolari, teleferiche, funivie, ovovie, seggiovie, sciovie, ecc.): impianti ed opere, anche se eseguiti singolarmente.

Tasso 109

 

Classificazione 3400

Costruzione di linee e di condotte urbane.

Linee di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di fluidi.

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; comprese le opere accessorie di scavo, le opere d'arte e la posa in opera di cavi e tubazione, ecc.; comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali, nonché la demolizione ed il ripristino dei tratti stradali interessati, se eseguiti nell'ambito del cantiere; esclusi gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature per le quali v. sottogruppi 3610 e 3620).

 

Classificazione 3410

Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica (linee aeree e sotterranee in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa), linee di contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefoniche urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.

Tasso 107

 

Classificazione 3420

Condotte urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche da incendio, ecc.), poste pneumatiche urbane.

Tasso 93

 

Classificazione 3500

Lavori speciali.

Palificazioni, sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali.

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; compresa l'esecuzione di opere accessorie; solo lavori a sé stanti e comunque eseguiti separatamente da altre opere principali).

 

Classificazione 3510

Palificazioni in genere (pali e diaframmi per fondazioni, per gallerie artificiali, per costipamento e muri di sostegno, setti, palancolate, paratie, ecc.; anche limitatamente alla sola esecuzione del foro).

Trivellazioni, sondaggi e carotaggi, comprese le prove di laboratorio (prove di carico, iniezione di cemento, circolazione di fanghi, pozzi d'assaggio, ecc.; esclusi i lavori per ricerche minerarie, per i quali v. sottogruppo 7110).

Tasso 130

 

Classificazione 3520

Lavori generali in aria compressa.

Fondazioni speciali pneumatiche, cassoni e pozzi autofondanti.

Tasso 122

 

Classificazione3600

Impiantistica civile ed industriale.

Installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto. Pulitura di impianti industriali.

(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v. voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420).

 

Classificazione 3610

Impiantistica civile: impianti appartenenti ai servizi degli edifici adibiti a civile abitazione, ad esercizi commerciali, ad uso di uffici anche se ubicati in stabilimenti industriali o in strutture di servizio (impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di distribuzione di gas, di riscaldamento, di ventilazione, di condizionamento d'aria, telefonici, antifurto, anticendio, di sterilizzazione, di radiologia, di lavanderia, ecc.; parafulmini ed antenne per radio e televisione; impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda a pannelli solari; esclusi gli ascensori, montacarichi e simili per i quali v. sottogruppo 3620).

Impianti, macchinari, apparati ed apparecchiature diverse per centri elettronici e meccanografici di calcolo e di elaborazione dati.

Lavori di decoibentazione di impianti civili (solo se effettuati a sé stanti).

Tasso 49

 

Classificazione 3620

Impiantistica industriale: macchinari, serbatoi, caldaie, autoclavi, motori, colonne di processo, forni, linee integrate di lavorazione, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature ed attrezzature diverse, condotte e tubazioni di servizio e di processo, impianti elettrici industriali di illuminazione, di potenza e di regolazione, impianti di strumentazione, di automazione e di allarme, impianti industriali antincendio (per impianti industriali in genere, opifici, officine, centrali elettriche, centrali telegrafiche e telefoniche, radiofoniche e televisive, centrali di radioguida e di radiolocalizzazione, stazioni e cabine elettriche di trasformazione, conversione e sezionamento, stazioni di sollevamento, pompaggio, immagazzinamento, trattamento e distribuzione fluidi, stazioni di servizio e di distribuzione carburanti, stazioni ferrofilotranviarie, marittime ed aeree, stazioni meteorologiche, semaforiche, ecc.).

Ascensori, montacarichi e simili.

Lavori di decoibentazione di impianti industriali (solo se effettuati a sé stanti).

Lavori di ripulitura, effettuati a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni ed impianti industriali in genere, compreso il trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto (per il trasporto effettuato a sé stante v. sottogruppo 9120).

Tasso 73

 

 

 

ARTIGIANATO

GRANDE GRUPPO 3

 

COSTRUZIONI: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di                             distribuzione, di condotte.

 impiantistica.

 

Classificazione 3100

Costruzioni edili (civili, rurali e industriali).

Costruzione e demolizione di edifici.

Opere edili in sottosuolo.

Edilizia industrializzata.

Restauro e bonifica degli edifici.

(Edifici di civile abitazione, uffici, edifici pubblici e per spettacoli, commerciali e religiosi, complessi sportivi, stazioni, parcheggio, case cantoniere, caselli, edifici industriali in genere, ecc.; fabbricati rurali, ricoveri per animali ed opere per uso agricolo in genere; torri di refrigerazione e di controllo, sili, ciminiere, coperture di fabbricati, ecc.).

Classificazione 3110

Lavori generali totali o parziali di costruzione, finitura, manutenzione, riparazione, demolizione e ristrutturazione (preparazione dell'area, servizi ed opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile; lavori di urbanizzazione del sito; armature, carpenterie in ferro e in legno; carico, scarico e sgombero dei materiali; ivi compresi ove non eseguiti a sé stanti, i lavori di drenaggio, le demolizioni, gli scavi di fondazione, i lavori di finitura e i lavori di impiantistica generale interna: idrosanitari, riscaldamento, condizionamento, elettricità, illuminazione, gas, acqua, scarichi, antenne, ecc.);

opere in cemento e muratura;

opere in legno (lavori di falegnameria e di carpenteria in legno: opere edili in legno, incastellatura, armature, casserature);

opere in metalliche (montaggio in opera di elementi metallici; anche carriponte, gru mobili, ecc.);

opere di ristrutturazione di fabbricati;

opere di contrasto ai dissesti strutturali;

lavori di copertura (tetti, terrazzi, cornicioni, coperture sospese e strallate, per piscine, stadi e complessi sportivi, ecc.);

lavori speciali di trattamento e restauro delle superfici degli edifici (sabbiature, lavaggi, attacchi chimici, ecc.);

lavori di decoibentazione e bonifica di edifici e manufatti contenenti contenenti amianto (per i lavori di decoibentazione di impianti, eseguiti a sé stanti, v. sottogruppo 3630);

lavori di montaggio, smontaggio, manutenzione di opere provvisionali e di servizio (ponteggi, piattaforme di lavoro, torri per montacarichi, armature di sostegno di getti in calcestruzzo, centinature per ponti, passerelle, piani inclinati, piani caricatori, capannoni, padiglioni, tettoie, palchi, ecc.; per i lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti, v. sottogruppo 3150);

opere edili eseguite in sottosuolo: lavori all'interno di gallerie, parcheggi, laboratori e centrali in caverna, bunker, rifugi, ecc. (esclusi i lavori minerari per i quali v. gruppo 7100).

Tasso 130

 

Classificazione 3120

Edilizia industrializzata (costruzioni realizzate prevalentemente con l'impiego di elementi prefabbricati in qualunque materiale; compresa la preparazione dell'area, i servizi e le opere provvisorie nell'ambito del cantiere edile, i lavori di drenaggio e la urbanizzazione del sito, le demolizioni parziali, gli scavi e le opere di fondazione, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali, comprese, anche se isolatamente eseguite, la produzione di elementi prefabbricati a piè d'opera in cantiere e l'esecuzione delle operazioni di sutura degli elementi; escluse la prefabbricazione fuori opera eseguita in officina e le demolizioni eseguite a sé stanti);

lavori di montaggio e di installazione di elementi lineari, piani e tridimensionali (strutture portanti, solari, tamponature, scale, pannellature modulari e componibili, pareti e blocchi attrezzati, ecc.);

strutture prefabbricate per ricovero provvisionale;

case prefabbricate.

Tasso 126

 

Classificazione 3130

Lavori totali o parziali di demolizione e disfacimento di opere in cemento, in muratura, in legno e metallo (compresi lo scavo di trincee, i lavori di movimento terra, di spianamento, di sgombero, ecc.).

Tasso 114

 

Classificazione 3140

Opere di completamento e finitura delle costruzioni (compresi i lavori preparatori; esclusi i lavori effettuati nel complesso delle opere considerate ai sottogruppi 3110, 3120, 3130);

lavori di intonacatura, stuccatura, tinteggiatura, verniciatura e decorazione interna ed esterna delle costruzioni; posa in opera del rivestimento di pavimenti e muri in qualunque materiale;

completamento di interni (tramezzi, soffitti, controsoffitti);

arrotatura, lamatura e lucidatura di pavimenti in genere;

lavori di impermeabilizzazione e di isolamento; preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. (per i lavori eseguiti su impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature v. sottogruppo. 3630);

posa in opera di serramenti, infissi e affini in qualsiasi materiale (porte, finestre, persine, avvolgibili, arredi, vetrate, cancellate, recinzioni, ecc.).

Tasso 128

 

Classificazione 3150

Lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi tubolari e simili, eseguiti a sé stanti.

Tasso 126

 

Classificazione 3160

Opere e lavori indicati nei sottogruppi precedenti svolti promiscuamente e la cui variabilità e temporaneità rende impossibile il riferimento esclusivo a due o più sottogruppi.

Tasso 128

Classificazione 3200

Costruzioni idrauliche. Bonifiche.

Costruzione e demolizione di opere idrauliche.

Bonifiche montane e vallive.

Condotte in pressione, canali, pozzi.

Manutenzione e riparazione di opere idrauliche.

(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico e lo sgombero dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito del cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterraneo, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i quali v. gruppo 3500).

 

Classificazione 3210

Opere di bonifica montana e valliva, sistemazione di bacini e torrenti (correzione, difesa e consolidamento delle sponde: mantellature, graticciate, fascinate, viminate, palafitte, briglie, chiuse, sostegni, conche, ecc.).

Opere di bonifica di zone paludose e di terreni allagabili (costruzione di argini, canali, chiuse, opere stradali, fabbricati, consolidamento di dune, ecc.; compresa l'eventuale installazione di macchinari per idrovore).

Laghi collinari artificiali.

Difesa e sistemazione di fiumi (arginature, difesa e consolidamento delle sponde, mantellature, gabbioni, palafitte, lavori di rosta, scogliere, sassaie, rivestimenti in pietrame e in muratura, moli, pennelli, chiuse, sostegni, conche, diversivi e scaricatori, escavazione del letto e lavori similari).

Vie d'acqua interne artificiali realizzate in terraferma; canali di approvvigionamento e smaltimento di acque ad uso industriale (per stabilimenti, opifici, centrali termoelettriche, ecc.); canali di irrigazione (esclusi i canali per acquedotti e per fognature, per i quali v. il sottogruppo 3210 e le voci 3231 e 3232).

Opere marittime, lagunari e lacuali (costruzione e manutenzione di porti, spiagge, rive, moli, calate, scali, ponti caricatori o di sbarco, avamporti, darsene, canali, banchine, bacini di carenaggio, di raddobbo o da costruzione; palafitte, gittate, speroni, dighe, sassaie, scogliere, lavori di rosta, gabbioni, pennelli, ecc., compresa la costruzione di fari in terraferma, di fabbricati, magazzini, bacini a secco e simili, se eseguita insieme con il complesso delle opere principali).

Opere per impianti idroelettrici (sbarramenti, opere di presa, canali, ponticanale e pontitubo, vasche di carico o di oscillazione, condotte forzate, centrali; compresa l'installazione di macchinari e relative attrezzature, opere di restituzione delle acque, opere d'arte in genere, lavori in sotterraneo, ecc.).

Tasso 86

 

Classificazione 3230

Acuedotti, gasdotti, oleodotti, fognature, pozzi e cisterne.

3231 Acquedotti: opere di presa, condotte, serbatoi, impianti di potabilizzazione delle acque, impianti di irrigazione a pioggia interrati, ecc; (escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 130

3232 Fognature: canali e canalizzazioni, pozzetto di accesso, di caduta o di ispezione, scarichi, impianti di sterilizzazione o di trattamento delle acque di rifiuto in genere, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc. Tasso 130

3233 Gasdotti ed oleodotti (posa in opera di condutture e di contenitori, operazioni di saldatura, di fasciatura, di verniciatura, ecc.; escluse le condotte urbane di distribuzione, per le quali v. sottogruppo 3420). Tasso 71

3234 Pozzi d'acqua per uso industriale od irriguo, pozzi di drenaggio, trivellati, scavati o comunque eseguiti; cisterne (per le cisterne degli acquedotti v. 3231).

Tasso 130

 

Classificazione 3300

Movimenti di terra. Costruzioni stradali e ferroviarie.

Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione.

(Comprese tutte le lavorazioni complementari ed accessorie: impianto e disarmo dei cantieri, strade di accesso, fabbricati, la preparazione dell'area, le opere, i servizi e le costruzioni provvisorie nell'ambito del cantiere, i lavori di drenaggio, le demolizioni parziali, gli scavi, i rinterri e i ripristini, le armature, le carpenterie in legno ed in ferro, le verniciature, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali; compresi, se svolti nell'ambito di cantiere, l'approntamento di casseforme, anche del tipo automontanti, le opere d'arte, i lavori in sotterranea, ecc.; esclusi i lavori in aria compressa eseguiti a sé stanti, per i quali v. gruppo 3500).

 

Classificazione 3310

Movimenti terra: cavi, sterri, riporti o rinterri, adattamento o riassetto del terreno; preparazione di aree fabbricabili e di campi sportivi; scavi di fondazione; terrapieni (parchi e giardini); ricerche archeologiche; sgombero di frane; preparazione di aree discarica per rifiuti.

Riporto di neve con automezzi per innevamento artificiale dei campi da sci.

(In genere lavori fine a sé stessi o comunque eseguiti separatamente da opere di altra natura)

Tasso 130

 

Classificazione 3320

Lavori generali per strade, autostrade, piazzali ed aeroporti.

3321 Opere interessanti il corpo stradale e la sovrastruttura, comprese le opere d'arte (gallerie, ponti, viadotti, fossette, cunette, ponticelli, tombini, drenaggi, ecc.) anche se eseguite singolarmente; case cantoniere, caselli autostradali, lavori di consolidamento, di correzione, di rettifica e di allargamento; sistemazione di scarpate, di trincee e di rilevati.

(E' esclusa, se isolatamente eseguita, la costruzione di case cantoniere e di caselli autostradali, per la quale v. sottogruppi 3110 o 3120).

Aeroporti, campi d'aviazione, eliporti (piste e piazzali: lavori di sbancamento e movimento di terra in genere, drenaggi, tombini, cunicoli, pavimentazioni, ecc.). Tasso 130

 

Classificazione 3322

Opere interessanti la sovrastruttura stradale: massicciate, strati di sottofondazione, di fondazione, pavimentazioni e manto di usura; stabilizzazione, trattamenti e tappeti; aree parcheggio, rivestimenti sperimentali; marciapiedi e opere minori (banchine, parapetti, ecc.). Tasso 80

3323 Sorveglianza e piccoli interventi localizzati per la manutenzione del manto superficiale, delle scarpate, di trincee o rilevati; lavori da cantonieri, stradini e simili (compresa la cura delle piante); rimozione della neve; allestimento e manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, sicurvia e barriere stradali.

Tasso 75

 

Classificazione 3330

Lavori generali per strade ferrate, ferrovie metropolitane, tranvie, funicolari terrestri ed aeree.

Tasso 130

 

Classificazione 3400

Costruzione di line di condotte urbane.

Linee di elettrificazione e di comunicazione. Condotte di fluidi.

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; comprese le opere accessorie di scavo, le opere d'arte e la posa in opera di cavi e tubazioni, ecc.; comprese le opere in sotterraneo per attraversamenti stradali, nonché, la demolizione ed il ripristino dei tratti stradali interessati, se eseguiti nell'ambito del cantiere; esclusi gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature per le quali v. sottogruppo 3630)

Classificazione 3410

Linee di trasporto e di distribuzione di energia elettrica (linee aeree e sotterranee in genere, anche di illuminazione e di segnalazione luminosa), linee di contatto per ferrovie, tranvie e filovie; linee telegrafiche e telefoniche urbane ed interurbane; installazione di tralicci per antenne di stazioni radiotelevisive e simili.

Tasso 130

 

Classificazione 3420

Condotte urbane per gas e acqua (potabile, per fontane, bocche di incendio, ecc.), poste pneumatiche urbane.

Tasso 61

 

Classificazione 3500

Lavori speciali.

Palificazioni, sondaggi e trivellazioni. Fondazioni speciali.

(Lavori generali di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione; compresa l'esecuzione di opere accessorie; solo lavori a sé stanti e comunque eseguiti separatamente da altre opere principali).

Tasso 130

 

Classificazione 3600

Impiantistica civile ed industriale.

Installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchiature e attrezzature diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto. Pulitura di impianti industriali.

(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali v. voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420).

 

Classificazione 3630

Impiantistica civile ed industriale.

Installazione, manutenzione e rimozione di impianti o di parti di essi, di macchinari, serbatoi, caldaie, apparecchi di sollevamento e trasporto, apparecchiature e attrezzature diverse. Lavori di decoibentazione di impianti contenenti amianto. Pulitura di impianti industriali.

(Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria, i lavori di officina eseguiti in cantiere, le saldature, gli isolamenti, le coibentazioni e le schermature elettriche, acustiche e termiche, la sabbiatura, la molatura, la verniciatura, gli allacciamenti idraulici, pneumatici ed elettrici, il posizionamento od il fissaggio di apparecchiature pneumatiche, elettriche od elettroniche, ecc.; esclusi i lavori di officina per la preparazione degli elementi, per i quali, v. voci specifiche dei gruppi 6200, 6300 e 6500; per i lavori svolti a bordo nave vedi sottogruppi 5230 e 6420).

Tasso 70