COLLOCAMENTO
OBBLIGATORIO - ART. 17 LEGGE 68/99 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA
-INDICAZIONI OPERATIVE
La
Provincia di Brescia, Settore Lavoro, Ufficio del collocamento Obbligatorio, ha
fornito indicazioni operative concernenti il rilascio della certificazione di
ottemperanza ex art. 17 della legge n. 68/1999 ("Norme per il diritto al
lavoro dei disabili"), alla luce del D.P.R. n. 333/2000, recante il suo
regolamento di esecuzione.
Come
noto, l'art. 17 della legge n. 68/1999 dispone che le imprese qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici sono obbligate, pena l'esclusione, a
presentare preventivamente alle stesse una dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge
stessa.
L'art.
8, comma 5 del D.P.R. citato definisce le modalità di rilascio della
certificazione in oggetto: in particolare è stabilito che questa deve
contenere, qualora in capo all'azienda richiedente sussistano scoperture della
quota di riserva, specifico riferimento: alla presentazione del prospetto
informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999; all'avvenuto
inoltre della richiesta di avviamento, ovvero alle iniziative in corso aventi
ad oggetto interventi di collocamento mirato anche attraverso la stipula di
convenzioni. Devono, altresì, essere segnalate le eventuali autorizzazioni, già
concesse o comunque richieste, all'esenzione dall'obbligo di assunzione.
In
relazione a questo quadro normativo la Provincia di Brescia ha precisato che
l'Ufficio del Collocamento Obbligatorio rilascerà la certificazione entro 30
giorni dalla richiesta e che, in caso di parziale scopertura, il suo rilascio
sarà subordinato alla preventiva verifica degli strumenti concretamente adottati
dall'azienda richiedente al fine dell'assolvimento dell'obbligo.
Ha
inoltre confermato, in ossequio a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con
la circolare n. 79/2000, che la certificazione così ottenuta potrà essere
utilizzata nel limite di sei mesi dal suo rilascio, e, nel caso in cui essa
risalga ad una data antecedente a quella del bando di gara per cui si concorre,
dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale
rappresentante dell'azienda che confermi la persistenza della situazione allora
certificata.
In
argomento si segnala anche la Nota informativa aggiunta in questi giorni dal
Ministero del Lavoro in calce alla circolare n. 79/2000, sopra citata, con la
quale, ad ulteriore chiarimento di quanto già precisato nella circolare stessa,
il Dicastero ha ribadito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a decorrere dal 18
gennaio 2000 - data di entrata in vigore della legge n. 68/99 - nonché quelli
con meno di 15 dipendenti non sono tenuti, per la partecipazione a gare di
appalto, a richiedere (e quindi a presentare alla pubblica amministrazione
interessata) la certificazione di ottemperanza in parola. E ciò in quanto si
tratta di datori di lavoro che non sono soggetti agli obblighi di cui alla
legge n. 68.
Il
Ministero conferma, pertanto, il suggerimento a tali aziende di allegare alla
documentazione per la partecipazione alla gara una autocertificazione, resa dal
legale rappresentante, da cui risulti la condizione di non assoggettabilità
agli obblighi di legge.
La
Nota Informativa è riprodotta in calce.
Ministero
del lavoro
NOTA
INFORMATIVA
Per
corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si
precisa che con la circolare n. 79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove
indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle
certificazioni di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/99.
Restano,
pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la
precedente circolare n. 41 del 26 giugno 2000.
In
particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa
Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
che non hanno effettuato nuove assunzioni - ed a maggior ragione quelli che
occupano meno di 15 dipendenti - se intendono partecipare a gare di appalto non
sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi
derivanti dalla legge n. 68/99.
Si
conferma, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro in questione
autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non
assoggettabilità ai predetti obblighi.
Provincia
di Brescia - Settore Lavoro
Ufficio
Collocamento Obbligatorio
Nota
del 28 novembre 2000
Oggetto:
art. 17 legge 68/99 - obbligo di certificazione.
Come
è noto, in data 18/11/2000 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione
della legge 68/99 (D.P.R. 10/10/2000 n. 333 - G.U. del 18/11/2000), che
stabilisce, all'art. 8 comma 5, le modalità di rilascio della certificazione di
ottemperanza prevista dall'art. 17.
In
particolare è previsto che la stessa debba contenere, qualora sussistano
scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alle iniziative poste
in essere dall'azienda per assolvere compiutamente l'obbligo (presentazione del
prospetto informativo, inoltro della richiesta di avviamento, proposta di
convenzione, richiesta di parziale esonero).
Pertanto,
ad integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato con nota n. 4605 del
2/5/2000, si precisa che questo ufficio rilascerà la certificazione di
ottemperanza entro 30 giorni dalla richiesta e, in caso di parziale scopertura,
esclusivamente previa verifica degli strumenti concretamente adottati
dall'azienda per il compiuto assolvimento dell'obbligo.
Si
precisa infine che, secondo quanto stabilito con Circolare 79/2000 del
Ministero del Lavoro e P.S. tale certificazione potrà essere utilizzata nel
limite di 6 mesi dal rilascio, e dovrà essere accompagnata, qualora risalga a
data antecedente a quella del bando di gara, da una dichiarazione sostitutiva
del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini
dell'assolvimento degli obblighi, della situazione originariamente certificata
da questo ufficio.