COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - ART. 17 LEGGE 68/99 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA -INDICAZIONI OPERATIVE

 

La Provincia di Brescia, Settore Lavoro, Ufficio del collocamento Obbligatorio, ha fornito indicazioni operative concernenti il rilascio della certificazione di ottemperanza ex art. 17 della legge n. 68/1999 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), alla luce del D.P.R. n. 333/2000, recante il suo regolamento di esecuzione.

Come noto, l'art. 17 della legge n. 68/1999 dispone che le imprese qualora partecipino a bandi per appalti pubblici sono obbligate, pena l'esclusione, a presentare preventivamente alle stesse una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge stessa.

L'art. 8, comma 5 del D.P.R. citato definisce le modalità di rilascio della certificazione in oggetto: in particolare è stabilito che questa deve contenere, qualora in capo all'azienda richiedente sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento: alla presentazione del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999; all'avvenuto inoltre della richiesta di avviamento, ovvero alle iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche attraverso la stipula di convenzioni. Devono, altresì, essere segnalate le eventuali autorizzazioni, già concesse o comunque richieste, all'esenzione dall'obbligo di assunzione.

In relazione a questo quadro normativo la Provincia di Brescia ha precisato che l'Ufficio del Collocamento Obbligatorio rilascerà la certificazione entro 30 giorni dalla richiesta e che, in caso di parziale scopertura, il suo rilascio sarà subordinato alla preventiva verifica degli strumenti concretamente adottati dall'azienda richiedente al fine dell'assolvimento dell'obbligo.

Ha inoltre confermato, in ossequio a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 79/2000, che la certificazione così ottenuta potrà essere utilizzata nel limite di sei mesi dal suo rilascio, e, nel caso in cui essa risalga ad una data antecedente a quella del bando di gara per cui si concorre, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'azienda che confermi la persistenza della situazione allora certificata.

In argomento si segnala anche la Nota informativa aggiunta in questi giorni dal Ministero del Lavoro in calce alla circolare n. 79/2000, sopra citata, con la quale, ad ulteriore chiarimento di quanto già precisato nella circolare stessa, il Dicastero ha ribadito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a decorrere dal 18 gennaio 2000 - data di entrata in vigore della legge n. 68/99 - nonché quelli con meno di 15 dipendenti non sono tenuti, per la partecipazione a gare di appalto, a richiedere (e quindi a presentare alla pubblica amministrazione interessata) la certificazione di ottemperanza in parola. E ciò in quanto si tratta di datori di lavoro che non sono soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 68.

Il Ministero conferma, pertanto, il suggerimento a tali aziende di allegare alla documentazione per la partecipazione alla gara una autocertificazione, resa dal legale rappresentante, da cui risulti la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di legge.

La Nota Informativa è riprodotta in calce.

 

Ministero del lavoro

NOTA INFORMATIVA

 

Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si precisa che con la circolare n. 79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle certificazioni di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/99.

Restano, pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la precedente circolare n. 41 del 26 giugno 2000.

In particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni - ed a maggior ragione quelli che occupano meno di 15 dipendenti - se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99.

Si conferma, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi.

 

Provincia di Brescia - Settore Lavoro

Ufficio Collocamento Obbligatorio

 

Nota del 28 novembre 2000

 

Oggetto: art. 17 legge 68/99 - obbligo di certificazione.

 

Come è noto, in data 18/11/2000 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione della legge 68/99 (D.P.R. 10/10/2000 n. 333 - G.U. del 18/11/2000), che stabilisce, all'art. 8 comma 5, le modalità di rilascio della certificazione di ottemperanza prevista dall'art. 17.

In particolare è previsto che la stessa debba contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alle iniziative poste in essere dall'azienda per assolvere compiutamente l'obbligo (presentazione del prospetto informativo, inoltro della richiesta di avviamento, proposta di convenzione, richiesta di parziale esonero).

Pertanto, ad integrazione e parziale rettifica di quanto comunicato con nota n. 4605 del 2/5/2000, si precisa che questo ufficio rilascerà la certificazione di ottemperanza entro 30 giorni dalla richiesta e, in caso di parziale scopertura, esclusivamente previa verifica degli strumenti concretamente adottati dall'azienda per il compiuto assolvimento dell'obbligo.

Si precisa infine che, secondo quanto stabilito con Circolare 79/2000 del Ministero del Lavoro e P.S. tale certificazione potrà essere utilizzata nel limite di 6 mesi dal rilascio, e dovrà essere accompagnata, qualora risalga a data antecedente a quella del bando di gara, da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi, della situazione originariamente certificata da questo ufficio.