FINANZIARIA
2001 - CHIARIMENTI
(Min.
fin., Circ. 26/1/01, n. 6/E)
Il
Ministero delle finanze con la circolare che raccoglie le risposte ai quesiti
proposti in videoconferenza in materia di imposte indirette ha fornito
importanti chiarimenti in merito agli atti di acquisto dell'abitazione
principale e alla rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa
nel caso di acquisto di altro immobile a titolo di donazione.
Si
riportano di seguito le precisazioni ministeriali.
Agevolazioni
prima casa
La
Finanziaria 2001 ha elevato da dodici a diciotto mesi il termine entro il quale
chi acquista un immobile avvalendosi delle "agevolazioni prima casa"
deve stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso (art.
33, comma 12, legge n. 388/2000).
Poiché
la disposizione ha natura non procedimentale ma sostanziale, secondo il
Ministero, il nuovo termine si riferisce agli atti stipulati (comprese le
donazioni) o autenticati a decorrere dal 1° gennaio 2001 e alle successioni
aperte dalla stessa data.
Per
quanto concerne gli atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per i quali
l'acquisizione della prima casa può essere realizzata attraverso un'operazione
di cessione (es.: contratto di compravendita) o invece utilizzando lo strumento
del contratto di appalto, il criterio di applicabilità della nuova disposizione
è ovviamente lo stesso dell'imposta di registro, con riferimento, quindi, agli
atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Nel
caso di appalto, invece, non esistendo un atto formale nel quale debba essere
manifestata la volontà di assumere entro un breve termine la residenza
nell'immobile acquistato, il nuovo termine, di diciotto mesi, opererà per tutti
gli immobili, costituenti prima casa, realizzati mediante contratti d'appalto e
consegnati dal 1° gennaio 2001 in poi.
Acquisto
a titolo di donazione
Nell'ipotesi
in cui l'immobile acquistato venga venduto prima del compimento del quinquennio
ed entro un anno dalla vendita il contribuente acquisti un altro immobile a
titolo di donazione si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima
casa" perché il mancato riacquisto a titolo oneroso dell'immobile da parte
del contribuente fa venire meno l'investimento necessario per fruire dei
benefici.