NUOVA
DISCIPLINA FISCALE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL'ESTERO
Il
collegato alla Legge finanziaria 2001, contenente "Misure in materia
fiscale", ha modificato il quadro delle disposizioni che assumono rilievo
per la tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero.
Dal
1° gennaio 2001, infatti, č abrogata la lettera c), comma 3 dell'art. 3 del
Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni), che prevede che sono esclusi dalla base imponibile i
redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto.
La
norma modifica inoltre l'art. 48 del Tuir 917/86, prevedendo che dal 1° gennaio
2001 tali redditi sono imponibili all'IRPEF nella misura corrispondente alla
retribuzione convenzionale, di cui alla Legge 398/87, che costituisce la base
imponibile agli effetti contributivi.
Contestualmente
viene previsto che i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi su tali
redditi devono in ogni caso operare le relative ritenute, e quindi agire quali
sostituti d'imposta.
Chi
fosse interessato ad approfondire l'argomento puņ richiedere agli uffici del
Collegio il documento predisposto dall'ANCE che illustra il quadro della nuova
disciplina rispetto alle diverse fattispecie ipotizzabili di lavoro dipendente
prestato all'estero.