RATEAZIONE
DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - CHIARIMENTI
(Min.
fin., Ris. 29/1/01, n. 9/E)
Il
Ministero delle finanze ha fornito una serie di chiarimenti sulla rateazione
delle somme iscritte a ruolo, con particolare riferimento alle problematiche
relative alla decadenza del debitore dalla dilazione ed all'applicazione degli
interessi di mora, degli interessi di maggior rateazione e dell'aggio di
riscossione (art. 7, D.Lgs.n. 46/1999).
Il
mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina:
-
la decadenza automatica del debitore dal beneficio della dilazione;
-
l'impossibilità, per l'Ufficio impositore, di
concedere una nuova rateazione del carico tributario iscritto a ruolo (art. 7, D.Lgs. n.
46/1999).
Questa
disciplina riguarda esclusivamente i provvedimenti di dilazione del pagamento
delle iscrizioni a ruolo relative a tributi statali, poiché, per i restanti
ruoli, la rateazione deve essere accordata secondo le singole disposizioni che
le regolano (art.26, D.Lgs n. 46/1999).
Sempre
con riferimento alle ipotesi di decadenza dal beneficio del pagamento
dilazionato, il concessionario della riscossione deve essere discaricato dagli
interessi di maggior rateazione non riscossi e il debitore è in mora, a partire
dalla data di scadenza dell'ultima rata pagata e relativamente alla parte non
ancora versata dell'importo iscritto a ruolo (art. 21 DPR n. 602/1973).
In
caso di pagamento in ritardo di una rata successiva alla prima, il contribuente
è tenuto a versare:
-
l'aggio nella misura prevista sull'importo della rata (4, 65 per cento della somma iscritta a ruolo, art. 17, comma
3, del D.Lgs. n. 112/1999);
-
gli interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza della rata (art. 30, D.P.R. n. 602/1973).
Nel
caso di pagamento parziale di una rata, l'imputazione di questo pagamento fra
capitale ed interessi di maggior rateazione deve essere effettuata dando la
precedenza agli interessi (art. 1194 c.c.).
Per
il contribuente moroso che ha ottenuto la rateazione vengono confermate le
istruzioni di una precedente circolare in materia di modalità (in unica
soluzione) e termini (data di scadenza della prima rata) di pagamento e
dell'aggio di riscossione da questo dovuta al concessionario sull'intero
importo iscritto a ruolo (Circ. n. 15/E del 2000).
Il
regime attuale consente al debitore di pagare in unica soluzione una parte delle
somme iscritte a ruolo e di chiedere la rateazione soltanto dell'importo
residuo.