NUOVO
REGIME FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
(Min.
fin., Circ. 26/1/01, n. 7/E)
Il
Ministero delle finanze ha fornito numerosi chiarimenti in materia di regime
fiscale per i redditi dipendenti da collaborazione coordinata e continuativa
alla luce dell'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente (art. 34, legge n.
342/2000).
Redditi
per opere dell'ingegno
Continuano
a costituire redditi di lavoro autonomo i compensi che derivano
dall'utilizzazione di opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto
d'autore.
Contributo
previdenziale
Non
concorrono alla determinazione del reddito dei collaboratori coordinati e
continuativi i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza di disposizioni di legge. Anche la
quota parte del contributo previdenziale a carico del lavoratore non concorre
alla formazione della base imponibile IRPEF.
Indennità
di trasferta e rimborso spese
Per
trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa resa fuori dalla
sede di lavoro. Questa sede è determinata dal datore di lavoro ed è
generalmente indicata nella lettera o contratto di assunzione.
Sede
di lavoro
Per
alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in
virtù delle caratteristiche della prestazione svolta determinare
contrattualmente la sede di lavoro né identificare la sede con quella della
società.
In
questa ipotesi, per l'applicazione del trattamento fiscale previsto per
l'indennità di trasferta e i rimborsi spese, bisogna fare riferimento al
domicilio fiscale del collaboratore (art. 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986).
Questo criterio può essere utilizzato ad esempio per gli amministratori di
società o enti sempreché dall'atto di nomina non risulti diversamente
individuata la sede di lavoro.
Compensi
corrisposti in unica soluzione
Qualora
il compenso dell'attività sia periodico la ritenuta sui compensi corrisposti ai
collaboratori coordinati e continuativi, come per i lavoratori dipendenti, è
operata per periodi di paga (semestre, bimestre, mese, quindicina, settimana,
giornata).
Il
sostituto d'imposta sarà tenuto ad applicare la ritenuta sulla base delle
aliquote progressive per scaglioni di reddito, ragguagliando le stesse al
periodo di paga.
Si
può pero' verificare che non vi sia un periodo di paga ma sia previsto un solo
pagamento.
In
questa ipotesi la ritenuta deve essere applicata all'atto del pagamento del
compenso sull'intero ammontare, senza necessità di operare alcun ragguaglio per
determinare gli scaglioni di riferimento.
Compensi
corrisposti nel 2001 per
prestazioni
rese nell'anno 2000
Sono
disciplinati dalle nuove regole sulle collaborazioni coordinate e continuative
i compensi erogati nel corso dell'anno 2001, anche se riferiti a prestazioni
rese in precedenti periodi d'imposta.
Principio
di cassa
In
applicazione del principio di cassa, questi compensi devono essere interamente
imputati al reddito complessivo del periodo d'imposta in cui vengono percepiti.
Nuovo
regime
A
partire dal periodo di imposta 2001 anche ai collaboratori coordinati e continuativi
si renderà applicabile il cosiddetto "principio di cassa allargato",
che considera percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti
entro il 12 gennaio dell'anno successivo.
Pertanto
i compensi corrisposti, ad es., entro il 12 gennaio dell'anno 2002
parteciperanno alla formazione del reddito imponibile per il periodo d'imposta
2001.
Compensi
percepiti entro il 12/1/2001
I
compensi percepiti entro il 12 gennaio 2001 e relativi a prestazioni rese nel
corso dell'anno 2000, invece, concorreranno alla formazione della base
imponibile per il periodo d'imposta dell'anno 2001 e dovranno essere ricondotti
alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Detrazioni
Le
detrazioni spetteranno nella misura prevista per l'anno 2001, ma andranno
rapportate al periodo di durata del rapporto sia pure intercorso nell'anno
2000, nell'ipotesi di redditi corrisposti nel corso dell'anno 2001, se pur
relativi a prestazioni rese nel corso dell'anno 2000.
Periodo
di calcolo delle detrazioni
Le
detrazioni possono competere per un periodo massimo di 365 giorni per ogni
periodo d'imposta, quindi, se il rapporto di collaborazione prosegua per tutto
l'anno 2001, non possono essere considerati i periodi prestati nel 2000.
Comunicazione
delle detrazioni spettanti
E'
opportuno che il collaboratore comunichi ad uno dei sostituti d'imposta le
detrazioni spettanti, ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni
stesse.
In
questa ipotesi, nell'individuazione del numero dei giorni per i quali spetta la
detrazione quelli compresi in periodi contemporanei vanno computati una volta
soltanto.
Caratteri
distintivi delle collaborazioni
coordinate
e continuative
I
caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative sono:
-
la continuità nel tempo della prestazione lavorativa;
-
la coordinazione che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del
parasubordinato nell'organizzazione economica;
-
la mancanza del vincolo di subordinazione proprio del lavoro dipendente.
Vincolo
di subordinazione
La
mancanza del vincolo di subordinazione consiste nel non assoggettamento del
lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di
lavoro.
Attività
manuali e operative
Nell'ipotesi
in cui sussistono questi caratteri distintivi gli incarichi potranno rientrare
nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se
consistono in attività manuali ed operative.
Premi
INAIL
I
premi corrisposti per l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati rivestono
la natura di contributo assistenziale in quanto volti a garantire il lavoratore
parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia (D.Lgs. n. 38/2000).
Il
Ministero delle finanze rispondendo ad un quesito sul trattamento fiscale del
premio INAIL ha chiarito che il premio rimasto a carico del collaboratore che è
pari ad un terzo del premio complessivo dovuto non concorre alla formazione del
reddito complessivo del lavoratore parasubordinato.
Infatti,
secondo le previsioni contenute nel TUIR (art. 48), relativamente alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente, è stabilita la non concorrenza
alla determinazione del reddito dei contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza di disposizioni
di legge.
Tali
premi hanno natura assistenziale per cui sono esclusi da tassazione (circ.n.
326/1997).
Addizionali
IRPEF
A
seguito dell'assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e
continuativa con i redditi di lavoro dipendente, si applicano a tutte e due le
categorie le stesse modalità di tassazione anche con riferimento alle
addizionali IRPEF.
Le
Finanze hanno precisato che per i redditi di collaborazione coordinata e
continuativa, se il compenso è stato corrisposto in unica soluzione, e non si
configuri la cessazione del rapporto, il sostituto, dopo aver determinato
l'addizionale, deve procedere a trattenere il relativo importo dai compensi del
periodo successivo, in unica soluzione o ratealmente, a seconda delle modalità
di pagamento dei compensi stessi.
Se
la corresponsione del compenso in unica soluzione è consequenziale alla
cessazione del rapporto, il sostituto deve procedere all'atto del pagamento ad
effettuare le trattenute.
Operazioni
di conguaglio
Il
soggetto titolare di più rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
può richiedere ad uno solo dei sostituti di tenere conto, in sede di conguaglio
di fine anno, anche degli altri redditi erogati allo stesso titolo da altri sostituti
(art. 23, comma 4, D.P.R . n. 600/1973).
Deducibilità
dei compensi corrisposti
agli
amministratori
A
decorrere dal 2001 i compensi spettanti agli amministratori delle società in
nome collettivo e in accomandita semplice sono inquadrabili tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Secondo
il Ministero questo inquadramento non ha mutato il criterio di deducibilità dal
reddito d'impresa (art. 62, comma 3, TUIR).
Tali
redditi, infatti, continuano ad essere deducibili per cassa, ossia nell'esercizio
in cui sono corrisposti, in quanto trattasi di deroga all'ordinario criterio di
competenza che il legislatore ha previsto per tali spese, indipendentemente dal
loro inquadramento giuridico.
Prestazioni
rese all'estero da soggetti
non
residenti
Si
applica una ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento sui redditi di
collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro rese da
soggetti non residenti (art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973).
La
ritenuta, secondo le Finanze, non si applica se la prestazione viene resa
all'estero in quanto i non residenti sono tassati unicamente per i redditi
prodotti in Italia (art. 20, D.P.R. n. 917/1986).