CAUSE
DI ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLCI - NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 75 DEL
REGOLAMENTO
La
Gazzetta Ufficiale n. 12, del 16 gennaio 2001, ha pubblicato il D.P.R. n. 412
"Regolamento recante disposizioni integrativce del Decreto del Presidente
della Repubnblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di
attuazione della legge quadro sui lavori pubblici" che definisce le cause
di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici, sostituendo l'art. 75
del Regolamento Generale (D.P.R. 554/99) inizialmente non approvato dalla Corte
dei Conti. La norma viene così a colmare il vuoto legislativo creatosi con
l'approvazione del citato Regolamento privo dell'articolo inerente le cause di
esclusione, prima dettate dall'art. 17 del D.P.R. 34/2000 sulla qualificazione
delle imprese.
Nel
pubblicare il testo della norma si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione
sul contenuto del ricordato art. 75.
Rispetto
alle situazioni tradizionalmente riconosciute come cause di esclusione dalla
normativa previgente, il nuovo testo presenta alcune novità. In par, può essere
interessante il raffronto con le previsioni contenute nell'articolo 17, comma
1, del Dpr 34/2000 che - come accennato - ha costituito nella fase transitoria
la norma di riferimento che ha disciplinato le cause di esclusione fino
all'entrata in vigore del Regolamento generale.
Secondo
la disciplina contenuta nell'articolo 75 sono cause di esclusione:
-
essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione
controllata, concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. Va detto che, rispetto alla
corrispondente previsione dell'articolo 17, non è più elencata tra le cause di
esclusione l'amministrazione straordinaria;
-
avere in corso un procedimento per l'applicazione di misure antimafia. Il
procedimento deve riguardare il titolare o il direttore tecnico nel caso di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico nel caso di società in
nome collettivo o in accomandita semplice gli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o il direttore tecnico, nel caso di altri tipi di società;
-
l'avere avuto una sentenza di condanna passata in giudicato o una sentenza
emessa a seguito di patteggiamento per reati che incidano sull'affidabilità
morale e professionale. Le persone fisiche nei confronti delle quali deve
essere stata emessa la sentenza sono le stesse elencate in precedenza a
proposito dei provvedimenti antimafia. La norma consacra quindi in maniera
definitiva due principi: il primo è che l'esclusione opera nei confronti
dell'impresa quando determinati soggetti che al suo interno hanno un ruolo
significativo - e che sono esplicitamente individuati nella norma in maniera
diversa a seconda della differente forma giuridica dell'impresa - siano incorsi
in una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero in una sentenza emessa
a seguito di patteggiamento ai sensi, dell'articolo 444 del codice di.
procedura penale. Anzi, sotto questo profilo, la norma va anche oltre in questo
processo di identificazione tra vicende dell'impresa e vicende delle persone
fisiche che la rappresentano. Viene infatti precisato che l'esclusione opera
non solo nei confronti delle persone fisiche (soci, amministratori e direttore
tecnico, a seconda delle diverse forme imprenditoriali) attualmente
nell'organico dell'impresa, ma anche nei confronti di coloro che siano cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a
meno che l'impresa non dimostri di aver adottato "atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata". In sostanza,
se la condanna (ordinaria o, patteggiata) è stata comminata a persone fisiche
che non ricoprono più cariche nell'ambito dell'impresa, ma che hanno ricoperto
tali cariche nei tre anni precedenti, ciò non è di per sé motivo sufficiente
per scindere la responsabilità dell'impresa da quella di tali persone fisiche.
In altri termini, le eventuali dimissioni o l'allontanamento dalle cariche
sociali non "sanano" di per sé la situazione dell'impresa, a meno che
non siano accompagnate da azioni da parte dell'impresa stessa che dimostrino
inequivocabilmente la completa dissociazione dalla condotta criminosa posta in
essere dai suoi ex rappresentanti (ad esempio, l'attivazione di un'azione di
responsabilità da parte dell'impresa nei confronti di dette persone). Il
secondo principio consacrato dalla norma è quello - già peraltro affermato
dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ma in via meramente
interpretativa - del- l'equiparazione, ai fini dell'esclusione dalla gara, fra
sentenza di condanna emessa a seguito di rito ordinario e sentenza patteggiata.
Va peraltro puntualizzato che, nella versione finale del Dpr è venuta meno,
anche in questo caso a seguito dei rilevi formulati dalla Corte dei conti, la
previsione dell'irretroattività di questa specifica causa di esclusione, in
base alla quale veniva stabilito che la normativa introdotta dovesse applicarsi
esclusivamente alle sentenze di condanna emesse successivamente all'entrata in
vigore della normativa medesima. Di conseguenza, le sentenze di condanna con
rito ordinario e quelle
patteggiate comportano
l'esclusione del concorrente anche qualora siano state emesse (nei confronti
delle persone fisiche individuate) in un momento antecedente all'entrata in
vigore dei nuovo regolamento;
-
l'avere violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'articolo 17
della legge 55/1990. Si tratta di una causa di esclusione che non era
contemplata nella disciplina previgente;
-
avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Questa causa di esclusione
ricomprende, con una formula omnicomprensiva, quelle ipotesi che
precedentemente erano individuate come violazione di norme in materia di
contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
1
- avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara. L'ipotesi appare più
limitativa rispetto alle formulazioni tradizionali, che facevano genericamente
riferimento all'errore commesso "nell'esecuzione di lavori pubblici",
senza prevedere la limitazione - peraltro poco ragionevole - esclusivamente ai
lavori affidati dalla stessa amministrazione che bandisce la gara
-
avere commesso irregolarità relativamente al pagamento di imposte e tasse;
-
avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle altre condizioni
richieste per la partecipazione alle gare, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando. Anche in questo caso, la limitazione temporale che
prende in considerazione il comportamento fraudolento dell'impresa
esclusivamente qualora si sia verificato nell'anno anteriore alla pubblicazione
del bando appare poco ragionevole e comunque più restrittiva rispetto alla
disciplina previgente, che non prevedeva alcun tipo di limitazione temporale.
La
nuova disciplina sulle cause di esclusione entra in vigore secondo gli ordinari
principi della vacatio legis, e cioè dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del Dpr sulla "Gazzetta" che è scaduto il 31 gennaio
2001. Va peraltro precisato che, secondo un indirizzo ormai assolutamente
consolidato, la nuova disciplina si applicherà esclusivamente alle gare i cui
bandi non siano stati ancora pubblicati alla data del 31/1/2001; mentre per le
gare relative a bandi pubblicati anteriormente, continuerà a valere la
disciplina stabilita dal singolo bando di gara in quanto lex specialis che
troverà applicazione anche nel caso di ipotesi difformi da quanto stabilito dal
Dpr 412/2000.
Decreto
del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412
Regolamento
recante modifiche al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il
regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici
(G.U.
n. 12 del 16 gennaio 2001)
Articolo
1
L'
articolo 52 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art.
52 (Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria.
1.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal
presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino
nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
(2.
Costituiscono errore grave ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o le omissioni di progettazioni
di cui all'articolo 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato un
aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto. In tal caso
l'esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in
giudicato della sentenza di riconoscimento dell'errore o dell'omissione di
progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione del
responsabile del procedimento prevista all'articolo 25, comma 1, lettera d),
della Legge se il professionista non vi si è opposto nel termine di trenta
giorni.")
(comma
non ammesso al visto della Corte dei conti)
Articolo
2
L'
articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art.
75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori
pubblici)
1.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali i situazioni
b)
nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico, se si tratta di altro tipo di società.
c)
nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata
emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. [Le
disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella
materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento.] (periodo non ammesso al visto
della Corte dei conti) Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale
d)
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990 n. 55;
e)
che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
f)
che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
g)
che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella
dello
stato in cui sono stabiliti;
h)
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
2.
I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni
di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la
produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che
non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c)
3.
Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato
da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico
ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso
o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione
giurata, una dichiarazione solenne."