CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLCI - NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 75 DEL REGOLAMENTO

 

La Gazzetta Ufficiale n. 12, del 16 gennaio 2001, ha pubblicato il D.P.R. n. 412 "Regolamento recante disposizioni integrativce del Decreto del Presidente della Repubnblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici" che definisce le cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici, sostituendo l'art. 75 del Regolamento Generale (D.P.R. 554/99) inizialmente non approvato dalla Corte dei Conti. La norma viene così a colmare il vuoto legislativo creatosi con l'approvazione del citato Regolamento privo dell'articolo inerente le cause di esclusione, prima dettate dall'art. 17 del D.P.R. 34/2000 sulla qualificazione delle imprese.

Nel pubblicare il testo della norma si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul contenuto del ricordato art. 75.

Rispetto alle situazioni tradizionalmente riconosciute come cause di esclusione dalla normativa previgente, il nuovo testo presenta alcune novità. In par, può essere interessante il raffronto con le previsioni contenute nell'articolo 17, comma 1, del Dpr 34/2000 che - come accennato - ha costituito nella fase transitoria la norma di riferimento che ha disciplinato le cause di esclusione fino all'entrata in vigore del Regolamento generale.

Secondo la disciplina contenuta nell'articolo 75 sono cause di esclusione:

- essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Va detto che, rispetto alla corrispondente previsione dell'articolo 17, non è più elencata tra le cause di esclusione l'amministrazione straordinaria;

- avere in corso un procedimento per l'applicazione di misure antimafia. Il procedimento deve riguardare il titolare o il direttore tecnico nel caso di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, nel caso di altri tipi di società;

- l'avere avuto una sentenza di condanna passata in giudicato o una sentenza emessa a seguito di patteggiamento per reati che incidano sull'affidabilità morale e professionale. Le persone fisiche nei confronti delle quali deve essere stata emessa la sentenza sono le stesse elencate in precedenza a proposito dei provvedimenti antimafia. La norma consacra quindi in maniera definitiva due principi: il primo è che l'esclusione opera nei confronti dell'impresa quando determinati soggetti che al suo interno hanno un ruolo significativo - e che sono esplicitamente individuati nella norma in maniera diversa a seconda della differente forma giuridica dell'impresa - siano incorsi in una sentenza di condanna passata in giudicato ovvero in una sentenza emessa a seguito di patteggiamento ai sensi, dell'articolo 444 del codice di. procedura penale. Anzi, sotto questo profilo, la norma va anche oltre in questo processo di identificazione tra vicende dell'impresa e vicende delle persone fisiche che la rappresentano. Viene infatti precisato che l'esclusione opera non solo nei confronti delle persone fisiche (soci, amministratori e direttore tecnico, a seconda delle diverse forme imprenditoriali) attualmente nell'organico dell'impresa, ma anche nei confronti di coloro che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a meno che l'impresa non dimostri di aver adottato "atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata". In sostanza, se la condanna (ordinaria o, patteggiata) è stata comminata a persone fisiche che non ricoprono più cariche nell'ambito dell'impresa, ma che hanno ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti, ciò non è di per sé motivo sufficiente per scindere la responsabilità dell'impresa da quella di tali persone fisiche. In altri termini, le eventuali dimissioni o l'allontanamento dalle cariche sociali non "sanano" di per sé la situazione dell'impresa, a meno che non siano accompagnate da azioni da parte dell'impresa stessa che dimostrino inequivocabilmente la completa dissociazione dalla condotta criminosa posta in essere dai suoi ex rappresentanti (ad esempio, l'attivazione di un'azione di responsabilità da parte dell'impresa nei confronti di dette persone). Il secondo principio consacrato dalla norma è quello - già peraltro affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, ma in via meramente interpretativa - del- l'equiparazione, ai fini dell'esclusione dalla gara, fra sentenza di condanna emessa a seguito di rito ordinario e sentenza patteggiata. Va peraltro puntualizzato che, nella versione finale del Dpr è venuta meno, anche in questo caso a seguito dei rilevi formulati dalla Corte dei conti, la previsione dell'irretroattività di questa specifica causa di esclusione, in base alla quale veniva stabilito che la normativa introdotta dovesse applicarsi esclusivamente alle sentenze di condanna emesse successivamente all'entrata in vigore della normativa medesima. Di conseguenza, le sentenze di condanna con rito ordinario e quelle    patteggiate     comportano l'esclusione del concorrente anche qualora siano state emesse (nei confronti delle persone fisiche individuate) in un momento antecedente all'entrata in vigore dei nuovo regolamento;

- l'avere violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto dall'articolo 17 della legge 55/1990. Si tratta di una causa di esclusione che non era contemplata nella disciplina previgente;

- avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Questa causa di esclusione ricomprende, con una formula omnicomprensiva, quelle ipotesi che precedentemente erano individuate come violazione di norme in materia di contribuzione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

1 - avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara. L'ipotesi appare più limitativa rispetto alle formulazioni tradizionali, che facevano genericamente riferimento all'errore commesso "nell'esecuzione di lavori pubblici", senza prevedere la limitazione - peraltro poco ragionevole - esclusivamente ai lavori affidati dalla stessa amministrazione che bandisce la gara

- avere commesso irregolarità relativamente al pagamento di imposte e tasse;

- avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle altre condizioni richieste per la partecipazione alle gare, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Anche in questo caso, la limitazione temporale che prende in considerazione il comportamento fraudolento dell'impresa esclusivamente qualora si sia verificato nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando appare poco ragionevole e comunque più restrittiva rispetto alla disciplina previgente, che non prevedeva alcun tipo di limitazione temporale.

La nuova disciplina sulle cause di esclusione entra in vigore secondo gli ordinari principi della vacatio legis, e cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Dpr sulla "Gazzetta" che è scaduto il 31 gennaio 2001. Va peraltro precisato che, secondo un indirizzo ormai assolutamente consolidato, la nuova disciplina si applicherà esclusivamente alle gare i cui bandi non siano stati ancora pubblicati alla data del 31/1/2001; mentre per le gare relative a bandi pubblicati anteriormente, continuerà a valere la disciplina stabilita dal singolo bando di gara in quanto lex specialis che troverà applicazione anche nel caso di ipotesi difformi da quanto stabilito dal Dpr 412/2000.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412

Regolamento recante modifiche al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici

(G.U. n. 12 del 16 gennaio 2001)

Articolo 1

L' articolo 52 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

 

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.

 

(2. Costituiscono errore grave ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, gli errori o le omissioni di progettazioni di cui all'articolo 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell'importo originario del contratto. In tal caso l'esclusione non può essere disposta decorsi 18 mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento dell'errore o dell'omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento prevista all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto nel termine di trenta giorni.")

(comma non ammesso al visto della Corte dei conti)

 

Articolo 2

L' articolo 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:

"Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)

 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali i situazioni

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società.        

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. [Le disposizioni di cui alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a pronunce di condanna emesse successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.] (periodo non ammesso al visto della Corte dei conti) Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice  di procedura penale

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella

dello stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c)

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne."