REGOLAMENTO RECANTE LE NORME DI PROCEDURA DEL GIUDIZIO ARBITRALE

 

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 gennaio è stato pubblicato il Decreto 2 dicembre 2000 n. 398 con cui il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, ha approvato il regolamento recante, le norme di procedure del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni.

Il decreto in esame viene a completare la riforma del contenzioso arbitrale relativo al settore dei lavori pubblici, delineata nei suoi termini generali dal cennato art. 32 della legge-quadro, ed ulteriormente dettagliato dagli artt.. 150 e 151 del Regolamento generale.

Al riguardo si rammenta che, a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento ( 28 luglio 2000), ha cessato di avere efficacia la disciplina degli arbitrati contenuta nel Capitolato generale del 1962.

Con il decreto in commento, pertanto, viene regolato "ex novo" il procedimento dinanzi al collegio arbitrale e vengono altresì fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per l'espletamento dell'attività decisoria.

Conseguentemente, potranno d'ora in poi operare i collegi arbitrali che sono ancora da costituire, anche se richiamati in contratti di appalto già stipulati, come disposto dall'art. 32 ultimo comma della legge n. 109/94.

Su tale ultima questione, tuttavia, si segnala il contrasto fra l'interpretazione della norma in parola offerta dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 settembre 2000 n. 1329 e quella contenuta nella determinazione n. 52/2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Nel provvedimento ministeriale, infatti, si afferma che le nuove regole non dovrebbero essere applicate a domande di arbitrato notificate prima dei 28 luglio e relative a Contratti in corso; per contro, l'autorità ha precisato che, salva l'ipotesi in cui i giudizi arbitrali si trovino in fasi successive a quella della costituzione del collegio, la nuova disciplina trova applicazione anche con riferimento a clausole compromissorie sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina e a domande di arbitrato presentate prima della sua entrata in vigore.

Si sottolinea, inoltre, che per la piena operatività della riforma dovrà comunque attendersi la formazione, da parte della Camera Arbitrale, dell'albo dei soggetti abilitati a ricoprire l'incarico di terzo arbitro in aggiunta ai due nominati dalle parti.

Entrando nel merito, gli aspetti di maggiore interesse del provvedimento regolamentare possono così riassumersi:

 

La domanda di arbitrato

Per quanto concerne l'atto introduttivo del giudizio, si dispone che la domanda di arbitrato deve essere notificata nelle forme degli atti processuali civili.

Essa, inoltre, deve contenere, a pena di nullità, tre elementi fondamentali, quali: la precisa determinazione dell'oggetto della domanda, l'entità dello somme eventualmente richieste e le ragioni in fatto ed in diritto della domanda stessa.

 

L'atto di resistenza e l'eventuale domanda riconvenzionale

La parte che intende resistere alla domanda, entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, ha l'onere di nominare l'arbitro di propria competenza e notificare la propria risposta con un C.d. "atto di resistenza".

In tale atto, il resistente dove proporre, a pena di decadenza. le eventuali domande riconvenzionali, ovvero quelle istanze che trovano fondamento nella domanda già dedotta in giudizio alla parte attrice. In tale ipotesi, l'attore ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'atto di resistenza, per controdedurre e proporre a sua volta le domande originate dalla riconvenzionale del resistente.

 

L'oggetto dei giudizio arbitrale

L'oggetto del giudizio arbitrale à composto dalla domanda di arbitrato, dall'atto di resistenza e dalle eventuali controdeduzioni. Esso si "cristallizza' nella fase introduttiva del giudizio stesso, in quanto le domande nuove o diverso, oppure gli eventuali aggiornamenti od ampliamenti delle stesse non possono essere più proposte successivamente a tale fase, a pena d'inammissibilità.

Ad ulteriore conferma dell'invariabilità dell'oggetto del giudizio arbitrale rispetto alle domande iniziali, è stato altresì previsto che il collegio, nel verbale dì prima costituzione, ne delimiti esattamente i contorni, sulla base dei cennati atti di parte.

 

Ricusazione degli arbitri

Dopo la nomina degli arbitri, le parti, entro 10 giorni dalla notifica della stessa, possono ricusare uno o più arbitri per la presenza dei motivi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del codice, di procedura civile sia per i quelli previsti, in particolare, dall'art 151 comma 9 del D.p.r. n. 554/99 (che impediscono la nomina ad arbitro di coloro che abbiano avuto un ruolo, anche tecnico, nei lavori cui si riferiscono le controversie o che abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse).

 

Il tentativo obbligatorio di conciliazione

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale - ovvero la nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale ed il deposito di un acconto del corrispettivo arbitrale - le parti ed i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di componimento della vertenza.

Se il tentativo ha buon esito, viene sottoscritto un verbale contenente i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, ove non diversamente disposto, le spese afferenti alla procedura arbitrale sono suddivise in parti uguali fra le parti.

Se, viceversa, il tentativo non sortisce un esito positivo, il collegio assegna, con ordinanza, alle parti i termini per il deposito delle memorie, degli atti e dei documenti.

Ad ogni modo, il tentativo di conciliazione può essere effettuato anche nel corso del giudizio - su istanza della parte interessata - ma prima che la causa sia passata alla fase della discussione.

 

Fase istruttoria

Nel giudizio arbitrale sono ammessi tutti i mezzi dì prova esperibili nel giudizio civile, con esclusione dei giuramento in tutte le sue forme.

Viene prevista altresì la possibilità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, il cui incarico viene affidato, da parte del collegio, ad uno o più consulenti iscritti nell'elenco previsto per tale ipotesi all'art. 151 co. 6 del D.P.R. n. 554/99.

Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento dei mezzi di prova, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici.

 

Fase decisoria

Esaurita la fase istruttoria il collegio dispone la fissazione dell'udienza di decisione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente del collegio o di altro arbitro da lui designato, prendono la parola i difensori delle parti per illustrare le rispettive tesi difensive.

Dopo la discussione, il collegio, ove non sia necessario disporre ulteriori attività istruttorie si riserva per la decisione.

Il lodo deve essere pronunciato entro centottanta giorni dalla data di costituzione del collegio.

Tale termine, tuttavia, può essere sospeso (nell'ipotesi in cui sia stata promossa un'istanza di ricusazione degli arbitri) o anche prorogato (nei casi e con le modalità di cui all'art. 820 c.p.c.)

Il lodo si ha per pronunciato solo con il deposito stesso la Camera arbitrale, e ciò deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo stesso.

Ai fini dell'esecutività, la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarla - in originale o in copia conforme - insieme con l'atto di compromesso o

con l'atto contenente la clausola compromissoria a documento equipollente - in originale o in copia conforme - nella cancelleria dei tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarità formate del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

Contro il decreto che eventualmente neghi l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

 

Le spese dei procedimento

Il lodo stabilisce a carico di quale parte ed eventualmente in che misura, debbano essere poste le spese relative alla procedura arbitrale, sulla base dell'esito della lite, del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti rispetto alle iniziali domande.

Il collegio arbitrale, inoltre, formula una proposta per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti, avuto riguardo al valore della controversia, all'importanza delle questioni trattate e sulla base della tariffa allegata al decreto stesso.

Tale tariffa rappresenta una vera novità del settore, ed è l'ulteriore risultato della scelta legislativa di differenziare la procedura arbitrale in materia di lavori pubblici rispetto all'arbitrato ordinario.

E' notorio infatti che il sistema previgente era basato su una sostanziale discrezionalità dei collegi arbitrali nella determinazione dei propri compensi, spesso disancorati dalle tariffe professionali forensi.

Le nuove tariffe, invece, recano parametri generali ridotti rispetto alle tariffe professionali vigenti, al fine di superare le distorsioni fin ora seguite nella prassi ed a riportare le spese arbitrali entro limiti ragionevoli

Sulla proposta del collegio decide la Camera arbitrale, che provvede altresì alla liquidazione delle spese della consulenza tecnica eventualmente disposta nel corso del giudizio

Il valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione delle domande.

Ai fini della quantificazione della controversia, il valore delle domande riconvenzionali si somma a quello delle domande principali, mentre non vengono tenute in conto le domande proposte in via subordinata o alternativa.

Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca, la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia è determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora da eseguire, considerando anche gli atti di sottomissione conseguenti a varianti

Qualora l'oggetto della controversia sia rappresentato da domande di nullità o di annullamento del contratto, il valore della causa è costituito dall'importo originario del contratto.

Si sottolinea che le parti sono sempre tenute solidalmente al pagamento delle corrispettivo arbitrale, salva rivalsa fra loro.

Si segnala, infine, che, per quanto non disposto dal decreto, trovano applicazione le norme previste al riguardo dal codice dì procedura civile.