REGOLAMENTO
RECANTE LE NORME DI PROCEDURA DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Sulla
Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 gennaio è stato pubblicato il Decreto 2
dicembre 2000 n. 398 con cui il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con
il Ministro di Grazia e Giustizia, ha approvato il regolamento recante, le
norme di procedure del giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 della
legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni.
Il
decreto in esame viene a completare la riforma del contenzioso arbitrale
relativo al settore dei lavori pubblici, delineata nei suoi termini generali
dal cennato art. 32 della legge-quadro, ed ulteriormente dettagliato dagli
artt.. 150 e 151 del Regolamento generale.
Al
riguardo si rammenta che, a partire dalla data di entrata in vigore del
Regolamento ( 28 luglio 2000), ha cessato di avere efficacia la disciplina
degli arbitrati contenuta nel Capitolato generale del 1962.
Con
il decreto in commento, pertanto, viene regolato "ex novo" il
procedimento dinanzi al collegio arbitrale e vengono altresì fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per l'espletamento
dell'attività decisoria.
Conseguentemente,
potranno d'ora in poi operare i collegi arbitrali che sono ancora da
costituire, anche se richiamati in contratti di appalto già stipulati, come
disposto dall'art. 32 ultimo comma della legge n. 109/94.
Su
tale ultima questione, tuttavia, si segnala il contrasto fra l'interpretazione
della norma in parola offerta dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici
del 7 settembre 2000 n. 1329 e quella contenuta nella determinazione n. 52/2000
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Nel
provvedimento ministeriale, infatti, si afferma che le nuove regole non
dovrebbero essere applicate a domande di arbitrato notificate prima dei 28
luglio e relative a Contratti in corso; per contro, l'autorità ha precisato
che, salva l'ipotesi in cui i giudizi arbitrali si trovino in fasi successive a
quella della costituzione del collegio, la nuova disciplina trova applicazione
anche con riferimento a clausole compromissorie sottoscritte anteriormente alla
nuova disciplina e a domande di arbitrato presentate prima della sua entrata in
vigore.
Si
sottolinea, inoltre, che per la piena operatività della riforma dovrà comunque
attendersi la formazione, da parte della Camera Arbitrale, dell'albo dei
soggetti abilitati a ricoprire l'incarico di terzo arbitro in aggiunta ai due
nominati dalle parti.
Entrando
nel merito, gli aspetti di maggiore interesse del provvedimento regolamentare
possono così riassumersi:
La
domanda di arbitrato
Per
quanto concerne l'atto introduttivo del giudizio, si dispone che la domanda di
arbitrato deve essere notificata nelle forme degli atti processuali civili.
Essa,
inoltre, deve contenere, a pena di nullità, tre elementi fondamentali, quali:
la precisa determinazione dell'oggetto della domanda, l'entità dello somme
eventualmente richieste e le ragioni in fatto ed in diritto della domanda
stessa.
L'atto
di resistenza e l'eventuale domanda riconvenzionale
La
parte che intende resistere alla domanda, entro 60 giorni dal ricevimento della
medesima, ha l'onere di nominare l'arbitro di propria competenza e notificare
la propria risposta con un C.d. "atto di resistenza".
In
tale atto, il resistente dove proporre, a pena di decadenza. le eventuali
domande riconvenzionali, ovvero quelle istanze che trovano fondamento nella
domanda già dedotta in giudizio alla parte attrice. In tale ipotesi, l'attore
ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'atto di resistenza, per
controdedurre e proporre a sua volta le domande originate dalla riconvenzionale
del resistente.
L'oggetto
dei giudizio arbitrale
L'oggetto
del giudizio arbitrale à composto dalla domanda di arbitrato, dall'atto di
resistenza e dalle eventuali controdeduzioni. Esso si "cristallizza' nella
fase introduttiva del giudizio stesso, in quanto le domande nuove o diverso,
oppure gli eventuali aggiornamenti od ampliamenti delle stesse non possono
essere più proposte successivamente a tale fase, a pena d'inammissibilità.
Ad
ulteriore conferma dell'invariabilità dell'oggetto del giudizio arbitrale
rispetto alle domande iniziali, è stato altresì previsto che il collegio, nel
verbale dì prima costituzione, ne delimiti esattamente i contorni, sulla base
dei cennati atti di parte.
Ricusazione
degli arbitri
Dopo
la nomina degli arbitri, le parti, entro 10 giorni dalla notifica della stessa,
possono ricusare uno o più arbitri per la presenza dei motivi di
incompatibilità previsti dall'art. 51 del codice, di procedura civile sia per i
quelli previsti, in particolare, dall'art 151 comma 9 del D.p.r. n. 554/99 (che
impediscono la nomina ad arbitro di coloro che abbiano avuto un ruolo, anche
tecnico, nei lavori cui si riferiscono le controversie o che abbiano espresso
un giudizio o parere sulle controversie stesse).
Il
tentativo obbligatorio di conciliazione
Esauriti
gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio arbitrale - ovvero la
nomina del terzo arbitro da parte della Camera arbitrale ed il deposito di un
acconto del corrispettivo arbitrale - le parti ed i loro difensori sono
convocati per l'esperimento del tentativo di componimento della vertenza.
Se
il tentativo ha buon esito, viene sottoscritto un verbale contenente i termini
dell'intervenuto accordo. In tal caso, ove non diversamente disposto, le spese
afferenti alla procedura arbitrale sono suddivise in parti uguali fra le parti.
Se,
viceversa, il tentativo non sortisce un esito positivo, il collegio assegna,
con ordinanza, alle parti i termini per il deposito delle memorie, degli atti e
dei documenti.
Ad
ogni modo, il tentativo di conciliazione può essere effettuato anche nel corso
del giudizio - su istanza della parte interessata - ma prima che la causa sia
passata alla fase della discussione.
Fase
istruttoria
Nel
giudizio arbitrale sono ammessi tutti i mezzi dì prova esperibili nel giudizio
civile, con esclusione dei giuramento in tutte le sue forme.
Viene
prevista altresì la possibilità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, il
cui incarico viene affidato, da parte del collegio, ad uno o più consulenti
iscritti nell'elenco previsto per tale ipotesi all'art. 151 co. 6 del D.P.R. n.
554/99.
Le
parti hanno diritto di assistere all'esperimento dei mezzi di prova, nominando,
se del caso, propri consulenti tecnici.
Fase
decisoria
Esaurita
la fase istruttoria il collegio dispone la fissazione dell'udienza di
decisione, nel corso della quale, dopo la relazione del presidente del collegio
o di altro arbitro da lui designato, prendono la parola i difensori delle parti
per illustrare le rispettive tesi difensive.
Dopo
la discussione, il collegio, ove non sia necessario disporre ulteriori attività
istruttorie si riserva per la decisione.
Il
lodo deve essere pronunciato entro centottanta giorni dalla data di
costituzione del collegio.
Tale
termine, tuttavia, può essere sospeso (nell'ipotesi in cui sia stata promossa
un'istanza di ricusazione degli arbitri) o anche prorogato (nei casi e con le
modalità di cui all'art. 820 c.p.c.)
Il
lodo si ha per pronunciato solo con il deposito stesso la Camera arbitrale, e
ciò deve avvenire entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione del
lodo stesso.
Ai
fini dell'esecutività, la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio
della Repubblica è tenuta a depositarla - in originale o in copia conforme -
insieme con l'atto di compromesso o
con
l'atto contenente la clausola compromissoria a documento equipollente - in
originale o in copia conforme - nella cancelleria dei tribunale nella cui
circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
Il
tribunale, accertata la regolarità formate del lodo, lo dichiara esecutivo con
decreto.
Contro
il decreto che eventualmente neghi l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo
entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.
Le
spese dei procedimento
Il
lodo stabilisce a carico di quale parte ed eventualmente in che misura, debbano
essere poste le spese relative alla procedura arbitrale, sulla base dell'esito
della lite, del numero delle domande accolte e degli importi riconosciuti
rispetto alle iniziali domande.
Il
collegio arbitrale, inoltre, formula una proposta per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti, avuto riguardo al valore della controversia,
all'importanza delle questioni trattate e sulla base della tariffa allegata al
decreto stesso.
Tale
tariffa rappresenta una vera novità del settore, ed è l'ulteriore risultato
della scelta legislativa di differenziare la procedura arbitrale in materia di
lavori pubblici rispetto all'arbitrato ordinario.
E'
notorio infatti che il sistema previgente era basato su una sostanziale
discrezionalità dei collegi arbitrali nella determinazione dei propri compensi,
spesso disancorati dalle tariffe professionali forensi.
Le
nuove tariffe, invece, recano parametri generali ridotti rispetto alle tariffe
professionali vigenti, al fine di superare le distorsioni fin ora seguite nella
prassi ed a riportare le spese arbitrali entro limiti ragionevoli
Sulla
proposta del collegio decide la Camera arbitrale, che provvede altresì alla
liquidazione delle spese della consulenza tecnica eventualmente disposta nel
corso del giudizio
Il
valore della controversia è dato dalla somma aritmetica delle richieste
economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal
collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione
monetaria calcolati sino al giorno della proposizione delle domande.
Ai
fini della quantificazione della controversia, il valore delle domande
riconvenzionali si somma a quello delle domande principali, mentre non vengono
tenute in conto le domande proposte in via subordinata o alternativa.
Nelle
controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del
contratto, ovvero la revoca, la decadenza e l'annullamento d'ufficio della
concessione, il valore della controversia è determinato con riferimento alla
parte del rapporto ancora da eseguire, considerando anche gli atti di
sottomissione conseguenti a varianti
Qualora
l'oggetto della controversia sia rappresentato da domande di nullità o di
annullamento del contratto, il valore della causa è costituito dall'importo
originario del contratto.
Si
sottolinea che le parti sono sempre tenute solidalmente al pagamento delle
corrispettivo arbitrale, salva rivalsa fra loro.
Si
segnala, infine, che, per quanto non disposto dal decreto, trovano applicazione
le norme previste al riguardo dal codice dì procedura civile.