TASSE AUTOMOBILISTICHE - RIMORCHI PER IL TRASPORTO DI COSE - NUOVE MODALITÀ DI TASSAZIONE
(Min.
fin., Circ. 15/1/01, n. 2/E)
L'art.
6 della legge n. 488/99 ha introdotto un diverso regime di tassazione per le
automotrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato
sulla portata dei singoli rimorchi, bensì "sul peso massimo dei rimorchi
trasportabile per le automotrici".
Ai
sensi delle nuove disposizioni il parametro "massa rimorchiabile",
inteso come capacità di traino delle motrici, viene indicato come nuovo
presupposto impositivo.
Al
fine di spiegare le nuove regole di calcolo della tassa, il Ministero delle
finanze ha emanato una circolare illustrativa che si pubblica di seguito.
Ministero
delle Finanze
Circ.
15/1/01, n. 2/E
Oggetto: Modalità di
tassazione dei rimorchi per il trasporto di cose - Ulteriori precisazioni .
Con
circolare n. 207/E del 16/11/00 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi
alle nuove modalità di tassazione dei rimorchi adibiti per il trasporto di cose
di cui all'art. 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
In
ordine a tale sistema di tassazione, alle relative tariffe nonché all'ambito di
applicazione della norma in questione sono stati posti, in particolare, i
seguenti quesiti:
a)
quale
sia il dato effettivo, ricavabile dalla carta di circolazione che deve essere
utilizzato nella fase di determinazione degli importi da corrispondere e, più
precisamente, se il dato deve essere riferito alla "massa
rimorchiabile" o alla "massa complessiva";
b)
se
le tariffe allegate al provvedimento di cui trattasi, che riportano solo
l'importo del pagamento annuale, sono da ritenere riferite alla somma dovuta
annualmente, già decurtata dello sconto del 3%, per il disposto di cui all'art.
5 del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con DPR 5
febbraio 1953, n. 39);
c)
il
requisito tecnico da individuare sulla carta di circolazione quale presupposto
oggettivo per l'applicazione del tributo;
d)
l'ambito
di applicazione del tributo ed, in particolare, se sono esclusi o meno dal
regime impositivo gli autoveicoli di cui all'art. 54 lett. e) del codice della
strada, destinati al trasporto di rimorchi o semirimorchi nonché gli
autoveicoli che non sono atti al trasporto di cose e non rientrano nella
tariffa I allegata al citato Testo Unico.
Con riferimento alla questione
individuata alla lettera a), si precisa che l'art. 6 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ha introdotto un diverso regime di tassazione per le
automotrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato
sulla portata dei singoli rimorchi, bensì "sul peso massimo dei rimorchi
trasportabile per le automotrici"; il comma 22-bis della più volte citata
legge n. 342 individua, infatti, il parametro "massa rimorchiabile"
come nuovo presupposto impositivo, inteso come capacità di traino delle
motrici.
La
stessa legge stabilisce la misura del tributo nella tabella 2-bis facendo
espresso riferimento alla "massa complessiva" come unità di
commisurazione.
Ciò
posto, è a quest' ultimo dato - "massa complessiva" da rilevare sulla
carta di circolazione - che occorre far riferimento per stabilire l'importo
(Tabella 2-bis, allegato 1, art. 61, comma 5 della legge n. 342), che aggiunto
all'ammontare che si determina avendo riguardo alla portata nonché al peso
complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione
dell'asse motore dell'autoveicoli (tariffe pubblicate con decreto ministeriale
27 dicembre 1999 relative ai veicoli di peso complessivo a pieno carico pari o
superiore a 12 tonnellate e tariffe attualmente vigenti relative al 1999, per
gli autocarri di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate), permette di
stabilire la somma dovuta per tassa automobilistica.
Relativamente
al quesito individuato alla lettera b) si precisa che la tariffa 2-bis,
pubblicata in allegato alla legge n. 342 del 2000, è relativa agli importi
annuali determinati per ogni singola tipologia di veicolo; le stesse tariffe,
così definite, tengono conto dello sconto del 3 per cento, previsto dall'art.5,
secondo comma, lettera a) del DPR 5 febbraio 1953, n. 39, in base al quale il
pagamento delle tasse automobilistiche effettuato per l'intero anno solare, dà
diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto.
Premesso
ciò, considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e, del decreto ministeriale 18
novembre 1998, n. 462 il versamento della tassa può essere effettuato per
periodi quadrimestrali, decorrenti dai mesi di febbraio, giugno e ottobre,
nonché (per quelli immatricolati per la prima volta) dalla data di
immatricolazione fino ad una delle scadenze dei periodi fissi stabiliti allo
stesso art. 1, escluso il pagamento per un solo mese, sono stati calcolati
nell'allegata tabella - denominata 2-bis - gli importi per pagamenti frazionati
(quadrimestrali- colonna 3) - comprensivi della maggiorazione del 3 per cento.
Nella
stessa tabella sono riportati (colonna 4) gli importi delle tasse
automobilistiche riferiti ad una mensilità - comprensivi della maggiorazione
del 3 per cento - da utilizzare per calcolare le somme dovute quando il periodo
d'imposta non coincide con quello quadrimestrale.
Per
quanto riguarda la questione posta alla lettera c), concernente
l'individuazione sulla carta di circolazione dei requisiti tecnici, volti ad
identificare le tipologie di autoveicoli adibiti al trasporto di cose, atti al
traino di rimorchi o semirimorchi, - soggette a tassazione secondo i nuovi
parametri - si precisa che detta identificazione è possibile considerando
l'indicazione nella carta di circolazione della "massa
rimorchiabile", in quanto tale dato permette di individuare gli
autoveicoli ricompresi nell'obbligazione tributaria; pertanto, in linea
generale, sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica in argomento
tutti gli autoveicoli nella cui carta di circolazione è presente il dato
relativo alla massa rimorchiabile. Fanno eccezione a tal principio gli
autoveicoli la cui carta di circolazione reca un'annotazione di inibizione al
traino per motivi tecnici (ad esempio: non atto al traino per deficienza organo
attacco) ovvero amministrativi (ad esempio: autorizzazione trasporto di cose
per conto di terzi che non consente il traino di rimorchi).
Infine,
con riferimento al punto d), si ribadisce, che per effetto dell'intervento
normativo di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e all'art. 61
della L.21 novembre 2000, n. 342, le tasse automobilistiche, dovute in
relazione "al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici", sono quelle individuate nella tabella 2-bis, più volte
citata, che ne stabilisce l'ammontare, sulla base della massa complessiva per
gli autoveicoli (indicati alle tariffe 1, 2, 3 e 4) e sulla base degli assi
(due o tre) per i trattori stradali; ai fini della tassazione, il presupposto
si verifica quando sussiste il requisito oggettivo del trasporto di cose e la
potenzialità al traino dei cosiddetti veicoli a motore.
Pertanto,
occorre precisare che il trattore stradale pur essendo destinato, secondo la
dizione letterale dell'art. 54 lett. e) del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285,
recante il nuovo codice della strada, al trasporto esclusivo dei rimorchi o
semirimorchi, viene assoggettato alla nuova tassa, secondo le misure previste
alla tariffa 5 della predetta tabella 2-bis, in considerazione che lo stesso
veicolo a motore traina i rimorchi che sono adibiti al trasporto di cose.
Si
chiarisce, altresì, che gli autoveicoli di cui alla tariffa I allegata al testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvata con dPR 5 febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni - quali ad esempio: autospazzatrici,
autospazzaneve, autopompe, autoinnaffiatrici, autoscavatrici, autotrebbiatrici
ed, in generale, quelli elencati alla lettera A della stessa tariffa I nonché i
rimorchi destinati esclusivamente a servire gli stessi automezzi di cui alla
lettera A - non devono corrispondere la tassa secondo le nuove misure in quanto
gli stessi, per le definizioni date alla lettera g) dell'art.54 del già citato
codice della strada, non sono atti al trasporto di cose.
Le
tipologie di veicoli speciali non individuati nella stessa tariffa I,
assoggettati, ai fini impositivi, ad un diverso parametro di commisurazione
(portata fittizia) - artt. 203 - 204 commi 2 e 3 del regolamento di esecuzione
e di attuazione del codice della strada, approvato con dPR 16 dicembre 1992, n.
495 - e che sono autorizzati al traino di rimorchi non atti al trasporto di
cose, devono corrispondere la tassa commisurata alla portata fittizia aumentata
nella misura fissa prevista dalla predetta tariffa I; si perviene a tale
conclusione in considerazione che la tariffa F allegata al Testo Unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche e successive modificazioni, che prevede la
tassazione in base alla portata espressa in quintali, è stata soppressa dal
provvedimento di cui trattasi unicamente per la parte relativa ai rimorchi.
Tariffe |
Tipologie di autoveicoli
|
Importi per pagamenti
effettuati per l'intero anno solare in lire |
Importi per pagamenti
quadrimestrali in lire |
Importi ad un mese in lire |
Tariffa
1 (1) |
Per
autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate |
50.000 |
17.182 |
4.296 |
Tariffa
2 (1) |
Per
autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8
tonnellate |
150.000 |
51.546 |
12.887 |
Tariffa
3 (1) |
Per
autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18
tonnellate |
500.000 |
171.821 |
42.955 |
Tariffa
4 (1) |
Per
autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore |
1.100.000 |
378.007 |
94.502 |
Tariffa
5 (2) |
Per
trattori stradali: |
|
|
|
|
a)
a due assi |
1.100.000 |
378.007 |
94.502 |
|
b)
a tre assi |
1.550.000 |
532.646 |
133.162 |
(1)
il dato da rilevare sulla carta di circolazione è la massa
complessiva
(2)
il dato da rilevare sulla carta di circolazione è il numero
degli assi