TASSE
AUTOMOBILISTICHE - RIMORCHI PER IL TRASPORTO COSE - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL
MINISTERO
(Min.
fin., Circolare 31/1/01, n.12/E)
Il
Ministero delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo
regime di tassazione dei rimorchi adibiti al trasportodi cose.
Si
pubblica di seguito la circolare ministeriale.
Ministero
finanze,
Circolare
31 gennaio 2001, n.12/E
Oggetto: Rimorchi
adibiti al trasporto di cose; precisazioni sulle modalità di tassazione e di
riscossione
Si
forniscono qui di seguito alcune indicazioni integrative della circolare n. 2
del 15 gennaio 2001, riguardanti, in particolare, le modalità di determinazione
e riscossione della tassa automobilistica dovuta per i veicoli e i relativi
rimorchi adibiti al trasporto di cose.
Con
la predetta circolare è stato precisato che, ai fini della quantificazione del
tributo dovuto anche in relazione alla capacità di traino del veicolo, occorre
fare riferimento alla "massa rimorchiabile", quale risulta da
apposita annotazione sulla carta di circolazione.
Eventuali
limitazioni della capacità di traino rileveranno ai fini della quantificazione
del tributo a condizione che delle stesse sia fatta menzione nella medesima
carta di circolazione, in base alle disposizioni dell'art. 61, comma 2, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
Poichè
tali limitazioni sono rilevanti già ai fini del primo pagamento del tributo
commisurato alla capacità di traino (relativo ai periodi febbraio/maggio 2000,
giugno/settembre 2000, ottobre 2000/gennaio 2001 e febbraio 2001/maggio 2001),
che come è noto deve essere eseguito entro il mese di febbraio 2001, è stato
fatto presente da più parti che i tempi di espletamento della procedura atta a
modificare le risultanze della carta di circolazione sono incompatibili con
l'assolvimento dell'onere di annotazione entro il 31 gennaio 2001.
Preso
atto delle difficoltà rappresentate, si ritiene che i contribuenti interessati
ad eliminare la possibilità di effettuare il traino di rimorchi o semirimorchi
e, quindi, a ridurre il carico tributario, possono, in alternativa alla
annotazione della limitazione sulla carta di circolazione, presentare agli
uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla
trasmissione dei dati (ad esempio, le agenzie pratiche auto) apposita
dichiarazione conforme all'allegato n. 1, con la quale gli stessi interessati
s'impegnano a richiedere detta eliminazione agli Uffici della motorizzazione
civile entro il 31 ottobre 2001.
Tale
manifestazione di volontà consentirà di assolvere il tributo secondo l'importo
previsto dalle vigenti tariffe, commisurato soltanto alle automotrici.
Gli
Uffici dell'Agenzia delle entrate e, per quanto di competenza, le Regioni
controlleranno che le limitazioni dichiarate siano effettivamente e
tempestivamente richieste.
Il
pagamento della tassa automobilistica dovuta entro il mese di febbraio 2001 dai
contribuenti che intendono avvalersi della possibilità di produrre l'anzidetta
dichiarazione, dovrà essere eseguito esclusivamente presso i soggetti che oltre
a provvedere alla riscossione della tassa sono abilitati ad acquisire al
sistema informativo per la gestione delle tasse automobilistiche i dati tecnici
del veicolo, quali ad esempio le agenzie di pratiche auto.
I
soggetti abilitati sopra individuati devono conservare le dichiarazioni
ricevute dai contribuenti e trasmettere i relativi dati al sistema sopra
richiamato.
Con
successive disposizioni saranno definite le procedure tecniche per la
trasmissione dei dati alle competenti Regioni.
Si
precisa che qualora gli interessati non provvedano ad inoltrare agli uffici
della Motorizzazione Civile la prevista domanda, entro la data del 31 ottobre 2001
- in ottemperanza all'impegno assunto all'atto del pagamento del tributo -, il
versamento della tassa automobilistica risulterà insufficiente e, pertanto,
sarà dovuta oltre la differenza del tributo e i relativi interessi anche la
sanzione amministrativa.
Da
ultimo, si rammenta che sono tenuti ad effettuare i pagamenti i cui termini,
originariamente scadenti nel 2000, sono stati prorogati al primo periodo fisso
d'imposta relativo all'anno 2001 (vedi circolare n. 207/E del 16/11/00), i
contribuenti che alla scadenza di ogni singolo periodo di riferimento del
tributo risultavano, dai pubblici registri automobilistici, intestatari dei
veicoli di cui trattasi, come stabilito dall'articolo 5, comma 32 della legge
28 febbraio 1983, n. 53; infatti, al fine di individuare il soggetto obbligato,
non ha rilevanza la circostanza che il termine di pagamento della tassa
relativa all'annualità 2000 sia stato prorogato.
A/Alla
.........................................................
..................................................................
Oggetto:
Dichiarazione di impegno a presentare richiesta per l'eliminazione della
"massa rimorchiabile" dal documento di circolazione -
Il/La
sottoscritto/a......................................
codice
fiscale............................................
nato/a
...............................(................),
il............................
residente
a ....................... via .....................
cap
...........
in
qualità di:
-
intestatario dei/del veicolo sottoindicato
-
legale rappresentante della Società........................................
partita IVA...................................... intestataria dei/del veicolo
sottoindicato
Dichiara
di
impegnarsi a presentare agli uffici della Motorizzazione preposti, entro il 31
ottobre 2001, la richiesta di eliminare dal documento di circolazione il
parametro "massa rimorchiabile" per i seguenti veicoli non utilizzati
per il traino di rimorchi: ...................................................................
...................................................................
Luogo
e data.............................
Firma.........................................
La
presente dichiarazione viene conservata dal soggetto abilitato ad acquisire al
sistema informativo i dati tecnici del veicolo. Questi provvederà a comunicare
al Sistema di gestione delle Tasse Automobilistiche i dati di cui alla presente
dichiarazione.