LEGGE
QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI
La
Legge n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" è stata
emanata in conseguenza del ripetersi dei gravi incendi che hanno colpito il
patrimonio boschivo nazionale. Il legislatore è intervenuto con un
provvedimento articolato, delegando alle Regioni le competenze principali in
materia. Strumento fondamentale, individuato dalla legge per la lotta agli
incendi, è il "piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
Con
tale piano le Regioni, nel termine di 150 giorni dall'emanazione delle linee
guida e direttive che dovranno essere deliberate dal Consiglio dei Ministri
entro il 29 gennaio 2001, individuano: le cause determinanti ed i fattori
predisponenti l'incendio, le aree a rischio ed i periodi a rischio d'incendio,
gli indici di pericolosità, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e
delle risorse umane per la lotta contro gli incendi, le esigenze formative ed
informative, nonché la programmazione degli interventi di prevenzione. Si
richiama l'attenzione sui contenuti dell'articolo 10 (divieti, prescrizioni e
sanzioni), nel quale si prevede che le zone boscate ed i pascoli, oggetto di
incendio, non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente
all'incendio stesso per un periodo di almeno 15 anni.
Si
ricorda che in precedenza l'art. 9 della Legge n. 47/75, ora espressamente
abrogato unitamente all'intera legge, prevedeva il vincolo suddetto per un
periodo inferiore e cioè 10 anni. La Legge n. 47/75 indicava un divieto a tempo
indeterminato di realizzare insediamenti o costruzioni di qualsiasi tipo nelle
zone interessate dagli incendi. Il comma 1 dell'articolo 10 della Legge n.
343/2000 fissa in 10 anni dalla data dell'incendio la durata del divieto di
realizzare edifici nonché interventi finalizzati ad insediamenti civili e
produttivi, con la precisazione che è sempre possibile la realizzazione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e
dell'ambiente, o di interventi realizzati in base ad una concessione rilasciata
precedentemente all'incendio e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data. Sono vietate, inoltre, per 5 anni le attività di rimboschimento e
di ingegneria ambientale sostenute con finanziamenti pubblici, tranne nel caso
in cui siano autorizzate dal Ministero dell'ambiente. Negli atti di
compravendita di aree ed immobili situati nelle zone interessate dagli incendi
e stipulati entro 15 anni dall'evento, deve essere espressamente richiamato il
vincolo quindicennale al divieto di modifica alla destinazione d'uso dell'area
a pena di nullità dell'atto stesso. Nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di interventi finalizzati ad insediamenti civili e produttivi
viene prevista l'applicazione delle pene contemplate dall'articolo 20 comma 1
lett. c, della Legge n. 47/85, e consistenti nell'arresto fino a 2 anni e
nell'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, nonché nella demolizione
dell'opera e nel ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile
dell'illecito. Infine, qualora ricorrano gli estremi, la legge prevede
l'applicazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno ambientale
(art. 18 della Legge n. 348/86).